Qualora un bando di gara preveda che “ - tutte le fideiussioni devono
essere conformi agli schemi approvati con DM 12 marzo 2004 n. 123 e devono
recare - a pena di esclusione - la firma del fideiussore ed i
poteri dello stesso devono essere certificati da un notaio che indichi anche gli
estremi dell'atto che legittima il firmatario a sottoscrivere la fideiussione
o la garanzia. …”. Analoga previsione e' contenuta nel punto 12 dedicato
alla “garanzia a corredo dell'offerta”,
come deve comportarsi una Stazione appaltante nel caso la garanzia
fornita, rechi si' l'autentica notarile della firma ma in essa non
siano indicati ne' i poteri del firmatario ne' gli estremi dell'atto che
conferiva tali poteri”?
A cura di Sonia Lazzini
La disciplina di gara impone per la prestazione della garanzia un triplice
adempimento rapportato all'impiego di un modello predisposto,
all'autentica della firma ed all'indicazione della fonte di legittimazione
del soggetto la cui firma viene autentica.
Con riguardo a tale specifico elemento, non puo' esaltarsi l'uso della
locuzione “anche“ e sostenere un'ipotesi di duplicazione di obbligo; cio'
perche', quanto richiesto al pubblico ufficiale deve attenere non solo alla
provenienza della sottoscrizione apposta da una persona previamente
identificata, ma anche alla certificazione di una particolare posizione dello
stesso nella quale si integrano determinati poteri
L'estensione dell'adempimento qualifica la prestazione di garanzia in
relazione allo scopo - assicurare la serieta' ed attendibilita' dell'offerta
- e non puo' convenirsi con la tesi proposta dal resistente e dalla
controinteressata che collocano la vicenda in esame al di fuori della
sanzione. Ad essa si oppone, come correttamente rilevato dalla ricorrente, non
solo il dato letterale rappresentato dalla congiunzione “e” che, nel
collegare le due parti dello stesso periodo, fissa l'ampiezza dell'obbligo
e quindi la fattispecie sanzionabile, ma anche la circostanza per la quale
ciascun adempimento, per come emerge dalla struttura della normativa, e'
perentoriamente segnato dalla sua doverosita'. Il che tuttavia non porta ad
affermare che nel caso la controinteressata andava esclusa.
La norma, infatti, prevede testualmente che i poteri del fideiussore “devono
essere certificati da un notaio che indichi anche gli estremi dell'atto che
legittima il firmatario a sottoscrivere la fideiussione o la garanzia.”;
dalla riproduzione fornita nella memoria della ricorrente emerge poi che il
notaio ha certificato la posizione del sottoscrittore rispetto ad un
determinato soggetto giuridico (s.a.s.) ed alla qualita' di quest'ultimo di
“agente e rappresentante negoziale della Compagnia di Assicurazione”.
Tale ultima attestazione quindi, spendibile per la decisione sul relativo
capo senza necessita' di acquisire le copie delle polizze, diversamente da
quanto indicato dalla ricorrente, verte non solo sulla sottoscrizione, ma
attiene anche alla legittimazione del firmatario ricondotta ad uno specifico
rapporto sociale e ad un determinato tipo negoziale sul quale si fonda la
garanzia e del quale, per quanto e' dato ricostruire, mancano solo gli
elementi di identificazione.
Ma allora, se l'attestazione inerisce ad entrambi gli elementi della
fattispecie - ivi incluso quello che giustifica i poteri del sottoscrittore -
e la stessa e' priva dei soli dati di identificazione del titolo che
attribuisce la qualita', deve ritenersi correttamente utilizzato il potere di
integrazione, volto a completare appunto la fattispecie che nel complesso
definisce la legittimazione del sottoscrittore.
