CERTIFICAZIONE ENERGETICA, AGEVOLAZIONI COIBENTAZIONI E AUTORIZZAZIONE UNICA:a confronto le norme di Stato e Regioni.
Data: 01/09/2008 Argomento: Risparmio Energetico
Spianata la strada alla certificazione energetica regionale.
(Fonte: confappi) Il decreto sull'efficienza energetica, nell'articolo 18 e poi nell'allegato III, introduce una scorciatoia perche' le Regioni possano varare in tempi piu' brevi le norme per il rendimento energetico in edilizia, e di conseguenza la certificazione energetica, anche in assenza delle linee guida nazionali sulla certificazione, che avrebbero dovuto essere approvate, ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs 192/2005, da circa un anno e mezzo.
In sostanza, vi si afferma che le Regioni possono rendere esecutive nel loro territorio le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici previste dalla norma UNI TS 11300, nella parti 1 (fabbisogno di energia termica dell'edifico per la climatizzazione estiva ed invernale), 2-1 (fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di utilizzo dei combustibili fossili) e 2-2 (fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di utilizzo di fonti rinnovabili, cogenerazione, teleriscaldamento, pompe di calore elettriche e a gas).
Lo scopo del decreto legislativo e' quindi quello di sbloccare le complesse procedure di approvazione di nuove norme tecniche in ciascuna regione, adottando senz'altro quelle Uni, che tra l'altro hanno il vantaggio di essere gia' dotate di software per il calcolo utilizzabile direttamente dai professionisti incaricati.
Ricordiamo che alcune regioni hanno varato gia' le norme tecniche e le procedure per ottenere la certificazione energetica, che anzi e' stata gia' rilasciata per decine di migliaia di edifici. Il primo ente locale a darsi da fare e' stata la provincia autonoma di Bolzano, con metodologie assai differenti dal resto del territorio nazionale. Il regolamento di esecuzione della legge urbanistica (Decreto pres. Provincia 29/9/2004, n. 34) ha recepito i criteri dettati da una societa' a partecipazione mista pubblico-privato, Casaclima, che prevede 7 diverse classi di efficienza energetica e crea un marchio di qualita' (Casa Clima plus) per gli edifici con prestazioni particolarmente alte, anche dal punto di vista della sostenibilita' ambientale (per esempio utilizzo di coibentanti che nel loro processo di produzione e di smaltimento hanno basso impatto ambientale).
Poi e' stata la volta della Lombardia, con norme tecniche concentrate nel Decreto della giunta 31 ottobre 2007 - n. 8/5773 e tempi di attuazione molto stretti (certificazione prevista dal 1° settembre 2007 per le nuove costruzioni e dall'1 luglio 2009 anche per gli edifici esistenti, se compravenduti o locati).
Quindi e' toccato alla Liguria (regolamento regionale 8/11/2007, n. 6) e infine all'Emilia Romagna (Atto di indirizzo e coordinamento dell'Assemblea legislativa, varato il 4 marzo 2008. Tre enti sono a meta' del guado: Piemonte (legge n. 13/2007), Toscana (legge n. 39/2005) e provincia autonoma di Trento (legge n. 1/2008, art. 84). Sono state dettagliate le norme procedurali ma mancano ancora regolamenti attuativi e/o tecnici.
I
riferimenti al decreto sull'efficienza
Concessioni
di bonus volumetrico per le coibentazioni
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art.
11, commi 1-2
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Semplice
comunicazione al Comune per pannelli e
eolico
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art.
11, commi 3-5
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15
milioni di euro per i nuovi edific
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art.
11, comma 6
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25
milioni di euro per i professionisti con
investimenti a rischio nel risparmio energetico (Esco)
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art.
9
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Requisiti
dei certificatori
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Allegato
III, punto 2
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Piu'
facile la certificazione regionale
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art.
18, comma 6; Allegato III, punto 1.
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Coibentazioni:
Regioni piu' virtuose dello Stato.
Le
agevolazioni urbanistiche concesse dal Dlgs n. 115/2008 sull'efficienza
energetica per le coibentazioni sono interessanti, ma misure identiche e,
talora, piu' vantaggiose sono gia' state approvate in molte regioni, che tra
l'altro spesso concedono anche “sconti” sugli oneri di
urbanizzazione e anche contributi ai proprietari con sensibilita' verso
il risparmio energetico.Ecco un elenco di alcune di
queste norme, largamente indicativo.
