PARERE AUTORITY. Il subappalto e' una facolta' e non un obbligo. l'irregolarita' della dichiarazione relativa al subappalto non e' causa d'esclusione. Sempre ammesso che l'impresa sia in possesso delle qualifiche per i lavori che intende subappaltar
Data: 07/07/2008
Argomento: Subappalto


Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Parere n. 117 del 17.04.2008
PREC83/08/L Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla A.T.F. Costruzioni s.r.l. – lavori di sistemazione del fossato e sotterranei del Castello Normanno Svevo Angioino. S.A. Comune di Barletta.

Per la definizione della questione sottoposta all'attenzione dell'Autorita', si deve innanzitutto tener conto che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la corretta dichiarazione resa all'atto della presentazione dell'offerta in ordine alle opere che il concorrente si riserva di affidare in subappalto non costituisce di per se' un requisito essenziale per la partecipazione alla gara, con la conseguenza che in mancanza di tale corretta dichiarazione si determina l'impossibilita' per l'impresa, una volta che dovesse risultare aggiudicataria, di ottenere l'autorizzazione a subappaltare. 

Quanto sopra ricorre, ovviamente, nel caso in cui l'impresa sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara, di modo che il subappalto rappresenta una facolta' per l'imprenditore.

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