Merita di essere segnalata la sentenza numero 5916 del 16 giugno 2008
emessa dal Tar Campania, Napoli
< Con il secondo motivo la ricorrente contesta la verifica dell'offerta
positivamente esitata dal responsabile del procedimento in quanto: [i']
l'esistenza di numerosi errori, omissioni ed incongruenze tra l'analisi
dei prezzi unitari oggetto dei giustificativi ed i prezzi della lista delle
lavorazioni, imponeva un approfondimento ed una decisione adeguatamente
istruita e motivata; [i'i'] nel caso di discordanze incidenti sull'ammontare
dell'offerta, il contraddittorio successivo, preordinato ad un arricchimento
di quanto proposto, non puo' prestarsi ad una, evidentemente inammissibile,
integrazione dell'offerta. Tali indicazioni sostanziano anche i motivi
aggiunti di contestazione della determina n. 133 del 28 giugno 2007; detti
motivi circoscrivono l'ambito dell'interesse e cio' perche' la valutazione
di congruita' antecedente all'aggiudicazione provvisoria e' stata sostituita
da quella presupposta dall'aggiudicazione definitiva.
2.1 Il subprocedimento de quo e' teso alla verifica dell'affidabilita'
dell'offerta, della possibilita' per l'impresa di eseguire l'appalto
alle condizioni economiche complessivamente proposte (articolo 88, comma 6,
del codice dei contratti pubblici). In esso si innesta un'attivita' tecnico
- discrezionale che attinge alle giustificazioni preventive ed anche a quelle
acquisite in sede di cd. contraddittorio successivo nel quale, secondo la
giurisprudenza (Consiglio Stato, sez. VI, 08 marzo 2004, n. 1072) citata dalla
stessa ricorrente, l'impresa e' ammessa non solo a chiarire, ma anche a
proporre giustificazioni ab origine mancanti.
Alla luce dei predetti principi, va allora innanzitutto respinto
l'assunto - argomentato in sede introduttiva - per il quale le numerose
inesattezze, discordanze e/o omissioni tra i giustificativi preliminari e la
lista delle lavorazioni, avrebbero precluso ogni ulteriore accertamento.
Sul punto appare sufficiente evidenziare che il dato normativo (articoli 86 ed
87 del codice dei contratti pubblici) - che ha positivizzato principi di
derivazione comunitaria (CGE 21.11.2001, cause riunite C - 285/99 e C -
286/99) - non consente di annettere alle evenienze elencate dalla ricorrente
rilevanza preclusiva in esito all'attivazione dell'ulteriore fase tesa al
riscontro dell'attendibilita' dell'offerta nella sua consistenza economica
ed oggettivata nella lista delle lavorazioni. Il relativo accertamento poi e'
connotato da ampi profili tecnico - discrezionali, non solo con riferimento al
relativo esito, ma anche all'estensione dell'indagine che
l'amministrazione intende eseguire. Con riguardo a tale ultima indicazione,
deve essere quindi esclusa ogni possibile rilevanza alla circostanza
rappresentata dalla ricorrente circa la mancanza di giustificazioni per alcuni
degli elementi dell'offerta (NP da 031 a 039, escluso NP038). Ed, infatti,
dalla nota prot. n. 1280 del 18 giugno 2007 si desume che l'ATO non ha
ritenuto di dover acquisire alcun ulteriore elemento informativo sulle
corrispondenti voci di tariffa e certamente, in mancanza di ogni altra
specifica deduzione, la necessita' di un ampliamento di siffatta indagine non
puo' basarsi sul fatto per il quale l'attuale ricorrente (cfr. punto 4 della
scheda allegata alla nota del 24 maggio 2007) ha sollecitato
l'amministrazione circa un approfondimento ad ampio spettro.>
A Cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 5916 del 16 giugno 2008 emessa
dal Tar Campania, Napoli
REPUBBLICA ITALIANA
n. 5916/08
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Sentenze
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli
n. 6724/2007
Sezione Ottava Registro Generale
composto dai magistrati:
dott. Evasio Speranza Presidente
dott. Santino Scudeller Componente
dott. Carlo Buonauro Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 6724 dell'anno 2007, proposto dalla ALFA s.r.l., in persona
dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore
sig. Michele Scognamiglio, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico
Liccardo, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Largo Vasto a Chiaia, n.
