AVVALIMENTO - indicazioni del Consiglio di Stato con una sentenza.
Data: 04/12/2008
Argomento: Procedure di gara


Il Consiglio di Stato (sez.IV 20/11/2008 n. 5742) ha espresso significative indicazioni sulle modalita' di ricorso all'avvalimento.

GIURISPRUDENZA
LE INDICAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO SULL'AVVALIMENTO 


Viene chiarito, anzitutto, che in mancanza di specifica prescrizione del bando di gara, si puo' sempre ricorrere all'avvalimento. 

Si sottolinea, al riguardo, che il terzo decreto correttivo ha abrogato il comma 7 dell'art. 49 che disciplinava il c.d. avvalimento parziale in base al quale la stazione appaltante poteva consentire ai concorrenti di avvalersi solo di certi requisiti o di integrare requisiti che gia' avevano in misura piu' limitata.

La sentenza sottolinea, inoltre, come il requisito del capitale sociale "minimo" rientra certamente tra i requisiti oggetto di possibile avvalimento. 

Peraltro, segnala il Consiglio di Stato, che per utilizzare i requisiti di capacita' posseduti da un altro soggetto, e' necessario che il partecipante alla gara dimostri di disporre effettivamente, sulla base di un titolo giuridico, dei requisiti di capacita' economica, finanziaria, tecnica e organizzativa proprii del soggetto, individuale o collettivo, di cui intende avvalersi; si' che, in caso di utilizzo di requisiti di capacita' economica e finanziaria quale quello del capitale sociale, il titolo dovra' risultare adeguato alla particolare natura del requisito messo a disposizione.

La prova circa l'effettiva disponibilita' dei mezzi dell'impresa avvalsa deve essere fornita in modo rigoroso, mediante la presentazione di un apposito impegno riferito allo specifico appalto (si ritiene a tal fine necessaria ad una dichiarazione notarile, anche se la sentenza non lo precisa) e valido per tutta la durata della prestazione dedotta in gara e non e' sufficiente la mera allegazione dei legami societari.

In merito alla verifica dell'avvalimento, il Consiglio ritiene che tale fase debba essere svolta "in un momento successivo alla fase di prequalifica" e che nella fase di candidatura sia sufficiente la presentazione delle dichiarazioni.

Fonte: ANIEM

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