Per il 2007, confermate l'IVA al 10% e le detrazioni fiscali per le ristrutturaz
Data: 15/01/2007
Argomento: Fisco


Quali sono le novità sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie nel 2007: Proroga a tutto il 2007 dell'Iva ridotta al 10% per le manutenzioni delle abitazioni e della detrazione Irpef del 36% per le spese sostenute per gli interventi di recupero delle abitazioni ....Non è stata, invece, prorogata la detrazione Irpef per l'acquisto di abitazioni poste all'interno di edifici interamente ristrutturati da imprese

Proroga a tutto il 2007 dell'Iva ridotta al 10% per le manutenzioni delle abitazioni e della detrazione Irpef del 36% per le spese sostenute per gli interventi di recupero delle abitazioni ed introduzione di specifiche agevolazioni per interventi diretti a conseguire il risparmio energetico negli edifici (articolo 1, commi 387-388 e da 344 a 352 della legge 296/2006, Finanziaria per il 2007): sono queste le novità riguardanti le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie per il 2007, dopo l'approvazione della legge finanziaria 2007.

Confermate, inoltre, anche per il 2007, le restrizioni dei benefici fiscali già introdotte dal decreto "Visco-Bersani" (Dl 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 248/2006). In particolare, quindi, l'agevolazione ubordinata all'indicazione in fattura del costo della manodopera impiegata dall'impresa esecutrice degli interventi ed omunque limitata all'importo di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. In sostanza, il limite sul quale calcolare la detrazione Irpef issato espressamente nella sua misura massima e complessiva in relazione all'immobile e va suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione.

Non è stata, invece, prorogata la detrazione Irpef per l'acquisto di abitazioni poste all'interno di edifici interamente ristrutturati da imprese, che rimane quindi in vigore per i rogiti stipulati entro il 30 giugno 2007 ed a condizione che gli interventi di recupero sull'intero fabbricato siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006.

Per il resto, rimangono confermate anche per il 2007 tutte le altre modalità di applicazione del beneficio che, conviene ricordare, consiste in una detrazione Irpef, da ripartire in dieci anni, pari al 36% delle spese sostenute per interventi di recupero delle abitazioni, da assumere nel limite massimo di 48.000 euro riferito alla singola unità immobiliare.

Resta fermo inoltre che, per poter fruire della detrazione ecessario rispettare tutti gli ordinari adempimenti previsti dal Dm 41/1998. Prima dell'inizio dei lavori quindi, necessario inviare al Centro Operativo di Pescara (via Rio Sparto 21, 65100), tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno, il prescritto modello di comunicazione di inizio lavori, debitamente compilato (disponibile anche gratuitamente nel sito internet dell'agenzia delle Entrate).

Inoltre, solo nell'ipotesi di lavori la cui spesa complessiva superi i 51.645,69 euro va trasmessa, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, l'attestazione di esecuzione lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti, geometri, o di altro soggetto abilitato.

È necessario, poi, inviare, prima dell'inizio dei lavori, una raccomandata, con ricevuta di ritorno, alla Asl competente per territorio sulla base del luogo in cui ito il fabbricato. Questa seconda raccomandata non erò prevista se i decreti legislativi, relativi alle condizioni di sicurezza sui cantieri, non prevedono l'obbligo della notifica preliminare alla Asl (Dlgs 494/96).I pagamenti, inoltre, devono essere necessariamente eseguiti con bonifico bancario o postale entro il termine di vigenza dell'agevolazione, ossia il 31 dicembre 2007.
 
Sempre a pena di decadenza dai benefici fiscali, inoltre, in sede di fatturazione, l'impresa esecutrice dei lavori deve indicare separatamente il costo della manodopera impiegata. Anche per il 2007, infine, il recupero del 36% delle spese sostenute per il recupero delle abitazioni avverrà in 10 quote annuali costanti.L'indicazione della manodopera in fattura.

Tutte le fatture emesse a partire dal 1° gennaio e sino al 31 dicembre 2007, relative ad interventi che fruiscono della detrazione Irpef e dell'Iva ridotta al 10% (per il 36% già dal 4 luglio 2006) devono contenere l'indicazione in fattura del costo della manodopera.

