Codice dei contratti
Pubblici: Articoli modificati in merito ai subappalti.
comma 11
dell'art. 37. Modifica importante. Di fatto elimina la vecchia dizione
di scorporabile non subappaltabile relativa ad alcune specifiche lavorazioni, e
piu' precisamente, le S.I.O.S.; viene fissato il limite del 30% di
subappaltabilita' senza alcuna limitazione per il limite di ribasso.
Spettera' poi al regolamento
attuativo di cui all'art. 5 del Codice definire l'elenco delle opere di cui al
presente comma e, in ogni caso, il subappalto non puo' essere suddiviso in piu'
contratti. La stazione appaltante, infine, provvede alla corresponsione diretta
al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite, nei limiti del
contratto di subappalto previste dal comma in questione.
E' da notare come la
riscrittura del comma lasci adito a qualche dubbio interpretativo. Una prima
lettura confermerebbe che:
a) per
il restante 70% resta l'obbligo - se non si e' qualificati - di costituire
un'ATI verticale.
b) solo
per questa applicazione, sara' obbligatorio il pagamento diretto della stazione
appaltante al subappaltatore.
c) Rimane
ancora forte il dubbio sulla percentuale di subappaltabilita', e cioe' se il 30%
e' riferito a tutto il subappaltabile o solo alla categoria ex
superspecializzata.
articolo
38 estende ai subappalti le disposizioni in materia di false dichiarazioni,
come adeguamento a prescrizioni del Consiglio di Stato.
Fonte: report sul nuovo
codice appalti realizzato dal moderatore del nostro forum "tecnico"
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