INSTALLAZIONE IMPIANTI ALL'INTERNO DI EDIFICI. Prevista la semplificazione della disciplina.
Data: 16/07/2008
Argomento: Impianti Tecnologici


La nuova Manovra del Governo, il Decreto legge n.112 del 25 giugno 2008 all' articolo 35, prevede la semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici, attraverso l'emanazione di uno o piu' decreti del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro per la Semplificazione normativa.

 I regolamenti sono volti a disciplinare anche il sistema di verifiche degli impianti e il regime sanzionatorio in caso di violazione dei relativi obblighi. 

Lo Stesso Articolo del Decreto ( art. 35) abroga la norma che imponeva l'obbligo di conservare la documentazione amministrativa e tecnica, il libretto di uso e manutenzione, nonche' l'obbligo di consegnare la documentazione in caso di trasferimento dell'immobile; era anche previsto che l'atto di trasferimento riportasse la garanzia del venditore in ordine alla conformita' degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contenesse in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformita', ovvero la dichiarazione di rispondenza. Copia della stessa documentazione doveva essere consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile. 

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L'art. 35 del D.L. 112/08 recita quanto segue:

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria.

Art. 35.
Semplificazione della disciplina per l'installazione
degli impianti all'interno degli edifici

1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno
o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attivita' di
installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo
semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso
privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di
cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli
utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di
violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle
lettere a) e b).
2. L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e'
soppresso.

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L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e' il seguente:

Art. 13. (soppresso dall'art. 35 del Decreto legge n.112 del 25 giugno 2008)

Documentazione

1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonche' il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.

L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformita' degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformita' ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e' consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.

Visiona il Regolamento installazione degli impianti ( D.M. 22/01/08 n.37)







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