Il condominio diventa sostit. d'imposta anche per gli appalti
Data: 21/11/2006
Argomento: Fisco


Il governo ha dichiarato guerra all'evasione fiscale; questo tra l'altro è stato uno dei punti cardine della passata campagna elettorale, dei primi interventi legislativi del nuovo governo, della legge finanziaria 2007 e di tutti i passaggi mediatici di membri della maggioranza.

IL CONDOMINIO DIVENTA SOSTITUTO D’IMPOSTA
ANCHE PER GLI APPALTI DI OPERE E SERVIZI


In un articolo pubblicato su "Il Sole 24 Ore" del 23 luglio 2006 , il mio professore di diritto tributario ai tempi dell'università, Prof. Enrico De Mita ha affermato:"... Ho l’impressione che solo con la rincorsa fatta di disposizioni variamente antielusive e senza semplificazione la lotta all’evasione sia una lotta inutile. E’ un circolo vizioso che dura da tempo e che va spezzato. ..." ovvero sintetizzando l'unico metodo possibile per una efficacie lotta all'evasione è: regole semplici e stabili nel tempo. A ben vedere questa altro non è che un principio basato sul buon senso, anche se ultimanente questo sembra essere svanito.

L'articolo 5 Comma 25 Legge finanziaria 2007 o meglio del progetto di legge finanziaria in discussione in questi giorni in parlamento prevede che: "... Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art.67, comma 1, lett.i) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917".
Con l'introduzione di tale articolo i condomini svolgeranno la figura di sostituto di imposta non più unicamente all'atto del pagamento di redditi di lavoro dipendente, autonomo e provvigioni (le fattispecie più ricorrenti), ma anche all'atto pagamento di talune  tipologie di corrispettivi ad imprese. Si rileva immediatamente l'aggravio di adempimenti amministrativi imposti, nonche' le difficoltà operative nascenti dalla citata disposizione, cui però nessuno troverebbe alcunchè da obiettare se effettivamente servissero al raggiungimento del fine ultimo della lotta all'evasione fiscale. Non si vorrebbe, al contrario, che con la scusa dell'evasione fiscale e/o del risanamento del bilancio dello stato si impongano nuovi adempimenti, balzelli e costi ai normali contribuenti, senza che per questo semplice motivo, come ritiene al contrario il Sig. Visco, si stia dalla parte degli evasori.
Dalla relazione tecnica alla finanziaria si evince come il governo prevede che mediante tale intervento nel corso del triennio 2007-2009 si abbia un maggior gettito netto di circa +67 milioni di euro circa.
L'obiettivo della norma dovrebbe pertanto essere duplice:
–lotta all'evasione;
–maggiori entrate nette per le asfittiche casse del nostro stato.
Proviamo ad analizzare se si può concordare su tali risultati stimati e sperati, poichè si ripete se così fosse credo che nessuno si tirerebbe indietro rispetto ai  propri obblighi morali di risanamento e di lotta all'evasione fiscale.
I soggetti destinatari di tale normativa sono da un lato il condominio edilizio, come il soggetto "pagatore" e dall'altro lato troviamo i percettori delle somme erogate dal condominio a fronte di appalti di opere e servizi, ovvero semplificando il tutto, i soggetti che attualmente già debbono essere ricompresi all'interno del modello AC.
Prima obiezione a questo punto è sul perchè questi soggetti debbano fuoriuscire dal modello AC (Elenco dei Fornitori) ed entrare nel modello 770 e' Mi si obietterà che obbligando il condominio ad effettuare le ritenute fiscali gli stessi saranno obbligati a richiedere l'emissione di un documento fiscalmente regolare e conseguentemente i “sostituiti” saranno costretti a pagare le imposte dirette/indirette su tali corrispettivi. Ora qualcuno mi deve spiegare perchè un soggetto che deve essere inserito nel modello AC può permettersi di non emettere la fattura, mentre un soggetto che subisce una ritenuta non può permetterselo. Di fatti entrambe sono dichiarazioni che finiscono all'amministrazione finanziaria, la quale ha già la possibilità di incrociare i relativi dati fiscali. Anzi per eccesso, da potenziale evasore, mi sentirei di avere maggiori possibilità di non essere scoperto con la nuova modifica legislativa rispetto alla precedente situazione. Il modello AC è infatti una dichiarazione che compete all'amministratore di condominio in quanto tale e non in quanto legale rappresentante del condominio ed eventuali errori ed omissioni sono sanzionate direttamente al soggetto obbligato all'adempimento. Diverso il discorso a seguito della modifica prevista in finanziaria, dal momento che l'obbligo dell'effettuazione delle ritenute fiscali e degli adempimenti connessi alla figura del sostituto di imposta è del condominio edilizio.
E' questo il "conflitto di interessi" che molti politici, sia di maggioranza che di opposizione, utlimamente andavano sbandierando e' Questo a me sembra più che un conflitto di interessi una "unità di intenti".
Se bastasse istituire la figura del sostituto di imposta per combattere evasione fiscale, nel nostro paese non esisterebbe la problematica del lavoro nero. E se solo bastasse questo adempimento, ma allora perchè limitarla al condominio edilizio e' Perchè non si applica si da ora la norma a tutti i settori economici e non limitandola agli appalti di opere e servizi, e non la si estende a tutti i corrispettivi tra aziende sia per prestazione di servizi che per vendita di beni.
Purtroppo così non è.
Merita quindi di porre l'attenzione sulle motivazioni che sono state alla base dell'introduzione dell'elenco dei fornitori del condominio (modello AC), anche lo stesso era stato introdotto con la finalità della lotta all'evasione. Evidentemente, se ora lo stesso viene rettificato e praticamente snaturato, possiamo concludere che tale intervento non sia servito agli scopi.
Non si vorrebbe quindi che tale nuovo intervento sulle spalle del cittadino fosse solo un ulteriore aggravio di adempimenti per tale ente di gestione con conseguente aumento dei costi di gestione dello stesso che ricadrebbero direttamente sul cittadino medesimo senza al contrario alcun  beneficio per la collettività.
Potrebbe allora essere un intervento che serve a fare cassa. Serve a contribuire al risanamento del bilancio dello stato. Nobilissimo intento, sicuramente da perseguire.
L'introduzione della ritenuta fiscale ha l'effetto di anticipare per l'erario l'incasso dei tributi di un anno rispetto a quanto normalmente percepibili, ma nel corso del triennio esaminato l'intervento non potrà sicuramente portare un maggior gettito, come invece ritiene l'esecutivo. Vediamo invece che cosa prevede in governo. Nella relazione tecnica alla finanziaria 2007 rileviamo come le ipotesi alla base della determinazione del gettito provengono dal 2 rapporto CENSIS-ANACI. Pregevolissimo lavoro, ma pur sempre solo una analisi statistica, svolta su di un panel di quasi 200 associati Anaci, una analisi svolta sicuramente con tutte le caratteristiche e le garanzie di una seria analisi statistica. Mi sorge a questo punto però un quesito credo del tutto legittimo, perchè i tecnici nella stima previsionale del gettito invece che su ipotesi statistiche non siano invece basati dai dati definitivi contenuti nei modelli AC presentati dagli amministratori di condominio per l'anno 2004 già in possesso dell'anagrafe tributaria e'

