La Confedilizia ha impugnato avanti il Tar Lazio il decreto in materia di impianti domestici adottato
dal passato Governo il 22 gennaio scorso.
di Corrado Sforza Fogliani*
Com'e' noto, la Confedilizia ha a suo tempo ottenuto
dall'Ufficio legislativo del Ministero per lo sviluppo economico esaustive precisazioni (scaricabili
da questo sito), che hanno consentito alle strutture della Confederazione di riprendere - dopo la
sospensione che aveva dovuto essere decisa - l'assistenza per la stipula dei contratti di locazione.
Ma il chiarimento amministrativo richiede, all'evidenza, una verifica. Di qui, il ricorso.
Dopo aver sottolineato la differenza tra regolamenti ministeriali (o interministeriali) e regolamenti
governativi, si evidenzia nello stesso che solo questi ultimi possono avere natura e portata di regolamenti
di delegificazione: natura e portata che sono invece stati illegittimamente attribuiti al decreto
impianti (tra l'altro, emanato oltre un mese dopo la scadenza del termine fissato per l'esercizio
della delega), che - infatti - abroga la legge 46/'90.
Non solo. Il decreto Bersani non si e' per niente limitato - come da delega - al "riordino" della disciplina
vigente, ma ha anche introdotto disposizioni nuove, assenti dai testi normativi precedentemente
vigenti.
E (come evidenziano gli avvocati che assistono la Confedilizia prof. Vittorio Angiolini,
prof. Marco Cuniberti e Paolo Panariti) questo si e' verificato proprio con l'art. 13 del provvedimento
impugnato che prevede l'obbligo di conservare "la documentazione amministrativa e tecnica,
nonche' il libretto di uso e manutenzione", e di consegnare tale documentazione, in caso di trasferimento
dell'immobile a qualunque titolo, all'avente causa (comma 1), nonche' l'obbligo di inserire
nell'atto di trasferimento dell'immobile "la garanzia del venditore in ordine alla conformita' degli
impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza", di allegare ("salvo espressi patti contrari")
ai medesimi atti di trasferimento "la dichiarazione di conformita' ovvero la dichiarazione di rispondenza
di cui all'art. 7, comma 6" e, infine, l'obbligo di consegnare copia della stessa documentazione
anche "al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile".
Sono tutte censure (ma altre - altrettanto importanti - investono anche l'aspetto delle sanzioni) che
consiglierebbero un'azione di autotutela della P.A., ispirata - oltretutto - a criteri di sicurezza effettiva,
anzicche' cartacea. Cioe', anzicche' buroindotta: tanto per dar lavoro a qualcuno, impiantisti o
professionisti che siano.
*presidente Confedilizia
Inserito in data 4.6.2008
fonte: Confedilizia