DVRI NEI CANTIERI. Deve essere Realizzato? NO.
Data: 12/07/2008
Argomento: Sicurezza


DVRI = Documento sulla valutazione dei rischi da interferenze. Previsto dall'Art. 26 del D. Lgs 81/08, il quale recita:

Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o unita' produttiva ecc.. deve valutare i rischi elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. 

Quindi il DVRI a prima vista sembrerebbe il PSC (Piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100 D.Lgs 81/08), e infatti lo e'.

Ci sono pervenute, pero', richieste di chiarimento da parte di alcune imprese che all'apertura di un cantiere gli e' stato chiesto oltre al POS anche il DVRI.

E' giusto?

A nostro avviso no!, anche perche' la normativa recita quanto segue:

Titolo IV D.Lgs 81/08 (Cantieri temporanei e/o mobili)

comma 2 dell'art. 96 del D.LGS 81/08

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle
imprese esecutrici (quindi affidatarie, subappaltatori e lavoratori autonomi) 
del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1,
lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26,
commi 1, lettera b), e comma 3. 


Quindi, nel momento in cui, in un singolo cantiere, il datore di lavoro accetta il piano di sicurezza e di coordinamento e redige il POS, ha gia' assolto a quanto previsto, ai comma 1 lettera b e 3 dell'art. 26 del testo unico che sono i paragrafi che prevedono la realizzazione del DURI.

Attenzione, parliamo sempre di Cantiere temporaneo o mobile, negli altri casi, come per esempio un industria o un esercizio commerciale dove il datore dei lavori affida per esempio parte della propria produzione o lavori di manutenzione, in appalto, in subappalto o a lavoratori autonomi, deve essere realizzato il DURI come previsto all'art. 26 e allegarlo al contratto.

Il DURI diviene obbligatorio, per un impresa di costruzioni, nel momento in cui si affidano lavori da realizzare in ufficio o in magazzino a imprese terze. 
In questo caso bisogna realizzare il DURI, ma andra' fatto solamente nel momento che si affidano detti lavori (cioe' nel momento in cui si fa il contratto) e non deve essere un documento fatto a priori e conservato agli atti come il DVR.

nota: Vista la vastita' della normativa e le varie interpretazioni della stessa, siamo felici di ricevere eventuali pareri, anche discordanti, sull'argomento.

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