gazz.Uff.: Entita' e le modalita' di versamento del contributo a favore dell'Autorita' sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Data: 08/09/2008
Argomento: Autorità L.L.P.P.


AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DELIBERAZIONE 30 luglio 2008 - Modificazione della deliberazione 24 gennaio 2008, concernente l'entita' e le modalita' di versamento del contributo a favore dell'Autorita' sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (GU n. 193 del 19-8-2008 )

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI 
E FORNITURE 

DELIBERAZIONE 30 luglio 2008 

Modificazione   della  deliberazione  24  gennaio  2008,  concernente
l'entita'  e  le  modalita'  di  versamento  del  contributo a favore
dell'Autorita' sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

                            IL CONSIGLIO

  Visto  il  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e,  in
particolare,  l'art. 6, che prevede, tra l'altro, che l'Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici assume la denominazione di Autorita'
per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
fomiture,  l'art.  7  e  l'art.  8,  comma 12, in cui e' previsto che
all'attuazione  dei  nuovi  compiti  l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi e forniture fa fronte senza
nuovi  e  maggiori  oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi
dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  Vista  la  legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art.
1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per
la  parte  non  coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello
Stato,  nonche'  il  comma 67 del citato art. l, il quale dispone che
l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  lavori  pubblici, ai fini della
copertura  dei  costi  relativi  al  proprio funzionamento, determina
annualmente  l'ammontare  delle  contribuzioni  dovute  dai soggetti,
pubblici  e  privati,  sottoposti  alla  sua  vigilanza,  nonche'  le
relative modalita' di riscossione;
  Viste  le  deliberazioni  26 gennaio 2006 e 10 gennaio 2007, con le
quali  l'Autorita', ha dato attuazione a quanto previsto dall'art. l,
commi  65  e  67,  della  predetta  legge  23  dicembre 2005, n. 266,
rispettivamente  per  l'anno  2006  e  per l'anno 2007, tenendo conto
degli  stanziamenti  a carico del bilancio dello Stato previsti dalle
leggi finanziarie relative ai pertinenti esercizi finanziari;
  Vista  la  deliberazione  di questa Autorita' del 20 dicembre 2007,
con cui e' stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2008;
  Vista  la  deliberazione  24  gennaio 2008, con la quale sono state
determinate entita' e modalita' per coprire, per l'anno 2008, i costi
di  funzionamento  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti
pubblici  di lavori, servizi e forniture, per la parte non finanziata
a  carico  del  bilancio  dello Stato, mediante ricorso al mercato di
competenza;
  Preso  atto  che,  per  effetto  della  innovazione  riguardante le
modalita'  di  versamento  del  contributo  per le gare articolate in
lotti, introdotta all'art. 3, comma 4, della deliberazione 24 gennaio
2008,  si  e'  registrata  una  diminuzione dell'onere contributivo a
carico dei soggetti economici e, invece, un sensibile e significativo
aumento  dello  stesso  onere  a carico delle stazioni appaltanti che
fanno  frequente  ricorso  a gare articolate in lotti, in particolare
CONSIP e aziende sanitarie e ospedaliere;
  Ritenuto  opportuno,  anche  al  fine di proseguire nella direzione
della  progressiva diminuzione del contributo, avviata gia' a partire
dalla  deliberazione del 10 gennaio 2007, modificare le modalita' che
le stazioni appaltanti dovranno osservare nel caso di gare per lotti,
cosi' da ridurre anche l'entita' del contributo dovuto dai menzionati
soggetti  incisi, fermo restando, invece, per i soggetti economici il
criterio, meno oneroso, della determinazione del contributo stesso in
ragione del singolo lotto;
  Vista  la  deliberazione di questa Autorita' del 21-22 maggio 2008,
con  cui  e' stata approvata la modifica alla succitata deliberazione
del  24  gennaio  2008,  secondo  il  testo recepito nello schema del
presente  provvedimento,  con  riserva  di  apportare  le conseguenti
variazioni  al  bilancio preventivo per l'anno 2008, approvato con la
sopra menzionata deliberazione del 20 dicembre 2007;
  Vista  la  nota  del  19  giugno 2008, con cui tale schema e' stato
trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              Delibera:

                           Articolo unico

  1.  L'art.  3,  comma  4,  della  deliberazione del Consiglio dell'
Autorita'  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture e' soppresso e sostituito dal seguente:
  «4.  Per  le  procedure  di selezione del contraente, per contratti
pubblici  di lavori, servizi e forniture, suddivise in piu' lotti, le
stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo secondo
l'importo  totale posto a base di gara ai sensi dell'art. 2, comma 1;
gli  operatori  economici  che  partecipano a uno o piu' lotti devono
versare  il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo
importo.».
  2. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana e sul Bollettino ufficiale dell'Autorita'
per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture ed entra in vigore il 1° settembre 2008
    Roma, 30 luglio 2008
                                           Il presidente: Giampaolino

        






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