LIBRO UNICO DEL LAVORO: Pubblicato in Gazzetta il decreto sul nuovo strumento che alleggerisce gli adempimenti per gli imprenditori ed elimina tutti i registri (fatta eccezione per quello infortuni).
Data: 25/08/2008
Argomento: Personale dipendente


Pubblicato il decreto firmato dal ministro Sacconi sul nuovo strumento che alleggerisce gli adempimenti per gli imprenditori ed elimina tutti i registri (fatta eccezione per quello infortuni). Le nuove regole saranno obbligatorie dal 2009.

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto firmato dal ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, sulle modalita' di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro che, previsto dalla manovra economica, sostituisce tra l'altro libri paga e libri matricola. Viene, inoltre, disciplinato un regime transitorio - le nuove regole saranno obbligatorie dal 2009 - fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008. 

I datori di lavoro, nel frattempo, infatti, recita il decreto, potranno continuare a tenere il libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio, debitamente compilati e aggiornati. Invece, il libro matricola e il registro d'impresa sono immediatamente abrogati. Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il libro unico del lavoro per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. 

Tre le modalita' indicate dal Dm per tenere questo strumento. 

La prima prevede la stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo: ogni pagina deve essere numerata e il libro deve essere vidimato, prima di essere messo in uso, dall'Inail (in alternativa, puo' essere numerato e vidimato durante la stampa da soggetti autorizzati dall'Istituto). 

La seconda prevede la stampa laser, previa, pero', l'autorizzazione preventiva dell'Inail. 

La terza, infine, prevede l'elaborazione su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati: in questo caso, non sono necessarie autorizzazione ne' vidimazione, ma occorre comunicare la messa in uso alla direzione provinciale del Lavoro. 

Il datore di lavoro, infine, deve esibire tempestivamente il libro unico agli organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, se si tratta di sede stabile di lavoro, anche a mezzo fax o posta elettronica. Per le attivita' mobili o itineranti, il datore che detiene il libro presso la sede legale lo deve esibire entro il termine assegnato dagli organi di vigilanza. 

Fonte: INAIL.IT

Dalla Gazzetta Ufficiale:
DECRETO 9 luglio 2008 - Modalita' di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio.







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