MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO. La quantificazione del risarcimento a favore dell'impresa.
Data: 05/11/2008
Argomento: Lavori Pubblici


Il Consiglio di Stato (sez.V 17/10/2008 n. 5098) si e' espresso sul possibile risarcimento a favore dell'impresa per responsabilita' precontrattuale.

Il sistema della responsabilita' precontrattuale mal si presta ad essere utilizzato per chiedere il risarcimento dei danni che in via meramente presuntiva si sarebbero evitati o dei vantaggi che si sarebbero conseguiti con la stipulazione ed esecuzione del contratto.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, richiama un orientamento gia' assunto in passato dalla stessa giurisprudenza, secondo cui al fine di quantificare il lucro cessante subito dall'impresa per la mancata aggiudicazione di un appalto sarebbe ammissibile liquidare, a titolo di danno presunto ed in via equitativa, una percentuale pari al 10% del prezzo a base d'asta.

Tale tesi e' condivisa dal Consiglio. Il criterio del dieci per cento e' desunto da alcune disposizioni in tema di lavori pubblici, che riguardano pero' altri istituti, come l'indennizzo dell'appaltatore nel caso di recesso dell'amministrazione committente o la determinazione del prezzo a base d'asta. 

Tale riferimento, pur evocato come criterio residuale in una logica equitativa, conduce di regola al risultato che il risarcimento dei danni e' per l'imprenditore ben piu' favorevole dell'impiego del capitale. Appare preferibile l'indirizzo minoritario che esige la prova rigorosa, a carico dell'impresa, della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell'appalto; prova desumibile, in primis, dall'esibizione dell'offerta economica presentata al seggio di gara.

Fonte: ANIEM ( Associazione Nazionale Imprese Edili)





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