82;
contro
Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “Calore Irpino”, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avvocato Andrea Abbamonte, elettivamente domiciliato in Napoli, alla
via Melisurgo, n. 4;
nei confronti di
BETA srl, in persona del legale rappresentante Dr. Bartolomeo Piccolo,
rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Magaldi, elettivamente
domiciliata in Napoli, alla via Toledo, n. 106;
per l'annullamento, previa sospensiva
1) della determinazione dirigenziale n. 96 del 18.5.2007 con la quale e' stata
disposta l'aggiudicazione provvisoria in favore della controinteressata
della gara avente ad oggetto l'appalto per la “progettazione esecutiva e
realizzazione dei lavori di ristrutturazione Potenziamento ed Adeguamento
Funzionale dell'Adduttrice Principale dell'Acquedotto Molisano Destro Ramo
Campano - I lotto Comune di Colle Sannita e S. Bartolomeo in Galdo”; 2) dei
verbali di gara n. 1 del 5.4.2007, n. 2 del 12.4.2007, n. 3 del 20.4.2007 con
i quali la Commissione di Gara ha proceduto alla verifica della documentazione
prodotta dalle concorrenti, alla attribuzione dei punteggi ed alla conseguente
individuazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa nonche' alla
verifica dell'anomalia di tale ultima offerta; 3) della determinazione
dirigenziale n. 133 del 28.6.2007, la cui esistenza e' stata comunicata via telefax
il 3.7.2007, con la quale e' stata disposta l'aggiudicazione definitiva in
favore della controinteressata; 4) dell'eventuale contratto di appalto se gia'
stipulato; 5) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e
conseguente, comunque incidente negativamente nella sfera giuridica del
ricorrente, relativamente agli interessi qui dedotti in giudizio;
per la condanna
al risarcimento del danno in forma specifica o, se non possibile, al
risarcimento per mancata acquisizione dell'appalto previa determinazione dei
criteri in virtu' dei quali debba essere formulata una proposta di pagamento
di una somma di denaro, nonche' il termine in cui debba essere formulata, ai
sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 80/98.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Viste le costituzioni in giudizio dell'Ente Ambito Territoriale Ottimale n.
1 “Calore Irpino” e della BETA srl.
Visti gli atti tutti di causa.
Viste le memorie prodotte dalle parti.
Uditi pubblica udienza del 12 maggio 2008 il relatore dott. S. Scudeller e per
le parti gli avvocati come a verbale.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.
FATTO
1 Parte ricorrente, con atto spedito per la notifica a
mezzo posta l'11 giugno 2007, depositato il successivo 18 presso il T.a.r.
per la Campania, Sezione staccata di Salerno, espone: [i'] di
aver partecipato alla procedura aperta, da aggiudicarsi con il sistema
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, avente ad oggetto l'appalto
integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di
ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento funzionale dell'adduttrice
principale dell'Acquedotto Molisano Destro Ramo Campano - I lotto Comune di
Colle Sannita e S. Bartolomeo in Galdo; [i'i'] che in sede di verifica della
documentazione la commissione, con riferimento alla cauzione provvisoria
presentata dalla controinteressata BETA srl riteneva che detta cauzione pur
avendo i requisiti previsti dal bando, avrebbe dovuto essere integrata con gli
estremi dell'atto che legittimava il firmatario; [i'i'i'] che dopo
l'apertura delle offerte e l'attribuzione dei punteggi, la commissione
rimetteva gli atti al responsabile del procedimento il quale sospendeva la
seduta per la verifica ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. 163 del 2006; [i'v]
che con determina n. 96 del 18.5.2007 veniva disposta l'aggiudicazione
provvisoria in favore della controinteressata subordinatamente alla
integrazione precedentemente indicata. L'amministrazione quindi, nonostante
le sollecitazioni tese all'esclusione, aggiudicava alla controinteressata
sulla base di un parere attestante la correttezza della procedura. In sede di
atto introduttivo la ricorrente ha quindi proposto, per argomentare la duplice
domanda, le seguenti censure: violazione della lex specialis
di gara - violazione del principio della par condicio tra i
concorrenti - eccesso di potere - travisamento dei fatti - violazione
dell'articolo 3 L: 241/90 motivazione inesistente e/o apparente.
