UFFICIALE LA PROROGA AL 1° GENNAIO DELL'OBBLIGO DI RIELABORARE IL DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI.
Data: 26/08/2008 Argomento: Sicurezza
Pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge 2 agosto 2008, n. 129 che converte
in Legge il decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in
materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa
pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di termini".
All'articolo 4 commi 2 e 2bis della suddetta Legge viene disposto quanto
segue:
-- proroga al 1 gennaio 2009 dell'obbligo di comunicare all'all'INAIL, o
all'IPSEMA, i dati relativi agli infortuni;
-- decorenza a partire dal 1° gennaio 2009 del divieto di effettuare
le visite mediche in fase preassuntiva;
-- proroga al 1° gennaio 2009 dell'obbligo di rielaborare il documento sulla
valutazione dei rischi secondo le nuove direttive del D.Lgs 81/08
Nello specifico:
articolo 4 del
decreto-legge 97/2008 coordinato con la legge di conversione |
riferimenti al D. Lgs
81/08 |
Comma 2. Le disposizioni di cui all'articolo
18, comma 1, lettera r) *, e all'articolo 41, comma 3, lettera
a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2009. |
* articolo 18, comma 1, lettera r),:
1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui
all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse
attivita' secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle
rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal
lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini
assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
* articolo 41, comma 3, lettera a)
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere
effettuate:
a) in fase preassuntiva; |
Comma 2-bis. All'articolo 306,
comma 2*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole:
«decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1°
gennaio 2009». |
*articolo 306, comma 2,
2. Le disposizioni di cui agli articoli 17,
comma 1, lettera a), e 28,*
nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad
esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie,
previste dal presente decreto, diventano efficaci (decorsi
novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale) a decorrere dal 1° gennaio
2009; fino a tale data continuano a trovare applicazione le
disposizioni previgenti.
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