Introdotta una nuova detrazione sull'acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica, Tv e computer, applicabile pero' solo a chi ha chiesto o chiedera' lo sconto fiscale del 36% sulle opere di ristrutturazione del proprio appartamento o della propria villetta.
Essa e' valida per gli acquisti effettuati dal 7 febbraio fino al 31 dicembre 2009. Viceversa le opere di recupero debbono essere state iniziate e pagate (con l'apposito bonifico) dopo il primo luglio 2008..
Fonte:
Confappi.it
La
detrazione si godra' in 5 rate annuali di uguale
importo. La prima rata si scontera' dalle imposte al momento della
presentazione della dichiarazione dei redditi,
l'anno successivo a quando si e' sopportata la spesa. La spesa massima e' di
10 mila euro, pari a uno sconto fiscale di 2. 000
euro al massimo (il 20% di 10. 000), da spartire tra tutti gli aventi
diritto che sostengano la spesa.
Non
tutti coloro che hanno diritto alla detrazione del
36% potranno godere anche del bonus per gli arredi. Sono implicitamente esclusi,
infatti, gli interventi nelle parti comuni condominiali(si parla di singole unita'
immobiliari). Dovrebbe essere escluso anche l'acquisto di box nuovi
pertinenziali, anche se previsto dall'articolo 1, legge n. 449/1997, in
quanto non si tratta di intervento di recupero del patrimonio edilizio.
É parimenti escluso l'acquisto di immobili
interamente ristrutturati da imprese, che gode del 36% grazie all'articolo 9
della legge n. 448/2001.
L'acquisto
di mobili ed elettrodomestici potra' avvenire entro
fine 2009, anche se nel frattempo i lavori di ristrutturazione agevolati sono gia'
terminati da tempo..
Detrazione
alternativa per frigoriferi e congelatori Il
testo, mal scritto, della norma sembra affermare che si potra' godere insieme a
questa detrazione (ma alternativamente ad essa) anche
di quella gia' prevista per la sostituzione dei frigoriferi e congelatori,
valida fino al 31 dicembre 2010.
Ricordiamo
che quest'ultima ha un tetto piu' basso di spesa (1. 000 euro, pari a
una detrazione massima di 200 euro), ma in compenso si gode in 1 anno e non in 5
e non prevede che si chieda il 36%. I definitiva,
poiche' i frigoriferi in media costano meno di 1. 000 euro, se si sostituisce
l'apparecchio e' meglio applicarla in alternativa a
quella nuova, viceversa se si compra un frigo nuovo, senza sostituzione, non si
puo'.
Dubbi.
Quelli
principali sono due. Il primo riguarda quali acquisti siano
agevolati. Non esistono infatti definizioni di legge
su cosa sia un “elettrodomestico” o un “mobile”, parole di uso comune ma
non prive di ambiguita'. Per esempio, sul mercato e' tracciata una distinzione
tra “grandi elettrodomestici” (lavatrici, cucine, frigoriferi,
condizionatori e via elencando) e “piccoli elettrodomestici “ (frullatori,
tostapane, coltelli elettrici, piastre elettriche, eccetera).
Anche
la distinzione comune tra mobili (tavolo, sedia, letto) e complementi di
arredo (lampada, soprammobile, eccetera) non e' cosi' netta. Infine, ci
si puo' chiedere se anche l'”usato”, comprato da rigattieri e antiquari, o
anche da semplici privati, valga come il nuovo.
Probabilmente,
dal momento che si sottolinea l'efficienza
energetica dell'elettrodomestico, si trattera' di un “grande
elettrodomestico” e non di uno piccolo.
Viceversa
per quanto riguarda Tv e computer l'efficienza energetica non
e' un requisito. Il che non stupisce, dal momento che il
nuovi apparecchi Tv, per esempio quelli al plasma, consumano ben di piu'
di quelli vecchi.
Il
secondo dubbio riguarda che tipo di documentazione di spesa dia
richiesta. Se si tratti cioe', di un semplice
scontrino fiscale, di una fattura (intestata a chi sostiene la spesa) o infine
del pagamento con il bonifico previsto per il 36%. Quest'ultima tesi e'
avvalorata da un inciso, nella nuova legge, che parla di “spese documentate, effettuate
con le stesse modalita' (del 36%)”. Tanto per fare un esempio a caso, si dovrebe
pagare con bonifico anche un acquisto nel negozietto sotto casa o all'Ikea
(cosa che creera' non pochi problemi).
