DETRAZIONE 55%, Si allarga il campo di applicazione. Si puo' applicare anche per la sostituzione di un portone d'ingresso e per l'integrazione dell`impianto di climatizzazione invernale.
Data: 05/01/2009
Argomento: Risparmio Energetico


Detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti - Sostituzione di un portone d`ingresso - Integrazione dell`impianto di climatizzazione invernale - a seguito di Chiarimenti ministeriali.

fonte dell'articolo: Ance (Associazione Nazionale costruttori edili)


Sulle spese sostenute per la sostituzione di un portone d`ingresso di un`abitazione, la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (art.1, commi 20-24, della legge 244/2007) e` riconosciuta a condizione che l`intervento sia riconducibile a lavori sulle strutture opache dell`edificio, ovvero ad una sostituzione di infissi, che conseguano i valori di risparmio energetico richiesti dalla norma.

La detrazione e`, altresi`, riconosciuta nell`ipotesi di sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza unicamente ove l`intervento consista in una sostituzione integrale del medesimo impianto (art.1, comma 286, legge 244/2007), ovvero qualora tali lavori conseguano la ``riqualificazione energetica globale`` dell`edificio (art.1, comma 344, della legge 296/2006).

Questi i principali chiarimenti forniti dall`Agenzia delle Entrate con le R.M. n.475/E del 9 dicembre 2008 e n.458/E del 1° dicembre 2008, in risposta ad istanze avanzate da contribuenti sull`applicabilita` della detrazione del 55% per la sostituzione sia del portone d`ingresso di un`abitazione, sia di alcune unita` terminali e di pompe di calore ad alta efficienza, in un impianto di climatizzazione invernale preesistente.

L`Amministrazione finanziaria nella R.M. n.475/E/2008 ha, innanzitutto, richiamato sia la disciplina dell`agevolazione per gli interventi sull`involucro di edifici esistenti (riguardanti le strutture opache orizzontali, verticali e le finestre, comprensive degli infissi - art.1, comma 345, della legge 296/2006), sia i requisiti di trasmittanza termica che tali lavori devono raggiungere per beneficiare della detrazione (D.M. 11 marzo 2008 per le spese sostenute dal periodo d`imposta 2008), nonche` gli adempimenti procedurali che i contribuenti devono osservare per il riconoscimento dell`agevolazione (D.M. 19 febbraio 2007).

In particolare, la citata R.M. n.475/E/2008 chiarisce che, per le spese riferite alla sostituzione del portone d`ingresso di un`abitazione, la detrazione del 55% e` riconosciuta in presenza di tali condizioni:

-- l`intervento possa essere incluso tra quelli realizzati sull`involucro di edifici esistenti, o loro porzioni, e sia riconducibile, alternativamente:

---- o a lavori riguardanti le ``strutture opache verticali``, raggiungendo gli indici di risparmio energetico richiesti dal D.M. 11 marzo 2008.

In tal caso, l`Agenzia delle Entrate ribadisce che l`interessato deve acquisire, in osservanza del D.M. 19 febbraio 2007, l`asseverazione del tecnico abilitato circa la rispondenza dell`intervento ai requisiti richiesti, e l`attestato di certificazione/qualificazione energetica. 

Si ricorda, inoltre, che, per fruire dell`agevolazione, deve essere acquisita anche la scheda informativa relativa all`esecuzione dell`intervento (cfr. Dossier ANCE n. 11 dell`11 luglio 2008);

----  o ad una sostituzione di ``finestre comprensive di infissi``, qualora il portone installato presenti le medesime componenti costruttive richieste per le finestre, qualificandosi, di fatto, come una ``porta finestra``, rispettando comunque, i valori di cui al D.M. 11 marzo 2008.

In tal caso, l`interessato deve acquisire l`asseverazione o, in alternativa, la certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, unita alle certificazioni dei singoli componenti[1], unitamente alla scheda informativa.

In ogni caso, a seguito dell`entrata in vigore del DL 185/2008, che ha, tra l`altro, ridisegnato le procedure di accesso alla detrazione, l`Amministrazione finanziaria ricorda che la fruizione del beneficio risulta condizionata agli ulteriori adempimenti previsti dall`art.29 del medesimo Decreto Legge (cfr. News ANCE n. 2195 del 1° dicembre 2008).

In merito, si ricorda che la detrazione del 55%, gia` con riferimento alle spese sostenute nel periodo d`imposta 2008, non e` piu` riconosciuta automaticamente al contribuente, ma puo` essere fruita solo successivamente all`autorizzazione dell`Agenzia delle Entrate, che l`accordera` previa verifica del rispetto dei limiti di spesa stabiliti per il triennio 2009-2011.