2 Con decreto n. 716 del 23.7.2007 del Presidente della
Sezione Staccata di Salerno e' stata rigettata l'istanza cautelare
provvisoria.
3 Con atto depositato il 25 giugno 2007 si e' costituita
la BETA srl la quale, con successiva memoria depositata il 4 luglio 2007, ha
proposto eccezione di incompetenza territoriale ai sensi dell'articolo 32,
comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; la stessa ha argomentato
l'infondatezza delle proposte domande.
4 Con atto depositato in data 4 luglio 2007 si e'
costituito l'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “Calore Irpino” che ha
formulato identica eccezione ed instato per la reiezione del ricorso.
5 Con atto per motivi aggiunti spedito per la notifica a
mezzo servizio postale il 18 luglio 2007, depositato sempre presso la Sezione
Staccata di Salerno il successivo 23, la ricorrente ha impugnato la determina
n. 133 del 28 giugno 2007 di aggiudicazione definitiva, nonche' il contratto
di appalto ove stipulato.
6 Con ordinanza n. 830/2007 la I^ Sezione della T.a.r.
per la Campania Sezione staccata di Salerno, ha respinto l'istanza
cautelare. Con successivo decreto presidenziale 228/2007 l'eccezione di
incompetenza territoriale e' stata risolta a favore del T.a.r. Campania -
Napoli. Le parti hanno quindi prodotto memorie e documentazione, anche
tecnica, a sostegno delle rispettive ragioni.
7 Alla pubblica udienza del 12 maggio 2008 il ricorso e'
stato chiamato e, dopo la discussione, introdotto per la decisione.
DIRITTO
1 Con il primo motivo la ricorrente argomenta
l'esclusione dalla gara dell'aggiudicataria perche' “La garanzia
fornita, …, recava si' l'autentica notarile della firma ma in essa non
erano indicati ne' i poteri del firmatario ne' gli estremi dell'atto che
conferiva tali poteri.”. Per la validita' della cauzione provvisoria sarebbe
quindi richiesta non solo l'autentica della firma, ma anche l'indicazione
degli elementi sui quali si basa l'investitura del firmatario necessaria per
impegnare la societa' garante. La formulazione della norma in parte
qua, graficamente connotata dall'uso del grassetto, nonche'
l'espressa previsione della sanzione escluderebbero quindi ogni possibile
integrazione, utilizzabile in ogni caso solo per acquisire ulteriori elementi
relativi a quanto gia' prodotto, non certo per sopperire a deficienze
documentali. Il resistente e la controinteressata hanno opposto che: [i'] la
sanzione sarebbe rapportata solo all'autentica della “firma del
fideiussore”, non alla “indicazione degli estremi dell'atto che
legittima il firmatario a sottoscrivere la fideiussione”; [i'i']
l'attestazione sulla legittimazione del firmatario ad impegnare la societa'
garante rientra nei poteri del notaio abilitato “anche” ad indicare gli
atti dai quali ricava detta posizione; [i'i'i'] da tanto la
legittimita' della richiesta integrazione relativa ad un'evenienza comunque
gia' certificata con atto in ogni caso assistito anche da certezza legale
privilegiata. Il ricorrente ha replicato in sede di motivi aggiunti relativi
alla determina di aggiudicazione definitiva, sia con riferimento alla
corretta, a suo dire, ricostruzione della normativa che al valore
dell'autentica notarile.
