CIFRE DECIMALI NELL'OFFERTA A RIBASSO. La stazione appaltante puo' scegliere, se non previsto nel bando, quante cifre decimali applicare dopo la virgola per il calcolo della soglia di anomalia.
Data: 05/03/2009
Argomento: Procedure di gara


Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Parere n. 8 del 15/01/2009
PREC 343/08/L
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Regione Veneto –Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara aperta per l'affidamento dei lavori di manutenzione di tratti della rete classificata e non classificata in sinistra Piave per interventi saltuari di riparazione erosioni, taglio vegetazione ed espurghi in comuni vari (TV) - Importo a base d'asta euro 185.780,00 - S.A. Regione Veneto.

Indipendentemente dal fatto che la lista delle categorie prevedeva la formulazione del ribasso con due cifre decimali, la stazione appaltante ha determinato una soglia di anomalia pari ad un importo con cinque cifre decimali e calcolato i ribassi di tutti i partecipanti in modo omogeneo, sempre con il medesimo numero di cinque cifre decimali.

Un Impresa, avendo formulato l'offerta con solo due cifre decimali, veniva esclusa per effetto della trasformazione d'ufficio dei predetti numeri da tre a cinque.

A seguito di parere chiesto all'autorita', la stessa ha ritenuto, quanto applicato dalla stazione appaltante legittimo, con le seguenti motivazioni:

* quando la S.A. individua negli atti di gara un criterio per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte, stabilendo il numero massimo delle cifre decimali ammesse dopo la virgola, detto criterio deve essere osservato per le offerte di tutti i partecipanti alla gara;

* in mancanza di un`apposita previsione della lex specialis della gara, il metodo previsto per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte non trova necessariamente applicazione anche al calcolo della soglia di anomalia;

* la S.A. non viola i principi di parita` di trattamento e di proporzionalita` se nella determinazione della soglia di anomalia utilizza discrezionalmente un numero di decimali omogeneo e sufficientemente ampio - tale da non falsare il risultato del calcolo e da non avvantaggiare alcun concorrente - non essendo auto-vincolata ad utilizzare nella determinazione di detta soglia, con riferimento al numero di cifre decimali ammesse, lo stesso criterio espressamente stabilito per la formulazione dei ribassi (limitazione a due cifre decimali).

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