SICUREZZA IN SUBAPPALTO. Chi deve verificare l'idoneita' tecnico professionale dell'impresa in subappalto, l'appaltatore o il Committente?
Data: 27/06/2008
Argomento: Subappalto


Quesito posto nel sito di Edilizia e territorio, risposta di Daniele Verdesca

DOMANDA 

L'art. 90, comma 9, prevede per il committente o il responsabile dei lavori l'obbligo di verificare l'idoneita' tecnica dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi con le modalita' di cui all'allegato XVII. Il terzo punto dell'allegato XVII recita che in caso di subappalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneita' tecnico professionale dei subappaltatori. Premesso che l'ente presso cui presto servizio e' un ente pubblico devo considerare i termini "committente" e "datore di lavoro committente" come equivalenti? O meglio la verifica dell'idoneita' tecnica del subappaltore e' un onere del committente o dell'impresa che subappalta? E qualora si rientri nel secondo caso il committente propedeuticamente all'autorizzazione del subappalto cosa deve controllare?

RISPOSTA 

Il quesito posto trova una sua soluzione chiarendo che le figure del "committente" e del "datore di lavoro committente" (od anche "imprenditore committente"), afferiscono a due procedure differenti, normate pero' in modo analogo dal Dlgs 81/2008. Questo fa si che nel caso posto in esame (appalto pubblico), spetti alla stazione appaltante, e solo ad essa, la verifica dell'idoneita' tecnico professionale delle imprese coinvolte, intendendo con queste ultime anche quelle autorizzate per le procedure di sub-appalto.

Il primo riferimento, infatti, e' rintracciabile nell'articolo 90, comma 9, lettera a), in cui al committente (od al responsabile dei lavori), e' posto in carico l'obbligo di effettuare una specifica verifica della sussistenza delle condizioni di idoneita' tecnico professionali delle imprese coinvolte nelle procedure di appalto, in relazione proprio agli incarichi ed alle funzioni che gli verranno attribuite. Questo obbligo permane in ogni caso, anche quando nell'appalto fosse coinvolta una ed una sola impresa.

Che l'onere della verifica spetti alla stazione appaltante, anche e soprattutto per quel che riguarda le imprese sub-appaltatrici, lo dimostra la dettagliata definizione presente nel summenzionato comma 9, lettera a), di quelli che sono i soggetti da verificare: impresa affidataria, imprese esecutrici, lavoratori autonomi. E' evidente che se il legislatore si spinge sino al livello di dettaglio del singolo lavoratore autonomo per la procedura di verifica dell'idoneita', ben difficilmente si potra' supporre che questa non debba essere realizzata anche sulle imprese chiamate dall'impresa affidataria ad operare nello specifico cantiere (subappalto).

Se e' chiara l'impostazione generale della legge, e quindi dell'obbligo inderogabile per la stazione appaltante di effettuare la verifica anche delle imprese subappaltatrici (e quindi dei lavoratori autonomi), il dubbio posto dalla Dott.ssa Bucca prende origine da quanto specificato nel comma 3 dell'Allegato XVII del decreto legge. In quest'ultimo, infatti, oltre ad elencare in dettaglio quali debbano essere i documenti da prendere in considerazione nel momento della verifica dell'idoneita', pone un'indicazione particolare relativamente alle procedure di sub-appalto, in apparente contraddittorieta' con quanto sino ad ora esposto. Nello specifico, infatti, in caso di sub-appalto, viene richiesto che sia il "datore di lavoro committente" ad effettuare la verifica per le imprese chiamate ad operare nello specifico cantiere. L'elemento fuorviante, ovviamente, e' il termine giuridico "datore di lavoro committente", ovverosia ad indicare che debba essere l'impresa appaltatrice a verificare l'idoneita' e non, invece, la stazione appaltante come precedentemente indicato.

Il nodo e' presto sciolto se si prende in considerazione in quale parte del Dlgs 81/2008 viene citato il "datore di lavoro committente", ovverosia all'articolo 26, comma 3, relativamente agli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione. In questo caso il riferimento del legislatore e' verso un datore di lavoro, proprietario di una azienda (o singola unita' produttiva), che affidi in appalto ad altre imprese lavori da eseguire all'interno della sua proprieta' (o in una parte del ciclo produttivo della stessa). In questo caso il legislatore si riferisce specificatamente ad un "datore di lavoro", ad un "datore di lavoro committente" e, infine, ad un "imprenditore committente". Sebbene utilizzi terminologie diverse, e' chiaro il riferimento a soggetti aziendali che operano in funzione di committenza verso altre imprese in ragione di specifici lavori che dovranno realizzarsi all'interno della propria struttura. Anche in questo caso, il legislatore pone l'obbligo della verifica dell'idoneita' tecnico professionale per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che andra' a chiamare nella propria struttura, con ulteriori obblighi per quel che riguarda il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e di coordinamento tra le imprese. E' quindi in riferimento a procedure di appalto e sub-appalto tra imprese che si fa riferimento, in caso l'impresa proprietaria della struttura produttiva svolga la funzione della committenza.

In conclusione e' possibile affermare, qualunque sia la procedura di riferimento (appalto pubblico o privato), in ogni caso spetta alla committenza, e solo ad essa, la verifica puntuale dell'idoneita' tecnico professionale dei soggetti coinvolti nei lavori; siano esse imprese affidatarie, sub-appaltatrici od anche lavoratori autonomi.

Daniele Verdesca
Fonte: Edilizia e territorio







Questo Articolo proviene da aedilweb.it - edilizia in rete
http://www.aedilweb.it

L'URL per questa storia è:
http://www.aedilweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=1489