BLOCCO DELLE DETRAZIONI DEL 55% SUL RISPARMIO ENERGETICO
Data: 08/12/2008
Argomento: Risparmio Energetico


Detrazione del 55% sul risparmio energetico a forte rischio. 
( a cura di confappi: Confederazione piccoli proprietari immobiliari)

Il decreto legge n. 185/2008 (art. 29, commi dal 6 all'11) sottopone all'obbligatorio assenso delle Entrate la concessione del bonus per gli anni dal 2008 al 2010, da richiedere tramite comunicazione telematica secondo procedure ancora da chiarire, attraverso decreti. Il dl n. 185 infatti prevede il cosiddetto “silenzio-rifiuto” : se entro 30 giorni dall'istanza le Entrate non rispondono positivamente, l'istanza e' rigettata. I fondi previsti, oltre i quali non saranno accolte le domande, sono 82,7 milioni di euro per il 2008, 185,9 milioni per il 2009 e 314,8 milioni per il 2010.

Qui sta la maggiore ambiguita' contenuta nel nuovo provvedimento. Poiche', com'e' noto, la detrazione si puo' godere in rate da 3 a 10 anni, a scelta del contribuente, e' dubbio se i tetti massimi di spesa degli anni dal 2008 al 2010 sono riferiti alle rate di detrazione che lo Stato dovra' concedere in tali anni, oppure all'ammontare complessivo della detrazioni che saranno richieste nei tre anni in oggetto (ma che in realta' verranno godute dai contribuenti anche in periodi successivi, fino al 2020). La seconda ipotesi, cioe' quella meno favorevole al contribuente, parrebbe la piu' probabile, anche perche' e' l'unica che garantirebbe la certezza dell'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali, che e' l'obiettivo dell'articolo 29 del nuovo decreto.

Se cosi' e', si puo' prevedere che almeno 9 su 10 tra i cittadini e le imprese che hanno sostenuto nel 2008 ingenti spese di risparmio energetico, anche perche' motivati dalla certezza di godere della detrazione, si sentira' preso in giro e dovra' accontentarsi (come prevede appunto il decreto legge) della molto piu' limitata detrazione sul recupero. Si tratta del 36% anziche' del 55% e per di piu' su un tetto di spesa molto ridotto, 48 mila euro, anziche' su una cifra variabile da un minimo di 54.545 euro a un massimo di 181.818 Euro a seconda del tipo dei lavori eseguiti. Infatti nel solo nel 2007, secondo dati delle Entrate sono state richieste detrazioni per 825 milioni di euro, contro gli 82,7 milioni di euro disponibili per il 2008 (anno in cui le domande per il bonus sono state sicuramente in forte crescita rispetto a quello precedente).

Poiche' si deve supporre che l'istanza telematica di detrazione alle Entrate si presenti solo una volta affrontata le relative spese, e non prima di affrontarle (altrimenti il meccanismo di controllo sull'entita' della copertura della spesa perderebbe senso), da dicembre 2008 in poi molti che intendevano iniziare lavori di risparmio energetico lasceranno perdere. Chiunque infatti voglia godere della detrazione del 55% sara' conscio di dover investire il proprio denaro non solo senza la certezza di poter godere dell'agevolazione, ma anche con ottime probabilita' di non riuscirci.

Quindi le opere per di riqualificazione energetica degli edifici, di coibentazione, di installazione di pannelli solari e di caldaie a condensazione andranno eseguite con la consapevolezza che l'unica detrazione certa rimane quella del 36% fino a 48 mila euro di spesa, che dovrebbe poter essere concessa in ogni caso anche dal 2009 in poi (salvo ulteriori cambiamenti normativi).

Va poi ricordato che il decreto legge prevede la presentazione telematica delle istanze a decorrere dal 15 gennaio 2009 e fino al 27 febbraio 2009, per le spese sostenute nel 2008, e dal 1° giugno e fino al 31 dicembre, per gli altri due anni. Poiche' l'esame delle Entrate seguira' l'ordine cronologico, e' da prevedersi che il 15 gennaio 2009 il sito dedicato andra' in tilt a un minuto dalla sua attivazione, perche' tutti si precipiteranno a “cliccarlo” per compilare l'istanza nel minor tempo possibile, onde non perdere la detrazione. Chiunque compilera' l'istanza nei giorni successivi, perdera' solo tempo. Si ripetera' insomma la poco edificante esperienza capitata per i decreti flussi degli immigrati extracomunitari.

Infine e' prevedibile che molti di coloro che si sono visti rifiutare il 55% per le spese affrontate nel 2008, per mancanza di fondi, ripresenteranno l'istanza il 1° giugno del 2009. Lo faranno per eventuali pagamenti effettuati nel 2009 stesso, riferiti comunque ai lavori effettuati nel 2008 o proseguiti nel corso del 2009 (ai fini della detrazione, conta infatti la data del bonifico). Cio' pone un'ipoteca anche sul tetto di bonus disponibile per il prossimo anno (185,9 milioni di euro).. 


Ecco il testo del Decreto legge 185/2008 (art. 29, commi dal 6 all'11)

Art. 29

6. Le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, sono confermate, fermi restando i requisiti e le condizioni previste nelle norme sopra richiamate nonche' nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, secondo le disposizioni del presente articolo.

7. Per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti inviano alla Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, apposita istanza per consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi pari a 82,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 185,9 milioni di euro per l'anno 2010, e 314,8 milioni di euro per l'anno 2011. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di invio delle stesse e comunica, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'esito della verifica stessa agli interessati. La fruizione della detrazione e' subordinata alla ricezione dell'assenso da parte della medesima Agenzia. L'assenso si intende non fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle entrate.

8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate e' approvato il modello da utilizzare per presentare l'istanza di cui al comma 7, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento di cui al medesimo comma 7, ivi inclusa l'indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione spettante.

9. Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'istanza di cui al comma 7 e' presentata a decorrere dal 15 gennaio 2009 e fino al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d'imposta successivi, l'istanza e' presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.

10. I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nell'anno 2008 per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della citata legge n. 296 del 2006, non presentano l'istanza di cui al comma 7 o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni di cui al comma 6, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48. 000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.

11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare sul sito Internet della medesima Agenzia e' comunicato l'esaurimento degli stanziamenti di cui al comma 6.



Nota: Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.


Fonte: Confappi.it

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