LIMITI DI PARTECIPAZIONE AD UNA GARA D'APPALTO. Parere dell'Autority. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
Data: 29/10/2008
Argomento: Procedure di gara


Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Parere n. 123 del 23.04.2008
PREC101/08/L
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla ELI RESTAURI s.r.l. – restauro della Chiesa di Santa Maria degli Angeli e annesso convento dei Frati Minori Riformati. S.A. Soprintendenza BB. CC. AA. di Caltanissetta - UREGA Caltanissetta

Se, la classifica di iscrizione dell'impresa singola, incrementata di un quinto, copre l'importo complessivo dei lavori, la stessa e' qualificata per la partecipazione all'appalto, indipendentemente dal fatto che l'impresa raggiunga l'importo di classifica richiesto dal bando di gara.

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Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso
Considerato in fatto 


In data 14.12.2007 e' stato bandito l'appalto per i lavori di restauro indicati in oggetto, per un importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza) di € 2.870.084,44, categoria prevalente OG2, classifica V, da aggiudicarsi a pubblico incanto, ai sensi della legge 109/1994 nel testo coordinato con le norme della legge regionale 278/2002 n. 7 e s.m.i. nonche' con le norme della legge regionale n. 16/2005 e n. 20/2007.

In data 1 febbraio 2008 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere in oggetto con la quale l'impresa ELI RESTAURI s.r.l. ha richiesto l'avviso dell'Autorita' in relazione all'esclusione dalla gara per carenza del requisito di iscrizione, nella categoria richiesta dal bando di gara, alla classifica necessaria per coprire l'importo dei lavori.

A parere dell'impresa istante, in possesso di attestazione SOA in categoria OG2, classifica IV, l'esclusione e' illegittima in quanto, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.P.R. 34/2000, puo' usufruire del beneficio dell'incremento di un quinto e raggiungere la qualificazione necessaria per l'appalto in esame.

In sede di istruttoria procedimentale, l'Ufficio Regionale per l'Espletamento delle Gare di Appalto (UREGA) ha evidenziato che in sede di gara si sono registrate posizioni non univoche fra i componenti della commissione ed in particolare fra il Presidente, secondo il quale l'impresa singola, ai fini della partecipazione, deve possedere l'iscrizione alla categoria per la classifica prescritta dal bando, ed il Vice Presidente, secondo il quale si deve far riferimento all'importo dei lavori ed alla sua copertura con la classifica posseduta, incrementata di un quinto.

Ritenuto in diritto

Per la soluzione della questione sottoposta all'attenzione di questa Autorita', si deve richiamare quanto dalla stessa statuito con la determinazione n. 25/2001, nella quale e' stato chiarito che la qualificazione del soggetto singolo puo' essere dimostrata in uno dei modi alternativi di cui all'articolo 95, comma 1, del d.P.R. 554/1999, ma sempre con riferimento all'importo complessivo dell'intervento: “L'impresa singola puo' partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori”.

Ugualmente, si precisa che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del d.P.R. 34/2000, secondo la quale la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, si riferisce all'importo totale dei lavori compresi gli oneri di sicurezza.

Diversamente opinando, infatti, subordinare il beneficio riconosciuto dal legislatore al raggiungimento dell'importo della classifica superiore a quella posseduta, renderebbe vana l'applicazione della disposizione stessa.

Ne discende che se, come nel caso di specie, la classifica di iscrizione dell'impresa singola, incrementata di un quinto, copre l'importo complessivo dei lavori, la stessa e' qualificata per la partecipazione all'appalto, indipendentemente dal fatto che l'impresa raggiunga l'importo di classifica richiesto dal bando di gara.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione dell'impresa ELI RESTAURI s.r.l. non e' conforme alla normativa di settore. 

I Consiglieri Relatori Il Presidente 
Alessandro Botto Luigi Giampaolino 

Giuseppe Brienza
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 29.04.2008







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