L'agenzia delle Entrate con la circolare 28/E del 2006 ha precisato che ai casi di diniego dell'agevolazione elencati, tassativamente, nell'articolo 4 del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 (di attuazione dei benefici fiscali) ne viene aggiunto un altro consistente nell'inosservanza dell'obbligo, a carico dell'impresa che esegue i lavori, di evidenziare in fattura, in maniera distinta, il costo della manodopera utilizzata. In assenza di ulteriori precisazioni in merito agli adempimenti da parte delle imprese esecutrici dei lavori che fruiscono dei benefici fiscali, vidente che in fattura ecessaria l'indicazione del costo del personale utilizzato nel cantiere.

Si tratta della retribuzione lorda corrisposta a chi effettivamente esegue i lavori, corrispondente all'imponibile contributivo e fiscale.

La misura infatti rientra tra quelle previste per combattere il lavoro nero. In sostanza, il costo della manodopera da indicare separatamente in fattura rispetto al corrispettivo dell'appalto o della fornitura con posa d'opera l costo per l'impresa esecutrice dei lavori e non del committente che fruisce della detrazione Irpef.

In attesa di ulteriori indicazioni da parte dell'amministrazione finanziaria si ritiene che tale obbligo sussista anche nell'ipotesi in cui i lavori siano affidati dall'impresa appaltatrice in subappalto. In tal caso, nella fattura emessa dal subappaltatore nei confronti dell'appaltatore non sussiste l'obbligo di legge di indicare separatamente il costo della manodopera.

Tuttavia, poiche' tale costo sostenuto dall'impresa subappaltatrice rileva come costo della manodopera per l'esecuzione dell'intervento, pportuno che, anche mediante comunicazione informale, l'impresa subappaltatrice fornisca al suo committente (appaltatore dei lavori) una dichiarazione sul costo della manodopera.

Sarà poi l'impresa appaltatrice che indicherà nella fattura al committente privato il medesimo costo della manodopera effettivo per l'esecuzione dell'intervento (vedi risposta del Governo ad interrogazione parlamentare n. 5-00530).

Nell'ipotesi di pagamento relativo ad acconti per lavori ancora da eseguire, onsigliabile l'indicazione in fattura del costo della manodopera che sarà utilizzata (si tratta di indicazione forfetaria, salvo conguaglio delle fatture a saldo).

In pratica gli acconti si devono intendere relativi anche alla manodopera.

Gli interventi agevolati.

L'agevolazione compete per:
- interventi di manutenzione ordinaria (solo quando riguardano parti comuni di edifici residenziali), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
- opere volte al superamento delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi e, in generale, ogni intervento che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità;
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica e antisismica;
- opere finalizzate alla messa a norma degli edifici;
- opere finalizzate alla redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
- opere finalizzate ad evitare infortuni domestici, come per esempio, l'installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri antinfortunistica, l'installazione di corrimano lungo le scale, la sostituzione del tubo del gas, la riparazione di una presa mal funzionante;
- opere finalizzate ad impedire il compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- interventi di bonifica dell'amianto;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali;
- acquisto, nei soli limiti delle spese di realizzazione, di parcheggi pertinenziali.

IL PUNTO
La somma delle spese a cavallo di piu' anni

Cosa succede in caso di prosecuzione dei lavori? Anche per le spese sostenute nel 2007, particolare attenzione andrà posta al calcolo dell'importo massimo detraibile pari a 48.000 euro, in caso di prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti.

Nel caso in cui l'importo delle spese sostenute nel 2007 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti su una singola unità immobiliare, si deve tenere conto, nel computo del limite massimo di spesa ammesso in detrazione (€48.000 per unità immobiliare), anche delle spese sostenute negli anni precedenti. Per chiarezza, valgano i due esempi riportati di seguito.

ESEMPIO 1 Spese sostenute nel 2006 25.000 euro Spese sostenute nel 2007 in prosecuzione dello stesso intervento 10.000 euro Spese ammesse in detrazione nel 2007 10.000 euro In tal caso la spesa ammessa in detrazione nel 2007 ari al totale delle spese sostenute nel medesimo anno, perche' inferiore al limite massimo di spesa detraibile, pari a 23.000 euro (48.000 - 25.000 euro di spese del 2006)

ESEMPIO 2 Spese sostenute nel 2005 25.000 euro Spese sostenute nel 2006 in prosecuzione dello stesso intervento 20.000 euro Spese sostenute nel 2076 in prosecuzione dello stesso intervento 10.000 euro Spese ammesse in detrazione nel 200 73.000 euro In questa ipotesi, invece, la spesa ammessa in detrazione nel 2007 ari a 3.000 euro (48.000 - 25.000 euro di spese del 2005 - 20.000 euro di spese del 2006).

fonte: Il Sole 24 ore





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