CAUSE OSTATIVE AL RILASCIO DEL DURC - Benefici normativi e contributivi
Data: 17/10/2008
Argomento: DURC


Domanda: Per ottenere i previsti benefici normativi e contributivi esistono cause ostative al rilascio del Durc? E quali?

Tratto da: diariodelweb.it

Risposta: Certamente si, esistono e sono tra i tanti documenti emessi dagli istituti previdenziali, illustrati nella Circolare del 5 febbraio 2007, n. 7 con cui l'Inail, ha fatto seguito al decreto del 24 ottobre 2007 del Ministero del lavoro ed alla successiva citata circolare ministeriale per approfondire l'obbligo del Durc in relazione alla fruizione di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.

Dal 31 dicembre 2007, in particolare, per gli appalti pubblici e per i lavori privati nel settore edile anche gli autonomi devono essere in possesso del documento di regolarita' contributiva, che viene rilasciato in seguito alla verifica dei requisiti in tutte le seguenti situazioni:
- appalti pubblici (lavori, servizi e forniture) nonche' i servizi e attivita' pubbliche svolti in convenzione o in concessione;
- lavori privati dell'edilizia soggetti a denuncia di inizio attivita' e a permesso di costruire;
- finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla disciplina comunitaria;
- i benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale;
- l'attestazione SOA, l'iscrizione all'Albo Fornitori e tutti gli altri casi specificatamente indicati dalla normativa nazionale o regionale per i quali e' richiesto il DURC.

Nel caso che non esistano i requisiti di regolarita' contributiva nei casi diversi dalla partecipazione a gare d'appalto, il datore di lavoro viene invitato a regolarizzare la sua posizione entro 15 giorni prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento di un DURC gia' rilasciato.

A tale riguardo l'Inail ha chiarito che, ai fini della fruizione di benefici contributivi e normativi, sono previste «cause ostative» al rilascio del DURC e che, solo per la partecipazione a gare d'appalto, la regolarita' contributiva deve essere dichiarata in presenza di «scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate».

Dunque il Durc, che deve essere rilasciato entro un termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta al netto del periodo (massimo) di sospensione di 15 giorni, ha validita' variabile in funzione del richiedente e della finalita':
a) 3 mesi per i lavori privati in edilizia;
b) 1 mese per le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria;
c) per tutti gli appalti pubblici, la validita' e' legata allo specifico appalto ed e' limitata alla fase per la quale il certificato e' stato richiesto (es. stipula contratto, pagamento SAL, ecc.);
d) per l'attestazione SOA e l'iscrizione all'Albo Fornitori, la validita' dipende dallo specifico motivo della richiesta.

fonte: diariodelweb.it

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