Modifiche al nuovo codice appalti, pronta la bozza del decreto
Data: 09/01/2007
Argomento: Lavori Pubblici


Il Ministro Di Pietro ha predisposto una bozza di decreto correttivo del Codice Appalti nell'intento di pervenire all'approvazione delle nuove norme entro il 31 gennaio p.v., termine entro il quale, come noto, sono sospese alcune disposizioni del D.Legislativo n.163/2006. ............. Si anticipano nell'articolo i principali contenuti...



CODICE APPALTI
LA BOZZA DEL NUOVO DECRETO CORRETTIVO DEL CODICE APPALTI
Il Ministro Di Pietro ha predisposto una bozza di decreto correttivo del Codice Appalti nell'intento di pervenire all'approvazione delle nuove norme entro il 31 gennaio p.v., termine entro il quale, come noto, sono sospese alcune disposizioni del D.Legislativo n.163/2006.
Il testo potrebbe essere inserito nel decreto correttivo che sta ultimando il suo iter di approvazione (ha già avuto l'assenso dalle Commissioni parlamentari), anche se si sono sollevate reazioni contrarie a questa ipotesi da parte di esponenti delle stesse Commissioni che vorrebbero definire la preannunciata riforma solo dopo aver svolto un confronto più ampio, anche attraverso audizioni parlamentari con i soggetti interessati.
Il provvedimento redatto dal Ministero non si limita ad intervenire sulle norme sospese, ma modifica diverse disposizioni del Codice, limitando, in particolare, il ricorso all'avvalimento, all'accordo quadro ed alla procedura negoziata (ex trattativa privata).
Sull'iniziativa del Ministro, che recepisce diverse istanze avanzate anche dalla nostra Associazione, l'Aniem ha diffuso un comunicato stampa ripreso da "Il Sole 24 Ore" dello scorso 6 gennaio.

Si anticipano di seguito i principali contenuti.


  • Avvalimento
L'attuale formulazione del Codice Appalti prevede due norme (articoli 49 e 50) che consentono di qualificarsi sia in sede di gara che di attestazione Soa attraverso i requisiti di altri soggetti .
Il decreto correttivo sintetizza la disciplina dell'avvalimento in un'unica norma (valida, quindi, sia per la gara che per la certificazione della qualificazione) limitandone l'applicazione alle sole ipotesi richiamate: consorzi, raggruppamenti temporanei, subappalti e noli, affitto d'azienda.

  • Accordi quadro
Il nuovo art.59 delimita il ricorso dell'accordo quadro per i lavori alle sole ipotesi di manutenzione.
Gli accordi quadro, inoltre, non vengono ammessi per la progettazione.

  • Procedura negoziata con bando
Soppresse le lettere b) e c) dell'art. 56 che consentivano di ricorrere alla procedura negoziata con bando anche nelle ipotesi di casi eccezionali nei quali non vi è possibilità di fissare preliminarmente e globalmente un prezzo e, per i servizi, nel caso di impossibilità a stabilire le specifiche del contratto con sufficiente precisione.

  • Procedura negoziata senza bando
Scompare la possibilità di affidamento diretto (trattativa privata senza bando) dei lavori analoghi. L'art.57, comma 5, lettera b lascia inalterata tale opzione solo per i servizi analoghi.

  • Dialogo competitivo
Il ricorso al dialogo competitivo viene sottoposto al preventivo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici; tale passaggio non è richiesto per le grandi opere.
L'operatività dell'istituto è sospesa fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo del Codice.

  • Concessioni di lavori
La riformulazione dell'art.142 sottopone alla disciplina del Codice tutte le concessioni, indipendentemente dal loro importo; la precedente versione esentava dalla normativa le consessioni sotto soglia.

  • Consorzi stabili
Scompare il generico divieto, previsto dall'attuale comma 5, articolo 36, che impediva la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile e dei consorziati.
La norma del nuovo decreto prevede che "i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato".

  • Cause di esclusione
La modifica all'art. 38 mira ad inserire fra le cause di esclusione anche le ipotesi previste dall'art.36 bis del "Decreto Bersani" (impiego di lavoro sommerso); l'attuale generico richiamo alla norma comporterebbe tuttavia l'esclusione dalla gara anche per casi di non rilevante gravità, come, ad esempio, la mancata esibizione del tesserino di riconoscimento.
Escluse dalla gara, inoltre, anche le imprese nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione Soa da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

  • Qualificazione
Si valorizza il ruolo degli Organismi di Attestazione, anche al fine di prevenire contenziosi sulla loro attività e sulle relative certificazioni.
La formulazione dell'art.40 precisa che le Soa , nell'esercizio dell'attività di attestazione, svolgono funzioni di natura pubblicistica e che le attestazioni costituiscono atto pubblico.
Le SOA saranno responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni e sono tenute a rendere disponibile la documentazione ai soggetti che saranno indicati nel regolamento.
Le SOA, infine, avranno l'obbligo di revocare l'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procederà a revocare alla SOA l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione.

  • Informazioni
Al termine della procedura di gara con l'aggiudicazione definitiva, gli enti appaltanti comunicheranno ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura , ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro.
Le informazioni saranno fornite per iscritto e non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta della parte interessata .
Le stazioni appaltanti, all'atto della aggiudicazione definitiva, saranno tenute ad inviare comunicazione ai concorrenti non aggiudicatari, entro cinque giorni dalla stessa.

  • Appalto integrato
La liberalizzazione al ricorso dell'appalto congiunto di progettazione e realizzazione prevista dal Codice è stata, come noto, sospesa fino al 31 gennaio p.v.Il provvedimento di Di Pietro, tuttavia, non interviene (almeno nella versione attuale) sulla norma che, quindi, eserciterebbe la sua validità dal 1° febbraio 2007.
fonte: Aniem







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