1.1 Il bando di gara, nell'ultimo capoverso della
parte dedicato alle “cauzioni e garanzie richieste” prevede: “ -
tutte le fideiussioni devono essere conformi agli schemi approvati con DM 12
marzo 2004 n. 123 e devono recare - a pena di esclusione - la firma del
fideiussore ed i poteri dello stesso devono essere certificati da un notaio
che indichi anche gli estremi dell'atto che legittima il firmatario a
sottoscrivere la fideiussione o la garanzia. …”. Analoga previsione e'
contenuta nel punto 12 dedicato alla “garanzia a corredo dell'offerta”.
1.2 La disciplina di gara impone per la
prestazione della garanzia un triplice adempimento rapportato all'impiego di
un modello predisposto, all'autentica della firma ed all'indicazione della
fonte di legittimazione del soggetto la cui firma viene autentica. Con
riguardo a tale specifico elemento, non puo' esaltarsi l'uso della locuzione
“anche“ e sostenere un'ipotesi di duplicazione di obbligo; cio' perche',
quanto richiesto al pubblico ufficiale deve attenere non solo alla provenienza
della sottoscrizione apposta da una persona previamente identificata, ma anche
alla certificazione di una particolare posizione dello stesso nella quale si
integrano determinati poteri. L'estensione dell'adempimento qualifica la
prestazione di garanzia in relazione allo scopo - assicurare la serieta' ed
attendibilita' dell'offerta - e non puo' convenirsi con la tesi proposta dal
resistente e dalla controinteressata che collocano la vicenda in esame al di
fuori della sanzione. Ad essa si oppone, come correttamente rilevato dalla
ricorrente, non solo il dato letterale rappresentato dalla congiunzione
“e” che, nel collegare le due parti dello stesso periodo, fissa
l'ampiezza dell'obbligo e quindi la fattispecie sanzionabile, ma anche la
circostanza per la quale ciascun adempimento, per come emerge dalla struttura
della normativa, e' perentoriamente segnato dalla sua doverosita'. Il che
tuttavia non porta ad affermare che nel caso la controinteressata andava
esclusa. La norma, infatti, prevede testualmente che i poteri del fideiussore
“devono essere certificati da un notaio che indichi anche gli estremi
dell'atto che legittima il firmatario a sottoscrivere la fideiussione o la
garanzia.”; dalla riproduzione fornita nella memoria della BETA srl
depositata il 5 maggio 2008, emerge poi che il notaio ha certificato la
posizione del sottoscrittore rispetto ad un determinato soggetto giuridico (s.a.s.)
ed alla qualita' di quest'ultimo di “agente e rappresentante negoziale
della Aurora Assicurazioni SpA”. Tale ultima attestazione quindi, spendibile
per la decisione sul relativo capo senza necessita' di acquisire le copie
delle polizze, diversamente da quanto indicato dalla ricorrente, verte non
solo sulla sottoscrizione, ma attiene anche alla legittimazione del firmatario
ricondotta ad uno specifico rapporto sociale e ad un determinato tipo
negoziale sul quale si fonda la garanzia e del quale, per quanto e' dato
ricostruire, mancano solo gli elementi di identificazione. Ma allora, se
l'attestazione inerisce ad entrambi gli elementi della fattispecie - ivi
incluso quello che giustifica i poteri del sottoscrittore - e la stessa e'
priva dei soli dati di identificazione del titolo che attribuisce la qualita',
deve ritenersi correttamente utilizzato il potere di integrazione, volto a
completare appunto la fattispecie che nel complesso definisce la
legittimazione del sottoscrittore. Il primo motivo e' pertanto infondato.
