UFFICIALE LA PROROGA AL 1° GENNAIO DELL'OBBLIGO DI RIELABORARE IL DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI.
Data: 26/08/2008
Argomento: Sicurezza


Pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge 2 agosto 2008, n. 129 che converte in Legge il decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di termini".

All'articolo 4 commi 2 e 2bis della suddetta Legge viene disposto quanto segue:

-- proroga al 1 gennaio 2009 dell'obbligo di comunicare all'all'INAIL, o all'IPSEMA, i dati relativi agli infortuni;
-- decorenza a partire dal 1° gennaio 2009 del  divieto di effettuare le visite mediche in fase preassuntiva;
-- proroga al 1° gennaio 2009 dell'obbligo di rielaborare il documento sulla valutazione dei rischi secondo le nuove direttive del D.Lgs 81/08



Nello specifico:

articolo 4 del decreto-legge 97/2008 coordinato con la legge di conversione riferimenti al D. Lgs 81/08
Comma 2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r) *, e all'articolo 41, comma 3, lettera a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. * articolo 18, comma 1, lettera r),: 
1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui
all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse
attivita' secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle
rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal
lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini
assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

* articolo 41, comma 3, lettera a)
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere
effettuate:
a) in fase preassuntiva;

Comma 2-bis. All'articolo 306, comma 2*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2009». *articolo 306, comma 2,
2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,* nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci (decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale) a decorrere dal 1° gennaio 2009; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

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