Gazz.Uff.: Disposizioni per il finanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori
Data: 06/09/2008
Argomento: Varie


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 23 giugno 2008 - Modifiche al decreto del 2 marzo 2006 concernente «Disposizioni per il finanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori», di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi dell'articolo 2 del decreto 23 novembre 2004. (GU n. 183 del 6-8-2008 )

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 23 giugno 2008 

Modifiche  al  decreto del 2 marzo 2006 concernente «Disposizioni per
il  finanziamento  delle  iniziative a vantaggio dei consumatori», di
cui  all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ai sensi dell'articolo 2 del decreto 23 novembre 2004.

                        IL DIRETTORE GENERALE
                 per la concorrenza e i consumatori

  Visto  l'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 238, secondo cui
le   entrate   derivanti   dalle   sanzioni  amministrative  irrogate
dall'Autorita'   garante   della   concorrenza  e  del  mercato  sono
rassegnate ad un apposito fondo e destinate ad iniziative a vantaggio
dei consumatori;
  Visto  l'art. 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive
del 23 novembre 2004, concernente ripartizione del predetto Fondo per
l'anno  2004  e,  in  particolare, l'assegnazione all'Unione italiana
delle camere di commercio (Unioncamere) di parte delle predette somme
per  la  promozione  dell'attivita'  di  composizione extragiudiziale
delle controversie (ADR) in materia di consumi;
  Visto  il  decreto  del direttore generale per l'armonizzazione del
mercato  e  la  tutela  dei consumatori del 2 marzo 2006 e successive
modifiche e integrazioni, con cui sono state individuate le modalita'
di effettuazione e finanziamento delle predette attivita';
  Visto,  in  particolare,  l'art.  10 del testo vigente del predetto
decreto 2 marzo 2006, concernente assistenza nelle ADR;
  Viste  le  relazioni,  curate da Unioncamere ai sensi del precitato
decreto  2 marzo 2006, sul dettaglio delle procedure ADR inviate alla
stessa  dal 25 marzo 2006 al 25 marzo 2008, dalle quali si evince che
le  procedure  espletate  positivamente  a  quella data non impiegano
completamente  le  risorse assegnate all'iniziativa, benche' i limiti
previsti  dal  comma 4-bis  del  citato art. 10 risultano, per alcune
tipologie di accordi relativi a procedure ADR, gia' esauriti o in via
di esaurimento;
  Tenuto  conto che tali limiti erano finalizzati a favorire una piu'
equa  ripartizione  dell'effetto  promozionale  dell'iniziativa fra i
vari settori interessati, nell'ipotesi di eccesso di domanda rispetto
alle  risorse  disponibili,  e  non  invece a determinare economie di
fondi  e  conseguente minore effetto dell'iniziativa promozionale nel
suo complesso;
  Tenuto  conto del differimento al 31 dicembre 2008, disposto con il
decreto del direttore generale per la concorrenza e i consumatori del
23 gennaio   2008,   del  termine  per  l'avvio  delle  procedure  di
conciliazione  ammissibili  a  contributo  in conformita' alle citate
disposizioni del decreto 2 marzo 2006;
  Ritenuta  la  conseguente necessita' di modificare il predetto art.
10,  precisando  ulteriormente  i  termini  di  avvio,  conclusione e
presentazione  delle iniziative ammissibili a contributo e prevedendo
la  possibilita'  di  integrale  utilizzo  delle  somme eventualmente
residue  alla  predetta  data  del  31 dicembre 2008 per destinarle a
contributi  alle  procedure  di  conciliazione comunque espletate nel
periodo di svolgimento dell'iniziativa;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                        Modifiche all'art. 10

  1.   All'art.   10   del   decreto   del   direttore  generale  per
l'armonizzazione  del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo
2006,  come modificato dall'art. 1 del decreto del direttore generale
per  l'armonizzazione  del  mercato  e  la tutela dei consumatori del
13 ottobre  2006 e dall'art. 1 del decreto del direttore generale per
la concorrenza e i consumatori del 23 gennaio 2008, sono apportate le
seguenti modifiche:
    a) al  comma 8, le parole «fino al termine del 31 dicembre 2008»,
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fino  al termine del 31 dicembre
2008,  purche'  l'avvio della procedura sia comunicato ad Unioncamere
entro   i  quindici  giorni  successivi  al  medesimo  termine  e  la
conclusione positiva della stessa sia intervenuta e sia adeguatamente
comunicata entro il 30 aprile 2009»;
    b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
    «10.  Le  risorse  destinate alle procedure curate o condotte dai
soggetti  di  cui alle lettere a) e b) del comma 2, che, tenuto conto
di tutte le procedure di conciliazione avviate, comunicate e concluse
entro  i  termini  a  tal  fine  stabiliti,  non  sono utilizzate ne'
utilizzabili,  anche  per l'effetto dei limiti di cui al comma 3 o al
comma 4-bis,  sono destinate, in deroga a tali limiti, alle eventuali
ulteriori  conciliazioni  effettuate  nel  rispetto dei termini e dei
requisiti  previsti  e  non ammesse a rimborso in prima applicazione.
Nel caso in cui l'importo complessivo dei contributi da corrispondere
ai  sensi  del  comma 4  per  tali  procedure riammesse in deroga sia
superiore   alle   effettive   disponibilita'   residue,  i  relativi
contributi   sono   percentualmente   ridotti  in  modo  lineare  per
contenerne l'onere conseguente entro tali disponibilita'.»;
    c) il comma 11 e' abrogato.
      Roma, 23 giugno 2008
                                       Il direttore generale: Vecchio

        
      






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