CATEGORIA OG11 - la qualificazione in OG11 non puo' essere dimostrata mediante il possesso della qualificazione nelle singole categorie di opere specializzate.
Data: 17/06/2008
Argomento: Procedure di gara


Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Parere n. 74 del 6.03.2008
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Lazio Service s.p.a. – ristrutturazione del lotto 2 dell'immobile sito in via del Fiume Giallo 196 Roma.

Con il presente parere l'autorita' ha chiarito che:

-- l'individuazione delle categorie di lavoro da indicarsi nel bando di gara ricade nella responsabilita' del progettista, previa valutazione degli elaborati di progetto dallo stesso redatti. In particolare, nell'individuazione della categoria OG11 quale categoria prevalente, il progettista deve tener conto che la stessa si riferisce ad un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente e che, ove non si ricada in tale situazione, gli impianti vanno presi in esame singolarmente con la conseguente indicazione delle specifiche categorie specializzate.

-- la particolarita' della categoria OG11, consente di ritenere la stessa come una sommatoria di categorie specializzate, il cui contenuto specialistico e tecnologico e' strettamente legato alle scelte del progettista. Pertanto, se il livello di complessita' delle lavorazioni riferite alle categorie specializzate rimane su valori medi, la qualificazione nella categoria OG11 puo' assorbire le qualificazioni nelle specifiche categorie specializzate. 

-- Per quanto attiene alla possibilita' di partecipare all'appalto in esame utilizzando la qualificazione nella categoria OS30, si precisa che l'Autorita' ha chiarito, da ultimo con parere n. 116/2007, che la qualificazione in OG11 non puo' essere dimostrata mediante il possesso della qualificazione nelle singole categorie di opere specializzate (OS3, OS5, OS28 e OS30).

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