Ci e'
stato inviato da un utente il seguente articolo:
Salve scrivo da Trieste dove la settimana scorsa mi hanno chiuso l'accesso al
cantiere per mancanza durc.
Premetto che in cantiere eravamo tre artigiani autonomi ,che avevamo le
autocertificazioni e tutti i documenti in regola e che non c'erano pericoli,
infatti non mi hanno fatto verbale.
Ora vorrei sapere: L'art.3 comma 4 e comma 11 non interessa proprio i
lavoratori autonomi che con vari passaggi rimanda all'art.26 comma 1 lett.A che
dice che per gli autonomi basta ancora l'autocertificazione nei lavori privati?
Insomma questa benedetta legge ognuno la interpreta a proprio favore?
Considerazioni:
In base al quesito sopra proposto occorre rilevare che
il lavoratore operava in un cantiere temporaneo, quindi gli articoli da prendere
in considerazione sono quelli contenuti nel Titolo
IV dell'81/08 che riguarda per l'appunto i Cantieri
Temporanei e Mobili.
Il primo articolo, l'88 del
citato titolo IV recita quanto segue:
Art. 88.
Campo di applicazione
1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle
misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89,
comma 1, lettera a).
il comma 9 punto a)
dell'art. 90 riporta quanto le imprese esecutrici e anche i lavoratori autonomi
devono presentare per la verifica tecnico professionale:
Art. 90 comma 9 lett. a)
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale dell'impresa
affidataria, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in
relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con
le modalita' di
cui all'allegato XVII.
Nei casi di cui al comma 11, il requisito di
cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione
alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento
unico di regolarita' contributiva, corredato da autocertificazione in
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
Il punto 2 dell'allegato
XVII riporta l'elenco di cosa devono esibire i lavoratori autonomi per la
predetta verifica:
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto
sociale inerente alla tipologia dell'appalto
b) specifica documentazione attestante la conformita' alle disposizioni di cui
al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita' sanitaria
previsti dal presente decreto legislativo
e) documento unico di regolarita' contributiva
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