Val
d'Aosta, leggi 3/1/2006, n. 3, 26/10/2007, n. 28
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Previsti
contributi fino al 70% della spesa ammissibile per l'aumento
dell'efficienza energetica degli edifici (art. 5).
lo spessore derivante da interventi di
isolamento termico e acustico e' equiparato a volume tecnico non
computabile ai fini edificatori ne' del rispetto del rapporto di
copertura e dell'altezza massima degli edifici (art. 11).
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Piemonte,
legge 28/5/07, n. 13, art. 8
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Non
considerati nei computi volumetrici, delle altezze massime, delle le
distanze dai confini e dalle sedi stradali Lo spessore delle murature
esterne, tamponature o muri portanti, superiore ai 30 centimetri, il
maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici
necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di
isolamento termico ed acustico.
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Lombardia,
legge 11/3/2005, n. 12
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Il
documento di piano comunale puo' prevedere incentivazione, in misura
non superiore al 15 per cento della volumetria ammessa per
dell'edilizia bioclimatica e risparmio
energetico. (art. 11). I comuni possono prevedere l'applicazione di
riduzioni degli oneri di urbanizzazione in
relazione a interventi di edilizia bioclimatica
o finalizzati al risparmio energetico. (art. 44). Non sono comunque
da considerarsi variazioni essenziali quelle che incidono sull'entita'
delle cubature dei volumi tecnici ed impianti tecnologici, sulla
distribuzione interna delle singole unita' abitative e produttive, per
l'adeguamento alle norme di risparmio energetico. (art. 54)
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Lombardia,
legge 20 04 95 n 26
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Non
e' considerato nei computi per la determinazione dei volumi,
l'aumento di volume prodotto dagli aumenti di spessore di
murature esterne per la realizzazione di pareti ventilate.
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Lombardia
legge 21/12/2004, n. 39
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Le
serre bioclimatiche e le logge addossate o
integrate all'edificio, chiuse e
trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento
dell'energia solare passiva, sono considerate volumi tecnici e
quindi non computabili ai fini volumetrici purche'
progettate in modo da integrarsi nell'organismo edilizio nuovo o
esistente (art. 4)
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Bolzano
(prov) legge 19/2/1993, n. 4
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Previsti
contributi per interventi di coibentazione negli edifici esistenti i
da almeno dieci anni che raggiungano determinati parametri nonche'
per i doppi vetri (art. 4).
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Friuli,
legge 23/2/2007 n. 5, art. 39
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Gli
interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi
di risparmio energetico e che necessitano anche di limitate modifiche
volumetriche possono essere realizzati anche in deroga agli indici urbanistico-edilizi
previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi. I
Comuni stabiliscono una riduzione del contributo di costruzione, se
dovuto, in misura non inferiore al 5 per cento dell'importo.
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Emilia
Romagna, legge 25/11/2002, n. 31
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Non
sono variazioni essenziali al progetto gli aumenti della cubatura del
10 per cento e comunque superiori a 300 mc,
se dovuti a interventi di risparmio energetico (art. 23). Prevedibili
di comuni riduzioni del contributo di
costruzione (art. 30).
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Liguria,
legge 6/6/2008, n. 216. art. 67
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Non
considerate nei computi per l'indice edificatorio
le strutture perimetrali portanti e non, nonche' i tamponamenti
orizzontali ed i solai intermedi che comportino spessori complessivi,
sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30
centimetri, per la sola parte eccedente i centimetri 30 e fino ad un
massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali e di
copertura e di centimetri 15 per quelli orizzontali intermedi.
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Toscana
legge 3/1/20095, n. 1
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Possibile
riduzione fino al 70% degli oneri di urbanizzazione
secondaria in misura proporzionale ai livelli di risparmio energetico.
Non rientrano nelle volumetrie gli spessori delle murature esterne
superiori ai minimi fissati dai regolamenti edilizi e comunque
superiori ai 30 cm, quello dei solai per un ottimale isolamento
termico e acustico, le serre solari. Prevedibili incentivi fino al 10%
della superficie utile per l'edilizia sostenibile, nonche'
altri contributi. (art. 145-147).
