PARERE AUTORITY - Lavori di riqualificazione della pavimentazione del centro storico, a parere dell'autority dette opere non possono essere incluse nella categoria OS26 (Pavimentazioni speciali), ma rientrano nella categoria OG3.
Data: 08/09/2008
Argomento: Procedure di gara


Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Parere n. 100 del 9.04.2008
PREC 538/07
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art.6, comma 7, lettera n) del D.lgs.n.163/06, presentata dalla ditta Grisella Ing. Francesco s.r.l. – Riqualificazione del Centro Storico relativo a Via Vespucci, Via Ragusa, Via Solforino, via Gravina, discesa Marina e strade e spazi interni. S.A. Comune di Trappeto (PA).

Il Consiglio
Ritenuto in fatto 


In data 5 novembre 2007 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere in oggetto con la quale la ditta Grisella Ing. Francesco S.r.l. ha rappresentato la controversia insorta con la S.A., a causa della individuazione nel bando di gara della categoria prevalente. Secondo la ditta istante, infatti, i lavori da appaltare non rientrerebbero nella categoria OS26, come indicato nel bando, ma nella categoria OG3.

In sede di istruttoria procedimentale, la S.A., nel trasmettere gli atti di gara, ha rappresentato che la natura della opere da realizzare giustifica il riferimento alla categoria OS26 trattandosi della riqualificazione della pavimentazione del centro storico con utilizzo di materiali naturali particolari, quali “basole spicconate a mano poste in opera unitamente all'acciottolato secondo sagome e geometrie predeterminate”. Tale pavimentazione, in alcuni tratti e' “integrata nel massetto di sottofondo con rete elettrosaldata al fine di meglio distribuire i carichi indotti dal traffico veicolare”. 

La S.A., inoltre, fa presente che l'opera in oggetto rappresenta la continuazione del primo stralcio oggetto di un precedente bando, mai impugnato, nel quale si faceva riferimento sempre alla categoria OS26. 

Ritenuto in diritto

Dall'esame della documentazione agli atti e dalla lettura della normativa applicabile nella fattispecie, si ritiene che l'intervento previsto nel bando in oggetto non possa essere ascritto alla categoria OS26, la quale e' rinvenibile, come affermato dalla stessa Autorita' con determinazione n. 29/2002, nelle sole ipotesi in cui l'intervento abbia ad oggetto pavimentazioni stradali destinate alla mobilita' su gomma, ferro e aerea, sottoposte a carichi notevoli, come nel caso delle piste aeroportuali. 

Nell'ambito della categoria OG3 rientrano, invece, le pavimentazioni stradali relative ad interventi destinati alla mobilita' su gomma, ferro e aerea sottoposti a carichi normali. 

Alla luce delle suddette specificazioni puo' affermarsi quindi che la riqualificazione di un centro storico, come nel caso specie, “tramite l'utilizzo di particolari materiali naturali” oppure la previsione di “integrare il massetto di sottofondo con rete elettrosaldata al fine di migliorare la distribuzione dei carichi dovuti al traffico veicolare”, non consente di avvicinare l'intervento in oggetto a quello di cui alla categoria specializzata OS26, cosi' come sopra descritta.

Pertanto, non potendo ravvisarsi, nel caso di specie, gli estremi della categoria OS26, ma esclusivamente quelli di cui alla categoria OG3, in considerazione della zona oggetto di intervento (centro storico) e del tipo di carichi che in quella zona sono da prevedersi, si ritiene che l'indicazione della categoria prevalente contenuta nel bando di gara sia effettivamente erronea, a nulla rilevando, poi, quanto rappresentato dalla stazione appaltante circa il fatto che l'opera in oggetto rappresenti la continuazione di un primo stralcio appaltato con un precedente bando, che faceva sempre riferimento alla categoria OS26 e che non e' stato impugnato. 

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio


ritiene
, nei limiti di cui in motivazione che le opere da appaltare, indicate nel bando indetto dal Comune di Trappeto, appartengono alla categoria OG3 e non OS26.

I Consiglieri Relatori Il Presidente
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 11.04.2008






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