SUBAPPALTO. Con il nuovo codice verifica in gara anche dei requisiti dei subappaltatori.
Data: 16/10/2008
Argomento: Subappalto


Codice dei contratti Pubblici: Articoli modificati in merito ai subappalti.

 comma 11 dell'art. 37. Modifica importante. Di fatto elimina la vecchia dizione di scorporabile non subappaltabile relativa ad alcune specifiche lavorazioni, e piu' precisamente, le S.I.O.S.; viene fissato il limite del 30% di subappaltabilita' senza alcuna limitazione per il limite di ribasso.

Spettera' poi al regolamento attuativo di cui all'art. 5 del Codice definire l'elenco delle opere di cui al presente comma e, in ogni caso, il subappalto non puo' essere suddiviso in piu' contratti. La stazione appaltante, infine, provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite, nei limiti del contratto di subappalto previste dal comma in questione.

E' da notare come la riscrittura del comma lasci adito a qualche dubbio interpretativo. Una prima lettura confermerebbe che:
a)      per il restante 70% resta l'obbligo - se non si e' qualificati - di costituire un'ATI verticale.
b)      solo per questa applicazione, sara' obbligatorio il pagamento diretto della stazione appaltante al subappaltatore.
c)      Rimane ancora forte il dubbio sulla percentuale di subappaltabilita', e cioe' se il 30% e' riferito a tutto il subappaltabile o solo alla categoria ex superspecializzata.

 articolo 38 estende ai subappalti le disposizioni in materia di false dichiarazioni, come adeguamento a prescrizioni del Consiglio di Stato.

Fonte: report sul nuovo codice appalti realizzato dal moderatore del nostro forum "tecnico"
Clicca qui per visionare il report integrale.









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