ATTESTAZIONE SOA, NO ALLA REVOCA AUTOMATICA. La «sanzione» dell`Authority non e` automatica. Importante decisione del Consiglio di Stato.
Data: 17/06/2008
Argomento: Attestazione Soa


In tema di lavori pubblici, e` illegittima da parte della competente Autorita` di vigilanza l`automatica revoca dell`attestato Soa in quei casi in cui i certificati contestati «non sono rilevanti al fine del rilascio dell`attestazione e non vi e` alcun addebito da muovere all`impresa». Cosi` ha disposto la Sesta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 2126/2008, ribaltando quanto deciso dal giudice di primo grado (Tar Lazio, sentenza n. 345/2006) e confermando il proprio orientamento, espresso in sede cautelare.

DAL Sole 24 Ore - 16/06/2008

Questo il caso. 

Il Consiglio dell`Autorita` di vigilanza, con proprio provvedimento, ha disposto nei confronti di un`impresa:

1) la revoca della Soa «in quanto rilasciata sulla base di certificazioni che non hanno trovato riscontro oggettivo in atti o attestazioni di pubbliche amministrazioni»,

2) la relativa annotazione sul Casellario informatico e

3) la comunicazione di quanto sopra alla stazione appaltante che medio tempore aveva aggiudicato l`appalto alla ditta in questione.

Quanto al ricorso proposto avverso tale decisione, il Tar Lazio confermava che l`esistenza di false dichiarazioni sui requisiti per il perseguimento dell`attestazione di qualificazione costituisce un fatto oggettivo di estrema gravita`, «indipendentemente da ogni ricerca sulla imputabilita` soggettiva del falso». Circostanza, quest`ultima, che assume di contro rilevanza solo ai fini del rilascio di una nuova attestazione. Vale a dire, secondo i giudici del Tar, che «in presenza di certificati disconosciuti da parte delle stazioni appaltanti, non vi sarebbe alcuno spazio per valutare il dato sostanziale dell`effettiva esecuzione dei lavori, dovendo comunque procedersi alla revoca dell`attestazione Soa».

A tali considerazioni replicava l`impresa interessata, sottolineando che i lavori cui si riferivano i certificati contestati, erano stati di fatto correttamente eseguiti. Il che portava all`ottenimento della sospensiva che dava atto, in favore dell`impresa, dell`autenticita` della documentazione contabile relativa ai lavori oggetto dei certificati contestati e del mancato accertamento della falsita`

dei documenti in questione. In termini generali, la disciplina in tema di qualificazioni prevede l`inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l`ammissione agli appalti e per il conseguimento dell`attestazio di qualificazione.

Nel caso in esame va evidenziato il fatto che intanto l`impresa non ha fornito nessuna falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti e, in secondo luogo, che i documenti di cui si e` asserita la falsificazione, non avevano rilevanza alcuna con riferimento al rilascio dell`attestazione.

Quel che invece rileva, non tanto da un punto di vista sostanziale quanto meramente formale, e` l`errore materiale contenuto in uno dei suddetti certificati, che riporta una diversa categoria per una svista dell`ente (e non tra l`altro dell`impresa) che ha prodotto il certificato.

In altri termini, hanno osservato i giudici di Palazzo Spada, l`Autorita` di vigilanza, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici, «avrebbe dovuto valutare se le difformita` riscontrate erano idonee ad influire sui presupposti richiesti per la qualificazione».

Ne consegue, in linea di principio, che laddove i certificati contestati non siano rilevanti per il rilascio dell`attestazione e non vi sia alcun addebito nei confronti della ditta, la revoca automatica dell`attestazione va necessariamente esclusa.

Raffaele Cusmai
Il Sole 24 Ore - 16/06/2008







Questo Articolo proviene da aedilweb.it - edilizia in rete
http://www.aedilweb.it

L'URL per questa storia è:
http://www.aedilweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=1475