APPALTO DI PROGETTAZIONE. Non si puo' costituire un associazione verticale dove tutti i requisiti richiesti nel disciplinare sono posseduti dalla mandataria.
Data: 30/04/2008
Argomento: Procedure di gara


Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Parere n. 41 del 14.02.2008
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Provincia di Avellino – affidamento servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di sistemazione idraulica e riqualificazione ambientale del fiume Calore, per l'asta fluviale compresa tra il ponte della Lavandaia e la confluenza con il torrente Pacione.

il predetto raggruppamento e' stato escluso dalla gara in quanto:

- il mandante geologo Orazio Colucci non ha indicato l'importo delle prestazioni svolte, le attrezzature tecniche possedute, le dichiarazioni di reddito e il fatturato dell'ultimo triennio;

- la mandante PRISMA s.a.s. ha indicato un importo di lavori per i quali ha effettuato l'attivita' professionale ed il fatturato globale, in misura inferiore ai valori minimi previsti nel disciplinare;

- il mandante ing. Felice Argenio non ha indicato le attrezzature tecniche possedute, le dichiarazioni di reddito ed il fatturato dell'ultimo triennio.


il raggruppamento escluso, che ha rivolto istanza di riammissione in gara, ha rappresentato che il provvedimento di esclusione e' stato assunto in seduta privata; che il mandante ing. Felice Argenio e' giovane professionista e che la societa' PRISMA s.a.s. e' costituita da meno di tre anni.

Inoltre, sempre a parere del controinteressato, la mandataria soddisfa tutti i requisiti e pertanto puo' effettuare tutte prestazioni richieste in appalto.


L'autorita' ha ritenuto conforme l'esclusione in quanto:

1) ai sensi dell'articolo 51, comma 5, del d.P.R. 554/1999, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. Con deliberazione n. 196/2002, l'Autorita' ha chiarito che la mancata inclusione nel raggruppamento di detta figura, costituisce motivo di esclusione dalla gara;

2) per quanto attiene ai concorrenti che hanno costituito o iniziato la propria attivita' professionale da meno di tre anni, l'Autorita' ha statuito, da ultimo con deliberazione n. 229/2007, che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti indicati nel bando, il calcolo deve essere effettuato sugli anni di effettiva esistenza dell'impresa e, pertanto, i bilanci e la documentazione che la stessa e' tenuta a presentare sono da riferirsi agli anni di effettiva operativita' dell'impresa. 

Quanto riportato ai precedenti punti 1) e 2) non puo' portare ad escludere che il raggruppamento, che al suo interno vede la presenza del giovane professionista e di una societa' di recente costituzione, non sia tenuto comunque a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, secondo le quote di partecipazione al raggruppamento stesso.


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