SI AL LIBRO PAGA FINO A DICEMBRE 2008. lo chiarisce il Ministero del Lavoro: I datori di lavoro potranno continuare a adottare il vecchio libro paga al posto del libro unico, in via transitoria, fino al periodo di paga di dicembre 2008
Data: 08/09/2008
Argomento: Personale dipendente


Le istruzioni del ministero per il periodo transitorio.
Il libro paga prepara il datore al nuovo registro unico.

Il ``vecchio`` libro paga puo` continuare a essere adottato al posto del libro unico fino al periodo di paga di dicembre 2008 e si applicano i criteri di tenuta, compilazione ed esibizione stabiliti dall`articolo 39 del decreto legge 112/2008. La precisazione e` contenuta nella circolare 20/2008 del ministero del Lavoro, a commento della norma transitoria prevista dall`articolo 7, comma 1 del decreto ministeriale 9 luglio 2008. Nel decreto si precisa che: «I datori di lavoro, in via transitoria, possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro, secondo le disposizioni dettate dall`articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e dal presente decreto, mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio, debitamente compilati e aggiornati».

Fonte: il Sole 24 Ore.

Nella circolare 20/2008 si spiega: «Resta inteso che i documenti menzionati sono assoggettati agli obblighi di tenuta, compilazione ed esibizione di cui all`articolo 39 del decreto legge n. 112 del 2008 e, in caso di violazione, il regime sanzionatorio applicabile sara` solo quello contemplato dalla medesima disposizione normativa».

La precisazione sembra dunque comportare l`obbligo di adottare - dal 18 agosto - le regole di compilazione previste per il libro unico del lavoro ai ``vecchi`` libri paga. Tuttavia, questa impostazione, se venisse confermata, potrebbe vanificare il periodo transitorio che dovrebbe consentire di adeguare i sistemi informatici e l`organizzazione del datore di lavoro alle nuove regole previste dall`articolo 9.

L`utilizzo di tutte le regole previste dall`articolo 39 e dal Dm 9 luglio 2008 al libro paga determinerebbe, di fatto, l`istituzione del libro unico del lavoro.

Una diversa lettura della norma potrebbe essere quella di continuare ad applicare, durante il regime transitorio, le regole di tenuta, compilazione ed esibizione previste dalla normativa previgente. L`articolo 39, comma 10, infatti, stabilisce che dalla data di entrata in vigore del decreto legge (25 giugno 2008) abrogata una serie di disposizioni, «fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4». Quest`ultima disposizione, dunque, sembra subordinare le abrogazioni che riguardano il libro paga e matricola alle previsioni del decreto ministeriale attuativo. In questo senso si e` espresso il ministero del Lavoro con la nota del 2 luglio 2008, prot. n. 9009.

La norma transitoria sottolinea che i datori di lavoro possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro «mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio, debitamente compilati e aggiornati». La precisazione successiva, «secondo le disposizioni dettate dall`articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dal presente decreto», sembra fare riferimento alla previsione del libro unico e non alla tenuta del ``vecchio`` libro paga nel periodo transitorio.

In alternativa, qualora le regole previste dall`articolo 39 si rendessero necessarie per coerenza con il regime sanzionatorio, si potrebbe valutare di applicare le nuove regole di tenuta, compilazione ed esibizione ma limitatamente a quelle ipotesi in cui rispetto al passato c`e` una de-regolazione per il datore di lavoro. E` il caso, per esempio, dell`eliminazione della registrazione per alcune figure di lavoratori, della compilazione delle presenze entro il 16 del mese successivo o dell`applicazione dei nuovi termini di esibizione dei libri. Si rinvierebbero, invece, al 2009 le previsioni che innovano rispetto al passato, come l`ambito di applicazione (associati in partecipazione settore artigiani) e alcuni dati nella sezione retributiva (come la gestione dei rimborsi spese a pie` di lista).

Intanto, preso atto del periodo transitorio, l`Inail ha precisato che le sedi sono tenute a vidimare il libro paga fino al periodo di dicembre (16 gennaio 2009).

Enzo De Fusco

Il Sole 24 Ore - 04/09/2008






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