TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. Le considerazioni dell'ANCE.
Data: 12/05/2008
Argomento: Sicurezza


Riportiamo di seguito le considerazioni dell'ANCE (Associazione Nazionale costruttori edili) in merito al Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30 aprile scorso.
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108). 

Il riassetto normativo definito col Testo Unico sulla sicurezza presenta, insieme ad aspetti sicuramente condivisibili, rilevanti criticita`.

Nel complesso il provvedimento - nonostante i miglioramenti ottenuti in alcune parti del Testo che nella formulazione originaria risultavano pesantemente e inutilmente penalizzanti per le imprese - non risponde ancora pienamente all`esigenza, fortemente rappresentata da tutte le organizzazioni imprenditoriali, di un effettivo miglioramento della tutela dei lavoratori in un quadro di certezze, semplicita`, coerenza ed equilibrio.

Gli aspetti sicuramente apprezzabili riguardano:

- lo sforzo di conferire organicita` ad un quadro legislativo fortemente frammentato;

- le previsioni del provvedimento mirate da un lato a garantire l`uniformita` delle tutele e degli adempimenti sull`intero territorio nazionale e dall`altro a riordinare le funzioni degli enti e degli organismi di studio, assistenza e controllo;

- il coordinamento delle attivita` e degli indirizzi in materia di salute e sicurezza.

Una delle principali criticita` riguarda invece la mancanza, nell`impianto normativo, di logiche realmente innovative di prevenzione, informazione, formazione continua.

Mancano, in effetti, tangibili impegni che, al di la` delle mere enunciazioni di principio, diano corpo a concrete soluzioni utili a incrementare la cultura della sicurezza sul lavoro e lo sviluppo degli strumenti che possono e devono anticipare il pur necessario momento sanzionatorio, che comunque dovrebbe essere rigorosamente proporzionale alla gravita` delle violazioni.

La nuova norma prevede invece pesanti sanzioni non solo per le inadempienze sostanziali, quelle cioe` che mettono a rischio l`incolumita` dei lavoratori, ma anche per quelle meramente formali, mostrando una sostanziale sproporzione tra l`entita` della sanzione e la gravita` dell`inadempienza.

Il decreto inoltre non offre risposte del tutto convincenti alla necessita` delle imprese di poter contare su prescrizioni chiare e puntuali la cui osservanza dia la certezza di aver completamente e correttamente adempiuto alle norme.

Non sono stati compiuti passi in avanti sufficienti - e forse e` stato fatto qualche passo indietro - sul terreno della semplificazione degli adempimenti formali e documentali a carico, in particolare, delle piccole imprese, nonostante fosse proprio questo uno dei principali contenuti della delega conferita al Governo per l`emanazione del Testo Unico (L. n. 123/2007, art. 1, comma 2, lett. d).

Non pienamente soddisfacenti appaiono anche le previsioni relative al sostegno finanziario, da riservare alle PMI ed agli organismi paritetici, per le azioni di prevenzione. Il provvedimento non mette in campo, come sarebbe stato possibile e opportuno, le risorse derivanti dai sistematici e cospicui avanzi di gestione dell`Inail e, di fatto, non assegna al capitolo del sostegno finanziario alcuna risorsa aggiuntiva rispetto alla gia` modesta somma di 50 milioni di euro stanziati dalla legge Finanziaria 2008.

A questo risultato si e` giunti anche a causa delle oggettive carenze metodologiche che hanno segnato il processo di consultazione che ha preceduto il varo del provvedimento.

Una consultazione incerta, tardiva, fortemente condizionata dalle scelte preventivamente operate dai Ministeri competenti e che ha di fatto trascurato il confronto con le organizzazioni imprenditoriali, anche sui temi della rappresentanza sindacale di norma rimessi all`esercizio dell`autonomia collettiva.

Si apre ora una nuova fase nella quale, anche alla luce delle indicazioni che verranno dalle prime esperienze applicative del testo unico, sara` possibile dare corso alla elaborazione di proposte tese a rimuovere le criticita` del testo legislativo.

Fonte: ANCE

LE SANZIONI DEL NUOVO TESTO UNICO PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI.
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Struttura del provvedimento

Si articola in 13 Titoli e 51 Allegati.

­ Il Titolo I (artt. da 1 a 61) disciplina, anche mediante rinvio a tre Allegati (da I a III), i principi comuni a tutti i settori di attivita` rientranti nel campo di applicazione del TU.

Nell`ambito di questo Titolo, le disposizioni di diretto interesse per le imprese sono contenute nel Capo III (artt. da 15 a 54), relativo alla ``Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro``.


­ I Titoli da II a XI (artt. da 62 a 297) disciplinano, anche attraverso rinvio a quarantotto Allegati, gli specifici obblighi di prevenzione inerenti i requisiti di sicurezza ed i mezzi di protezione a tutela dei lavoratori nello svolgimento delle attivita` lavorative rientranti nel campo d`applicazione del TU, secondo la seguente articolazione:


§ Titolo II (artt. da 62 a 68) e un Allegato (IV) - Luoghi di lavoro

§ Titolo III (artt. da 69 a 87) e cinque Allegati (da V a IX) - Attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale (ivi compresi impianti e apparecchiature elettriche)

§ Titolo IV (artt. da 88 a 160) e quattordici Allegati (da X a XXIII) - Cantieri temporanei o mobili

§ Titolo V (artt. da 161 a 166) e nove Allegati (da XXIV a XXXII) - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

§ Titolo VI (artt. da 167 a 171) e un Allegato (XXXIII) - Movimentazione manuale dei carichi

§ Titolo VII (artt. da 172 a 179) e un Allegato (XXXIV) - Attrezzature munite di videoterminali

§ Titolo VIII (artt. da 180 a 220) e tre Allegati (da XXXV a XXXVII) - Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali)

§ Titolo IX (artt. da 221 a 265) e sei Allegati (da XXXVIII a XLIII) - Sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto)

§ Titolo X (artt. da 266 a 286) e cinque Allegati (da XLIV a XLVIII) - Agenti biologici

§ Titolo XI (artt. da 287 a 297) e tre Allegati (da XLIX a LI) - Atmosfere esplosive


­ Titolo XII (artt. da 298 a 303) e Capi finali dei Titoli da I a XI - Disposizioni sanzionatorie


­ Il Titolo XIII (artt. da 304 a 306) - Norme transitorie e finali






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