COMPENSAZIONI PER L'AUMENTO DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE. Pubblicato in Gazzetta (n. 298 del 22-12-2008) Il provvedimento che converte in legge, il decreto 23 ottobre 2008, n. 162.
Data: 29/12/2008
Argomento: Contabilitą Lavori


DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2008, n. 162

Presente, sempre nella stessa Gazzetta, il testo Coordinato tra il Decreto e la Legge di conversione.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2008, n. 162

Ampliata, sempre dallo stesso decreto la somma minima per il ricorso alla "procedura negoziata" da 100.000 a 500.000 euro.



Sunto del decreto per quanto riguarda l'adeguamento dei prezzi:

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31
gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali (( su
base semestrale, )) in aumento o in diminuzione, superiori all'otto
per cento, relative all'anno 2008
, dei singoli prezzi dei materiali
da costruzione piu' significativi.

La compensazione e' determinata ... per le variazioni eccedenti l'8 per cento 
se riferite esclusivamente all'anno 2008
ed eccedenti il 10 per cento complessivo 
se riferite a piu' anni.
))

Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore
presenta
alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto ministeriale con le variazioni dei prezzi.

Per variazioni in diminuzione, la procedura e' avviata d'ufficio
dalla stazione appaltante
, entro trenta giorni dalla predetta data;

Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il
collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il
responsabile del procedimento, riscontri,
rispetto al cronoprogramma,
un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa
esecutrice
, la compensazione (o il credito) e' subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di una 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo
dell'adeguamento. La garanzia e' escussa nel caso di mancata
restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove
l'imputabilita' del ritardo all'impresa risulti definitivamente
accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.

Per quanto riguarda la procedura negoziata il provvedimento recita quanto segue:

Art. 1 comma 10-quinquies. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle
opere pubbliche e al fine di semplificare le procedure d'appalto per
i lavori sotto soglia, all'articolo 122 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n.163
, e successive modificazioni, dopo il comma 7 e'
inserito il seguente:
«7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000
euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle
stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista
dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque
soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.». ))

Visiona la legge di conversione, clicca qui

Visiona il testo coordinato: Legge di conversione e decreto, clicca qui







Questo Articolo proviene da aedilweb.it - edilizia in rete
http://www.aedilweb.it

L'URL per questa storia è:
http://www.aedilweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=1703