In tema di lavori pubblici, e` illegittima da parte della competente Autorita` di vigilanza l`automatica revoca dell`attestato Soa in quei casi in cui i certificati contestati
«non sono rilevanti al fine del rilascio dell`attestazione e non vi e` alcun addebito da muovere all`impresa». Cosi` ha disposto la Sesta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 2126/2008, ribaltando quanto deciso dal giudice di primo grado
(Tar Lazio, sentenza n. 345/2006) e confermando il proprio orientamento, espresso in sede cautelare.
DAL Sole 24 Ore - 16/06/2008
Questo il caso.
Il Consiglio dell`Autorita` di vigilanza, con proprio provvedimento, ha disposto nei confronti di un`impresa:
1) la revoca della Soa «in quanto rilasciata sulla base di certificazioni che non hanno trovato riscontro oggettivo in atti o attestazioni di pubbliche amministrazioni»,
2) la relativa annotazione sul Casellario informatico e
3) la comunicazione di quanto sopra alla stazione appaltante che medio tempore aveva aggiudicato l`appalto alla ditta in questione.
Quanto al ricorso proposto avverso tale decisione, il Tar Lazio confermava che l`esistenza di false dichiarazioni sui requisiti per il perseguimento dell`attestazione di qualificazione costituisce un fatto oggettivo di estrema gravita`, «indipendentemente da ogni ricerca sulla imputabilita` soggettiva del falso». Circostanza, quest`ultima, che assume di contro rilevanza solo ai fini del rilascio di una nuova attestazione. Vale a dire, secondo i giudici del Tar, che «in presenza di certificati disconosciuti da parte delle stazioni appaltanti, non vi sarebbe alcuno spazio per valutare il dato sostanziale dell`effettiva esecuzione dei lavori, dovendo comunque procedersi alla revoca dell`attestazione Soa».
A tali considerazioni replicava l`impresa interessata, sottolineando che i lavori cui si riferivano i certificati contestati, erano stati di fatto correttamente eseguiti. Il che portava all`ottenimento della sospensiva che dava atto, in favore dell`impresa, dell`autenticita` della documentazione contabile relativa ai lavori oggetto dei certificati contestati e del mancato accertamento della falsita`
dei documenti in questione. In termini generali, la disciplina in tema di qualificazioni prevede l`inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l`ammissione agli appalti e per il conseguimento dell`attestazio di qualificazione.
Nel caso in esame va evidenziato il fatto che intanto l`impresa non ha fornito nessuna falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti e, in secondo luogo, che i documenti di cui si e` asserita la falsificazione, non avevano rilevanza alcuna con riferimento al rilascio dell`attestazione.
Quel che invece rileva, non tanto da un punto di vista sostanziale quanto meramente formale, e` l`errore materiale contenuto in uno dei suddetti certificati, che riporta una diversa categoria per una svista dell`ente (e non tra l`altro dell`impresa) che ha prodotto il certificato.
In altri termini, hanno osservato i giudici di Palazzo Spada, l`Autorita` di vigilanza, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici, «avrebbe dovuto valutare se le difformita` riscontrate erano idonee ad influire sui presupposti richiesti per la qualificazione».
Ne consegue, in linea di principio, che laddove i certificati contestati non siano rilevanti per il rilascio dell`attestazione e non vi sia alcun addebito nei confronti della ditta, la revoca automatica dell`attestazione va necessariamente esclusa.
Raffaele Cusmai
Il Sole 24 Ore - 16/06/2008