Il datore di lavoro, nel Documento sulla valutazione dei rischi, deve inserire anche una relazione sulla valutazione del rischio gravidanza,
cosi come previsto all'art. 28 del D.Lgs 81/08
Art. 28 D.Lgs 81/08
valutazione dei rischi
1. La valutazione dei rischi .............deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti ...........
le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Cosa
dice il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
(che
chiameremo in seguito "testo unico") |
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Decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151
("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53")
riassumendo dice quanto segue:
Il datore di lavoro
Identifica preventivamente le
lavorazioni oggetto di valutazione o le lavorazioni vietate per le
lavoratrici in gravidanza, secondo quanto stabilito dal testo unico
stesso.
Se sono presenti lavorazioni a rischio o vietate:
informa tutte le lavoratrici e il rappresentante dei lavoratori delle
risultanze della valutazione effettuata.
Le lavoratrici avranno l'obbligo di comunicare lo stato di gravidanza
A seguito di comunicazione di gravidanza:
Il datore di lavoro verifica se esiste lo stato di pericolo per le
lavorazioni oggetto di valutazione
Se esiste il pericolo:
modifica le condizioni e/o gli orari di lavoro.
Se non e' possibile quanto sopra e in ogni caso per le lavorazioni
vietate:
il datore di lavoro sposta le lavoratrici ad un'altra mansione e
informa contestualmente il servizio ispettivo del Ministero del lavoro
competente per territorio.
Se non e' possibile spostare la lavoratrice ad altra mansione
comunica agli organi competenti affinche' dispongano l'interdizione dal
lavoro della lavoratrice.
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materia di tutela e sostegno della maternita'