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Marche,
legge 17/6/2008, n. 14
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Nessuna
volumetria per i maggiori spessori delle murature esterne oltre i 30
cm, siano esse tamponature o muri portanti (senza limiti), le serre
solari e tutti i maggiori volumi e superfici necessari al
miglioramento dei livelli di isolamento
termico ed acustico o di inerzia termica. La deroga e' valida anche ai
fini delle altezze massime, delle distanze dai confini, dalle strade e
tra edifici. Contributi a soggetti pubblici e privati per la
realizzazione di edifici sostenibili, in
misura proporzionale al livello di sostenibilita' raggiunto e per la
certificazione di una sostenibilita' energetico-ambientale
particolarmente elevata.
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Umbria,
legge n. 1 del 18-02-2004
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Esclusi
dal computo volumetrico superfici e volumi finalizzati
all'ottenimento di comfort ambientale e risparmio energetico (art.
34).
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Lazio
legge 27 maggio 2008, n. 6
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Nel
calcolo degli indici di fabbricabilita' non sono computati i
maggior spessori per la parte eccedente 30 centimetri, fino a
un massimo di 25 cm per murature e solai di copertura e un massimo di
15 cm per i solai intermedi. Escluse anche le serre a servizio di
abitazioni, di dimensioni non superiori al 15 per cento della
superficie utile.
Riduzione fino al 50% degli oneri di urbanizzazione
e possibili contributi. (art. 12-14).
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Puglia,
Legge 10/6/2008, n. 13
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Nessuna
riduzione degli indici per gli incrementi coibentato delle murature
oltre i 30 cm e per quelli dei solai “oltre la funzione esclusivamente
strutturale”. Ma anche per “tutti i maggiori volumi e superfici
necessari al miglioramento dei livelli di isolamento
termico e acustico o di inerzia termica”. Deroga alle distanze dai
confini ma “qualora non comportino ombreggiamento delle facciate di
terzi”. Per chi effettua interventi di
edilizia sostenibile secondo i requisiti fissati dal disciplinare
tecnico, possibili riduzioni dell'ICI, di altre imposte comunali, e
incrementi fino al 10 per cento del volume consentito.
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Basilicata,
legge n. 28 del 28-12-2007
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Non
considerati nei volumi, nelle superfici e nei rapporti di copertura lo
spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, anche
rispetto al recupero degli edifici esistenti, per la sola parte eccedente
i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli
elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali
intermedi. (art. 11),
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Fonte:
Ufficio Studi Confappi-Federamministratori
Fonti rinnovabili: tagli alla burocrazia edilizia
Previsto dal Decreto un iter semplificato (semplice comunicazione al Comune, niente Dichiarazione di inizio attivita'), per l'installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e per gli impianti eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro. Esso trova pero' applicazione “fino all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima”. Cosa hanno fatto le Regioni? Il Lazio (legge n. 26/2007) afferma addirittura che non e' neanche necessaria la comunicazione al Comune in vari casi. Innanzitutto per i pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 30 mq. Poi per le pompe di calore destinate esclusivamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici pubblici e privati. Quindi per gli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati (edifici residenziali), anche non integrati (edifici commerciali ed industriali se con potenza nominale uguale o inferiore a 20 kWp), e, per i condomini, di potenza nominale uguale o inferiore a 5 kWp per unita' abitativa, fino a un massimo di 20 kWp per l'intero stabile. Infine per gli impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 kWp.
In Liguria (legge n. 22/2007), prevista la semplice comunicazione di inizio attivita' per i pannelli solari termici e fotovoltaici i sviluppo inferiore a 20 metri quadrati per ogni unita' immobiliare (ma con relazione tecnica allegata), mentre per gli impianti di potenza superiore occorrerebbe la Dia.
Per la nuova legge urbanistica della provincia autonoma di Trento (n. 1/2008, art. 97) la Dia non e' gia' necessaria per tutti i nuovi impianti e installazioni relativi alle energie rinnovabili e al risparmio energetico. Tuttavia occorre un'apposita certificazione se gli impianti sono integrati in un edificio a basso consumo energetico per il quale si richiede la riduzione comunale degli oneri concessori (da un minimo del 10% a un massimo del 30%, a scelta del comune).
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