DIMOSTRAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA. - Se l'Ente appaltante richiede nel disciplinare di presentare, in caso di mancanza del DURC, una dimostrazione di aver fatto richiesta del durc e' di trovarsi nella situazione del silenzio assenso. Non bast
Data: 09/12/2008
Argomento: DURC


Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Parere n. 136 del 8.05.2008
PREC109/08/L
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall'ANCE Ragusa - lavori di adeguamento alle normative di sicurezza ed antincendio della scuola media G. Lipparini. S.A. Comune di Scicli.

Nel caso specifico la commissione di gara del Comune di Scicli (Ragusa) ha proceduto ad escludere numerose imprese che hanno dimostrato la propria regolarita' contributiva a mezzo di autodichiarazione, nella quale NON HANNO DICHIARATO l'avvenuta formazione del silenzio assenso per il rilascio del DURC, COME RICHIESTO NEL DISCIPLINARE.

L'Autorita'

Ha dato ragione all'Amministrazione appaltante, in quanto bisogna sempre rispettare cosa richiesto nel disciplinare e in questo caso la richiesta dell'Ente era chiara e non equivoca.


Parere:


In data 19.10.2007 il Comune di Scicli ha bandito la gara a procedura aperta per l'affidamento dell'appalto indicato in oggetto, per un importo a base d'asta di € 301.571,86, categoria prevalente OG1, classifica II, da aggiudicarsi ai sensi della legge 109/1994 nel testo coordinato con le norme della legge regionale n. 7/2002, della legge regionale n. 7/2003, della legge regionale n. 16/2005, della legge regionale n. 20/2007 e tenuto conto del d. Lgs. n. 163/2006.

Il punto 3.af) del disciplinare di gara prevedeva, in relazione alla correntezza contributiva, che “qualora il concorrente non produca certificazione rilasciata dall'INPS, dall'INAIL e dalla Cassa edile dimostrante la regolarita' contributiva, ovvero il DURC, dichiara: a) numero di matricola o iscrizione INPS, INAIL, Cassa edile; b) che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi; c) che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; d) ovvero, che e' stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'ente interessato del quale devono fornirsi gli estremi.”

L'avvertenza n. 25) del medesimo disciplinare riportava: “E' ammissibile alla procedura di affidamento il concorrente che, in conformita' alle normative di settore, e in assenza della certificazione rilasciata dall'INPS, dall'INAIL e dalla Cassa edile dimostrante la regolarita' contributiva, ovvero del DURC, dimostri la formazione del silenzio assenso, attraverso la produzione di documentazione comprovante la tempestiva richiesta del certificato e di dichiarazione sostitutiva, attestante che il medesimo non e' stato rilasciato. Il procedimento di formazione del silenzio assenso previsto dall'INPS si considera analogicamente applicabile anche alle Casse edili. Parimenti e' ammissibile il concorrente che, in difetto della certificazione rilasciata dall'INPS, dall'INAIL e dalla Cassa edile dimostrante la regolarita' contributiva, ovvero del DURC e della dichiarazione di cui al primo periodo, alleghi alla propria offerta, nell'ipotesi di contenzioso, documentazione attestante la pendenza di azione giudiziaria avverso la pretesa degli enti previdenziali o assicurativi accompagnata da relazione esplicativa.”

Infine, il modello di dichiarazione predisposto dall'Amministrazione, al punto 3.r, riportava, oltre agli elementi di dichiarazione sopra riportati, anche la seguente frase “ha inoltrato istanza finalizzata ad ottenere il DURC, alla Cassa edile di ……in data ….. e che ad oggi detto certificato non e' stato rilasciato, e pertanto si e' perfezionato i silenzio assenso.”

In data 7 febbraio 2008 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere in oggetto con la quale l'ANCE Ragusa contesta la procedura posta in essere dal Comune di Scicli per l'aggiudicazione dell'appalto indicato in oggetto, nel corso della quale la Commissione di gara ha proceduto ad escludere numerose imprese che hanno dimostrato la propria regolarita' contributiva a mezzo di autodichiarazione, nella quale non hanno dichiarato l'avvenuta formazione del silenzio assenso per il rilascio del DURC.

A parere dell'Associazione istante, ai sensi del decreto dell'Assessorato Lavori Pubblici della Regione Siciliana del 24.2.2006, i concorrenti possono avvalersi della facolta' di autocertificare la posizione INPS, INAIL e Cassa Edile ed e' onere dell'Amministrazione effettuare le dovute verifiche.

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante, nel rappresentare la non tempestivita' della contestazione, tenuto anche conto dell'assenza di obiezioni durante le operazioni di gara, ha rappresentato che le clausole del disciplinare in esame hanno dato attuazione alle disposizioni di cui al decreto assessoriale 24 febbraio 2006, ed in particolare all'articolo 5 del medesimo decreto che ritiene ammissibile il concorrente che, in assenza di certificazione attestante la correntezza contributiva, dimostri la formazione del silenzio assenso attraverso la produzione di documentazione comprovante la tempestiva richiesta del certificato stesso.

Ritenuto in diritto

Ai sensi dell'articolo 19, comma 12-bis, della legge 109/1994, come vigente in Sicilia, relativamente ai lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, i concorrenti dimostrano la regolarita' contributiva mediante la produzione di certificazione rilasciata dall'INPS, dall'INAIL e dalla Cassa edile. In difetto di tale produzione i concorrenti sono esclusi dalla partecipazione a dette procedure e non possono stipulare i relativi contratti.

Con decreto 24 febbraio 2006 l'Assessorato dei Lavori Pubblici ha disciplinato le modalita' attuative delle citate disposizioni.

Detto decreto stabilisce che la regolarita' contributiva e' attestata con la produzione della certificazione rilasciata dall'INPS, dall'INAIL e dalla Cassa edile ovvero con la produzione del DURC; i predetti documenti possono essere presentati anche in copia autenticata. In assenza della documentazione sopra riportata, l'articolo 5 del decreto prevede che il concorrente possa partecipare alle procedure di gara laddove dimostri la formazione del silenzio assenso, attraverso la produzione di documentazione comprovante la tempestiva richiesta del certificato e la produzione di dichiarazione sostitutiva attestante che il medesimo non e' stato rilasciato.

Nel caso in esame, la disciplina di gara, predisposta nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto assessoriale 24 febbraio 2006, contiene clausole esaustive e non equivoche disciplinanti le modalita' di dimostrazione della correntezza contributiva che non appaiono introdurre oneri partecipativi di particolare rilevanza a carico dei concorrenti.

Deve inoltre rilevarsi che quanto esplicitato nell'avvertenza n. 25) del disciplinare, trova corrispondenza nel modello di dichiarazione predisposto dall'Amministrazione, che, quantunque il suo utilizzo (correttamente) non sia obbligatoriamente previsto, deve essere tenuto presente dal concorrente, quanto ai contenuti delle dichiarazioni ivi riportati, nella predisposizione della documentazione a corredo dell'offerta.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che non si rilevano elementi di non conformita' nella procedura posta in essere dall'Amministrazione comunale di Scicli.







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