Con provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate, sara` comunicato l`esaurimento di tali stanziamenti.

A tale scopo, viene quindi stabilito un meccanismo di monitoraggio, che si affianca comunque agli adempimenti gia` previsti dal decreto attuativo 19 febbraio 2007, e che prevede:

1. invio, esclusivamente in via telematica (anche attraverso gli intermediari abilitati), di apposita istanza all`Agenzia delle Entrate, da trasmettere:

---- dal 15 gennaio al 27 febbraio 2009, per le spese sostenute nel periodo d`imposta 2008,

---- dal 1° giugno al 31 dicembre di ciascun anno, per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010;

2. esame delle istanze da parte dell`Agenzia delle Entrate secondo l`ordine cronologico di invio;

3. comunicazione dell`Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, dell`esito della verifica entro trenta giorni dalla ricezione dell`istanza. In assenza di alcuna comunicazione esplicita, la detrazione s`intende negata (principio del ``silenzio diniego``).

Con apposito provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall`entrata in vigore del D.L. 185/2008 (ossia entro il 29 dicembre 2008), sara` approvato il modello da utilizzare per la presentazione dell`istanza.

Infine, solo per le persone fisiche ed esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2008, e` possibile ``trasformare`` la detrazione del 55% in quella del 36% (nel limite massimo di spesa pari a 48.000 euro per ciascun immobile e con ripartizione obbligatoria in 10 rate annuali di pari importo), qualora queste non presentino istanza telematica, oppure ricevano comunicazione di diniego da parte dell`Agenzia.

Con la R.M. n.458/E/2008, e` stata esaminata l`applicabilita` della detrazione nell`ipotesi di sostituzione di alcune unita` terminali e pompe di calore ad alta efficienza in un impianto di climatizzazione invernale preesistente[2].

In tal caso, i lavori eseguiti non possono essere ricondotti ad un ``intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza``, ai sensi dell`art.1, comma 286, della legge 286/2008, poiche`, tenuto conto di quanto stabilito nel D.M. 19 febbraio 2007, il beneficio deve intendersi limitato Ťai soli casi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, e non anche agli interventi di integrazione degli stessiť.

In sostanza, chiarisce l`Agenzia delle Entrate, l`installazione di tali componenti e` agevolata unicamente se i lavori consistono nella sostituzione dell`intero impianto di climatizzazione invernale, e non in una semplice ``integrazione`` di esso.

Tuttavia, la citata R.M. n.458/E/2008 ribadisce[3] la possibilita` di fruire della detrazione del 55% ove i lavori eseguiti consentano di raggiungere la ``riqualificazione energetica globale`` dell`intero edificio[4], dal momento che, in tal caso, l`agevolazione fiscale e` riconosciuta in funzione del risultato raggiunto in termini di risparmio energetico, indipendentemente dalla tipologia di intervento realizzato.

Infine, l`Agenzia delle Entrate chiarisce che:

---- per tutti gli interventi eseguiti, non assume alcuna rilevanza la categoria catastale di appartenenza del fabbricato, ne` il titolo in base al quale l`immobile rientra nella disponibilita` del contribuente, potendo essere agevolati anche gli interventi realizzati sugli immobili posseduti o detenuti in virtu` di un contratto di locazione;

---- nell`ipotesi in cui i materiali impiegati per l`esecuzione dell`intervento siano forniti all`impresa da societa` appartenenti al medesimo gruppo industriale di cui la stessa fa parte, la detrazione si applica sui relativi costi sostenuti, a condizione che tali beni siano acquistati da imprese residenti[5], e che il prezzo di cessione sia determinato in base al ``valore normale``, definito dall`art.9, comma 3, del D.P.R. 917/1986 - TUIR.


Fonte dell'articolo: Ance (Associazione Nazionale costruttori edili)


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[1] Per la sostituzione delle finestre in singole unita` immobiliari, infatti, l`art.1, comma 24, lett. c, della legge 244/2007 ha stabilito che non e` richiesta l`acquisizione dell`attestato di certificazione/qualificazione energetica dell`edificio.

[2] Nel caso di specie, l`istante e` un`impresa italiana, facente parte di un gruppo industriale controllato da una societa` estera, che intende eseguire l`intervento sul fabbricato in cui esercita la propria attivita`, detenuto in base ad un regolare contratto di locazione.

[3] Cfr., in tal senso anche la C.M. n.36/E/2007.

[4] Ai sensi dell`art.1, comma 344, della legge 296/2006, che consente di fruire della detrazione nel limite massimo di 100.000 euro.

[5] Ovvero gli acquisiti siano effettuati da imprese localizzate in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (art.168-bis del D.P.R. 917/1986 - TUIR).








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