AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI
E FORNITURE
DELIBERAZIONE 30 luglio 2008
Modificazione della deliberazione 24 gennaio 2008, concernente
l'entita' e le modalita' di versamento del contributo a favore
dell'Autorita' sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
IL CONSIGLIO
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, in
particolare, l'art. 6, che prevede, tra l'altro, che l'Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici assume la denominazione di Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
fomiture, l'art. 7 e l'art. 8, comma 12, in cui e' previsto che
all'attuazione dei nuovi compiti l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza
nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi
dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art.
1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per
la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello
Stato, nonche' il comma 67 del citato art. l, il quale dispone che
l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della
copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina
annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti,
pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le
relative modalita' di riscossione;
Viste le deliberazioni 26 gennaio 2006 e 10 gennaio 2007, con le
quali l'Autorita', ha dato attuazione a quanto previsto dall'art. l,
commi 65 e 67, della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266,
rispettivamente per l'anno 2006 e per l'anno 2007, tenendo conto
degli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato previsti dalle
leggi finanziarie relative ai pertinenti esercizi finanziari;
Vista la deliberazione di questa Autorita' del 20 dicembre 2007,
con cui e' stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2008;
Vista la deliberazione 24 gennaio 2008, con la quale sono state
determinate entita' e modalita' per coprire, per l'anno 2008, i costi
di funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, per la parte non finanziata
a carico del bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di
competenza;
Preso atto che, per effetto della innovazione riguardante le
modalita' di versamento del contributo per le gare articolate in
lotti, introdotta all'art. 3, comma 4, della deliberazione 24 gennaio
2008, si e' registrata una diminuzione dell'onere contributivo a
carico dei soggetti economici e, invece, un sensibile e significativo
aumento dello stesso onere a carico delle stazioni appaltanti che
fanno frequente ricorso a gare articolate in lotti, in particolare
CONSIP e aziende sanitarie e ospedaliere;
Ritenuto opportuno, anche al fine di proseguire nella direzione
della progressiva diminuzione del contributo, avviata gia' a partire
dalla deliberazione del 10 gennaio 2007, modificare le modalita' che
le stazioni appaltanti dovranno osservare nel caso di gare per lotti,
cosi' da ridurre anche l'entita' del contributo dovuto dai menzionati
soggetti incisi, fermo restando, invece, per i soggetti economici il
criterio, meno oneroso, della determinazione del contributo stesso in
ragione del singolo lotto;
Vista la deliberazione di questa Autorita' del 21-22 maggio 2008,
con cui e' stata approvata la modifica alla succitata deliberazione
del 24 gennaio 2008, secondo il testo recepito nello schema del
presente provvedimento, con riserva di apportare le conseguenti
variazioni al bilancio preventivo per l'anno 2008, approvato con la
sopra menzionata deliberazione del 20 dicembre 2007;
Vista la nota del 19 giugno 2008, con cui tale schema e' stato
trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Delibera:
Articolo unico
1. L'art. 3, comma 4, della deliberazione del Consiglio dell'
Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture e' soppresso e sostituito dal seguente:
«4. Per le procedure di selezione del contraente, per contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in piu' lotti, le
stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo secondo
l'importo totale posto a base di gara ai sensi dell'art. 2, comma 1;
gli operatori economici che partecipano a uno o piu' lotti devono
versare il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo
importo.».
2. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale dell'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture ed entra in vigore il 1° settembre 2008
Roma, 30 luglio 2008
Il presidente: Giampaolino
|