2 Con il secondo motivo la ricorrente contesta la
verifica dell'offerta positivamente esitata dal responsabile del
procedimento in quanto: [i'] l'esistenza di numerosi
errori, omissioni ed incongruenze tra l'analisi dei prezzi unitari oggetto
dei giustificativi ed i prezzi della lista delle lavorazioni, imponeva un
approfondimento ed una decisione adeguatamente istruita e motivata; [i'i']
nel caso di discordanze incidenti sull'ammontare dell'offerta, il
contraddittorio successivo, preordinato ad un arricchimento di quanto
proposto, non puo' prestarsi ad una, evidentemente inammissibile, integrazione
dell'offerta. Tali indicazioni sostanziano anche i motivi aggiunti di
contestazione della determina n. 133 del 28 giugno 2007; detti motivi
circoscrivono l'ambito dell'interesse e cio' perche' la valutazione di
congruita' antecedente all'aggiudicazione provvisoria e' stata sostituita da
quella presupposta dall'aggiudicazione definitiva.
2.1 Il subprocedimento
de quo e' teso
alla verifica dell'affidabilita' dell'offerta, della possibilita' per
l'impresa di eseguire l'appalto alle condizioni economiche
complessivamente proposte (articolo 88, comma 6, del codice dei contratti
pubblici). In esso si innesta un'attivita' tecnico - discrezionale che
attinge alle giustificazioni preventive ed anche a quelle acquisite in sede di
cd. contraddittorio successivo nel quale, secondo la giurisprudenza (
Consiglio
Stato, sez. VI, 08 marzo 2004, n. 1072) citata dalla stessa ricorrente,
l'impresa e' ammessa non solo a chiarire, ma anche a proporre
giustificazioni
ab origine mancanti. Alla luce dei predetti
principi, va allora innanzitutto respinto l'assunto - argomentato in sede
introduttiva - per il quale le numerose inesattezze, discordanze e/o omissioni
tra i giustificativi preliminari e la lista delle lavorazioni, avrebbero
precluso ogni ulteriore accertamento. Sul punto appare sufficiente evidenziare
che il dato normativo (articoli 86 ed 87 del codice dei contratti pubblici) -
che ha positivizzato principi di derivazione comunitaria (CGE 21.11.2001,
cause riunite C - 285/99 e C - 286/99) - non consente di annettere alle
evenienze elencate dalla ricorrente rilevanza preclusiva in esito
all'attivazione dell'ulteriore fase tesa al riscontro dell'attendibilita'
dell'offerta nella sua consistenza economica ed oggettivata nella lista
delle lavorazioni. Il relativo accertamento poi e' connotato da ampi profili
tecnico - discrezionali, non solo con riferimento al relativo esito, ma anche
all'estensione dell'indagine che l'amministrazione intende eseguire. Con
riguardo a tale ultima indicazione, deve essere quindi esclusa ogni possibile
rilevanza alla circostanza rappresentata dalla ricorrente circa la mancanza di
giustificazioni per alcuni degli elementi dell'offerta (NP da 031 a 039,
escluso NP038). Ed, infatti, dalla nota prot. n. 1280 del 18 giugno 2007 si
desume che l'ATO non ha ritenuto di dover acquisire alcun ulteriore elemento
informativo sulle corrispondenti voci di tariffa e certamente, in mancanza di
ogni altra specifica deduzione, la necessita' di un ampliamento di siffatta
indagine non puo' basarsi sul fatto per il quale l'attuale ricorrente (cfr.
punto 4 della scheda allegata alla nota del 24 maggio 2007) ha
sollecitato l'amministrazione circa un approfondimento ad ampio spettro.