Nel dettaglio il governo ha preso atto dal rapporto come nel 2005 vi fossero spese stimabili pari a circa 15,4 miliardi di euro e da queste in modo prudenziale sono state considerare soggette a ritenuta l'importo di 1,4 miliardi di Euro. Ciò premesso è stato stimato quanto l'andamento del gettito come segue nel triennio
CASSA
2007
2008
2009
Ritenute acconto
129
141
141
Anticipo acconto 15% IIDD 2007
-19
19
 
Minor debito/maggior credito IIDD 2007
 
-141
 
Acconto IIDD 2008
 
-62
62
Minor debito/maggior credito IIDD 2008
 
 
-141
Acconto IIDD 2009
 
 
-62
GETTITO
110
-43
0
Non si può concordare sulla tabella sopra evidenziata, date per corrette le premesse, poiche' in sede di predisposizione dell'acconto IIDD 2008-2009 il contribuente determina lo stesso sulla base del rigo differenza della propria dichiarazione annuale dei redditi (nel caso ovviamente in cui utilizzi il metodo storico) e tale importo risulta sicuramente essere inferiore complessivamente di 141 milioni di euro e la riduzione del gettito relativamente all'acconto risulta essere pari al 99% della minor debito/maggior credito IIDD 2007  e così la riduzione del gettito è pari a 140 milioni di euro e non 62 milioni di euro.
Fatta questa modifica il gettito nel triennio risulterebbe avere un saldo netto di – 10 milioni di Euro e non al contrario un saldo netto positivo di 67 milioni di euro.
Ora in sede si discussione del provvedimento pare che l'importo della ritenuta sia stato ridotto al 4% e non più al 10%. Questa modifica mantenendo le ipotesi sopra evidenziate comporterebbero un complessivo effetto netto negativo di 3 milioni di Euro.
Quindi la norma non avrebbe neanche un effetto di maggior gettito per le casse dello stato,  ma  allora quali saranno gli effetti e conseguenze dell'introduzione di tale nuova normativa e' Provo ad ipotizzarne alcuni:
–Maggiori oneri per il condominio edilizio e conseguentemente per il cittadino, infatti le maggiori attività richieste nell'adempimento degli obblighi di legge comporterà sucuramente dei maggiori oneri che si tradurranno in maggiori spese condominiali.
–Maggior possibilità di errore e di sanzioni in capo al cittadino contribuente.
–Introduzione di un nuovo adempimento in capo al cittadino contribuente.
Essere contro l'introduzione di tali norme significa difendere gli evasori e' Significa forse guardare al proprio interesse di settore dimenticandosi del bene ultimo del paese e' Non è al contrario un modo di opporsi all'introduzione di nuovi adempimenti che non portano beneficio alcuno ma anzi complicano la vita al contribuente aumentondogli il costo della vita e lo espongono al rischio di sanzioni e penalità per la obiettiva complessità in fase di applicazione della normativa ?  Non vorrei però che lo scopo ultimo sia proprio quest'ultimo.
 
Roberto Quaranta (Consulente fiscale Confappi-FNA)
 





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