Poi
non si capisce se la nuova detrazione sia cumulabile, alternativa o
improponibile congiuntamente con quella gia' in essere per l'acquisto di Tv
con sintetizzatore digitale integrato eseguito entro il 31 dicembre 2010
(acquisto, non necessariamente sostituzione), anch'essa al 20% fino a 1000
euro di spesa e da godere in un anno. Il problema non si pone solo se la Tv e'
priva di sintetizzatore integrato (allora solo la nuova detrazione in 5 anni sara'
valida).
A
godere della detrazione saranno coloro che hanno
iniziato lavori agevolati ai sensi del 36% “a partire dal 1° luglio 2008, a
fronte di spese sostenute dalla predetta data”. Ma
naturalmente gli acquisti per arredamento dovranno datare dal 7 febbraio 2009 in
poi. A questo proposito si puo' ricordare che l'Agenzia delle Entrate non potra'
mai sapere quando sono iniziati i lavori, ma solo quando e' stata pagatala prima
rata tramite l'apposito bonifico, che dovra' essere
dopo l'1 luglio 2008. Infatti niente vieta che
l'apposita comunicazione di inizio sia stata inviata al Centro Servizi di
Pescara , per esempio, a febbraio 2008 ma i lavori siano iniziati dopo.
Poiche'
non e' previsto un decreto applicativo del bonus-arredi, si attengono
spiegazioni attraverso circolari o risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate.
Perplessita'.
C'e'
da chiedersi se questa disposizione non permettera' comunque
varie piccole “furbizie”. Per esempio, il contribuente che esegue le opere
detraibili con il 36% va ad acquistare, per conto di amici, mobili ed
elettrodomestici a loro necessari. Anche se poi gli
arredi finiscono in casa altrui, potra' detrarre fiscalmente la spesa
sopportata. Il personale del Ministero delle Finanze non ha tra i suoi compiti
quello di eseguire controlli sul campo, a casa dei contribuenti, per verificare
l'effettivo utilizzo e distinguere quali sono gli arredi preesistenti e quelli
nuovi di zecca..
Inoltre
la detrazione del 36% puo' essere teoricamente richiesta per lavori di
scarsissimo conto (come la sostituzione di una presa elettrica o un tubo del
gas, vedi circolare Entrate 6 febbraio 2001, n. 13). A questo punto, chi vuole
acquistare mobili ed elettrodomestici di un certo costo, puo'
promuovere lavoretti poco costosi, che non necessitano di assensi edilizi, ma
sono agevolati, allo scopo di godere dello sconto fiscale. La burocrazia del 36%
e' semplice: basta una raccomandata al centro servizi di Pescara con la
Comunicazione di inizio lavori e il pagamento con
apposito bonifico.
C'e'
poi da chiedersi perche' mai sia privilegiato l'arredo di immobili
ristrutturati, mentre quello di immobili acquistati (magari nuovi) non sia
previsto, quando il sacrificio economico per comprar casa (magari con mutuo) e'
ben piu' consistente di quello affrontato per metterla a posto.
Infine
(cosa importantissima) si capisce poco il comma 3 dell'articolo che istituisce
il bonus: sembra quasi che gli incentivi non si possano chiedere a tutti ma solo
a certi produttori “convenzionati” che prendano determinati impegni, per
esempio garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali. .
Ecco
il testo dell'art. 2 del decreto legge 10 febbraio 2009
, n. 5 che istituisce la detrazione
Art.
2.
Detrazione
per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici
1.
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del
patrimonio edilizio effettuati su singole unita' immobiliari residenziali
iniziati a partire dal 1° luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla
predetta data, e' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori
spese documentate, effettuate con le stesse modalita',
sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di
mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, esclusi quelli
indicati al secondo periodo, nonche' apparecchi televisivi e computer,
finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La
detrazione di cui al primo periodo e' cumulabile con la detrazione per la
sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista
dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2.
La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, e' calcolata su di un importo
massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.
3.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la
stipula di un apposito protocollo di intenti con i produttori dei beni per i
quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto; nel protocollo
sono definiti gli impegni assunti in ordine alle garanzie di mantenimento dei
livelli occupazionali, alle modalita' con le quali assicurare il rispetto dei
termini di pagamento previsti nei rapporti con fornitori e con gli altri
soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonche' allo sviluppo e al
mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a
migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.