2.2 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con
riferimento alle giustificazioni contenute nella nota del 21 giugno 2006 sulle
voci di tariffa interessate, ivi inclusa quella del “conglomerato bituminoso
per strati di collegamento” connotata, secondo la ricorrente, da un
consistente impatto sull'ammontare totale dell'offerta. In relazione a
tali giustificazioni va pero' evidenziato, anche perche' quanto prospettato
rileva in termini di motivazione del provvedimento che chiude la relativa
fase, che la controinteressata ha ricondotto l'esistenza delle rilevate
inesattezze ad una concursualita' di errori di trascrizioni ed ha confermato
il prezzo proposto nella lista delle lavorazioni, adducendo a sostegno della
competitivita' della proposta in parte qua la
preesistenza di un quantitativo di materiale sufficiente alle lavorazioni,
previamente acquistato e stoccato presso i propri depositi, nonche' la
circostanza per la quale, l'impresa opera in un particolare segmento di
mercato per cui gli unici costi aggiuntivi (trasporto presso l'impianto di
confezionamento) costituirebbero spese generali. Anche con riferimento a tale
profilo deve dirsi che, se l'impresa ha verosimilmente giustificato (cfr.
per il materiale stoccato l'esplicita indicazione della classificazione SOA
- ctg. OG3 - classifica III) la propria offerta e la stessa, come detto, ne ha
confermato l'importo indicato nella lista delle lavorazioni, allora il
riferimento all'insufficienza delle giustificazioni preliminari, non puo'
condurre alle conclusioni auspicate dalla ricorrente rilevando in senso
contrario, anche le risultanze dell'allegato B attestanti l'analisi di un
consistente numero di voci di tariffa ed una limitata rimodulazione
dell'offerta, la cui adeguatezza e' stata, ad esito delle giustificazioni,
rapportata alla sua complessiva strutturazione. Anche siffatto motivo deve
pertanto essere respinto.
3 Con un ultimo motivo la ricorrente oppone
l'illegittimita' della verifica di anomalia a suo dire attivata dopo, non
prima, come previsto dal bando, dell'aggiudicazione con grave nocumento
della serenita' delle valutazioni pregiudicata dal fatto che lo stesso r.u.p.
aveva gia' espresso un giudizio di congruita', confermato dopo una ulteriore
fase nella quale ha assunto decisivo rilievo la sola volonta' della
controinteressata di mantenere i prezzi indicati nella lista delle
lavorazioni.
3.1 Anche siffatto motivo e' infondato. Innanzitutto va
evidenziato che: [i'] dal verbale n. 3 del 20 aprile 2007
emerge che approvata la graduatoria, il seggio ha rimesso gli atti al
responsabile del procedimento che ha reso un giudizio di congruita' dopo
l'esame dell'offerta; [i'i'] l'aggiudicazione
provvisoria e' intervenuta con successiva determina n. 36 del 18 maggio 2007.
L'indicata articolazione temporale della vicenda, ne certifica innanzitutto
la conformita' al bando (pagina 28 e seguenti) per il quale, la valutazione
della anomalia deve precedere l'aggiudicazione provvisoria e, non par dubbio
che detta valutazione contestata perche' ritenuta illegittima, giuridicamente
esiste. Per altro aspetto poi se, ex articolo 86, comma 5, del codice
degli appalti, l'esame di congruita' va condotto alla stregua delle
giustificazioni preliminari, di quelle successive e della conclusiva audizione
dell'impresa, l'insufficienza dell'attivita' connessa all'esame delle
giustificazioni preliminari puo' emendata in sede di attivita' presupposta
dalla aggiudicazione definitiva preordinata a sostanziarsi le condizioni di
validita' e di efficacia giuridica che preludono alla stipula del contratto.
4 Il ricorso va quindi respinto. Le spese di giudizio
possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Napoli - Sezione Ottava
-, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Amministrazione.
Cosi' deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12 maggio 2008.
dott. Evasio Speranza Presidente
dott. Santino Scudeller Estensore
Il Segretario
Depositata in Segreteria
il
(art. 55 L. 27.4.1982, n. 186)
Il Direttore di Segreteria
Fonte: Diritto.it