MODIFICHE AL TESTO UNICO SICUREZZA. Analisi e osservazioni dell'ANCE con particolare riferimento ai cantieri.
Data: 07/04/2009
Argomento: Sicurezza


L'Ance, in una circolare, fornisce le prime osservazioni in merito alle novita' apportate al Testo unico sicurezza sul lavoro dallo schema di dlgs approvato dall'Esecutivo. Apprezzabili, tra le novita' del provvedimento, le norme sulla semplificazione e la riduzione delle sanzioni

Il Consiglio dei Ministri ha approvato venerdi` 27 marzo lo schema di decreto legislativo che modifica ed integra il D. Lgs. n. 81/08, che dovra` pertanto seguire tutto l`iter procedurale previsto. 

Lo schema apporta sostanziali modifiche al citato decreto n. 81, come noto entrato in vigore il 15 maggio u.s.. Si rappresentano qui di seguito le principali osservazioni in merito alle novita` che interessano il Titolo I ed il Titolo IV elaborate sulla base del testo entrato in Consiglio dei Ministri.

Un primo riscontro consente di apprezzare l`intervento del legislatore volto a modificare l`apparato sanzionatorio, prevedendo una consistente riduzione delle sanzioni amministrative e penali, attualmente in vigore, che vengono in gran parte dimezzate.

Tra le novita` senz`altro apprezzabili nel senso della semplificazione, si evidenzia che la disposizione concernente la data certa del documento di valutazione dei rischi, in virtu` del carattere dinamico dello stesso, e` stata integrata dalla previsione che consente alle imprese di rendere operativo il documento anche mediante la sottoscrizione per presa visione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ferma restando la sua partecipazione attiva alla valutazione dei rischi) e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale, secondo le procedure che dovranno essere definite dalle parti sociali.

E` stata poi inserita la previsione di condizionare la valutazione del rischio stress lavoro correlato alle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva. Questa disposizione, in pratica, consentira` alle imprese di avere delle indicazioni operative in merito alle modalita` di effettuazione della suddetta valutazione, il cui termine, in base allo schema di decreto, e` stato fissato in 180 giorni dall`emanazione delle suddette indicazioni.

E` da rilevare, comunque, che tale disposizione dovra` essere armonizzata con quanto previsto dal c.d. decreto ``milleproroghe`` che ha fissato al 16 maggio p.v. l`entrata in vigore dell`adempimento in parola. 

Con analoga soddisfazione deve essere accolto il recepimento della proposta avanzata dall`ANCE che consente alle imprese di scegliere alternativamente di far svolgere la formazione del preposto presso l`impresa, oppure presso gli organismi paritetici di cui all`art. 51, ove presenti.

Si ritiene positiva, inoltre, la previsione che accoglie quanto piu` volte sostenuto dall`Ance e successivamente recepito dalla Direttiva Sacconi del 18 settembre scorso in ordine alla programmazione dell`attivita` di vigilanza che dovra` tener conto della presenza degli enti bilaterali, riservando prioritariamente una particolare attenzione alle situazioni che sono totalmente esenti da controllo o verifica preventiva.

(NOVITA' PER I CANTIERI)
Tra le principali novita`, in riferimento al Titolo IV, (Cantieri temporanei e mobili)
si evidenziano le numerose modifiche che ha subito l`art. 90, (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori) anche a seguito delle criticita` emerse dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del luglio 2008, nonche` in riferimento alla semplificazione degli adempimenti burocratici per i piccoli lavori, introdotta dal comma 11, che legava lo snellimento al titolo abilitativo. 

La previsione di legge novellata introduce un nuovo comma al fine di tener conto degli aspetti critici menzionati: infatti il comma 5 bis esonera il committente dall`obbligo di redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e dalla nomina del coordinatore in fase di progettazione nel caso di cantieri la cui entita` presunta e` inferiore a 200 uomini giorno e in assenza dei rischi particolari di cui all`allegato XI. Rimane invece la nomina del coordinatore in fase di esecuzione che, oltre ai suoi compiti, deve in questi casi redigere il fascicolo di cui all`art. 91, comma 1, lettera b).

Al comma 5 bis sono legate tutte le modifiche che salvaguardano lo snellimento degli adempimenti formali riportati al comma 9* per i piccoli lavori, confermando comunque per tutti i soggetti coinvolti nell`appalto l`obbligo di presentare il DURC, salvo quanto previsto dall`art. 16 bis, comma 10, della legge n. 2 del 2009, relativo all`acquisizione d`ufficio del documento da parte delle stazioni appaltanti pubbliche.

(* art. 90 comma 9Adempimenti del Committente o del Direttore dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa)

(DUVRI)
Un`importante e positiva novita` consiste nella modifica dell`art. 96, co. 2, in cui e` stato inserito il concetto, piu` volte ribadito dall`Ance, che, in presenza del PSC e del POS (Piano Operativo di Sicurezza) non sussiste l`obbligo di stimare ed evidenziare i costi derivanti dalle interferenze poiche` gli stessi sono gia` contenuti all`interno del PSC. (si tratta del famoso DUVRI, concetto ribadito molte volte anche da noi di aedilweb, si veda nostro intervento del 12/07/2008)

La modifica riportata all`art. 97 comma 1 - obblighi del datore di lavoro dell`impresa affidataria - in cui il legislatore ha sostituito il concetto di vigilanza sulla sicurezza dei lavori da parte dell`impresa affidataria con il concetto piu` generico di verifica delle condizioni di sicurezza, ha dei risvolti operativi importanti relativi al ruolo fondamentale della stessa impresa nella gestione della sicurezza dei lavori affidati.

Si segnala poi il coordinamento dell`art. 117 con l`articolo 83 e con l`allegato IX, che lascia discrezionalita` al datore di lavoro nel caso di svolgimento di lavori in prossimita` di parti attive (linee elettriche o impianti elettrici), consentendo comunque di far riferimento ai valori tabellati, riportati nell`allegato IX.


(PROVVEDIMENTO SOSPENSIVO)
Suscitano invece molte perplessita` gli interventi che hanno interessato il provvedimento sospensivo, che subisce importanti modifiche in ordine alle cause che determinano l`applicazione dello stesso e ai riflessi interdettivi che ne conseguono.

L`ampliamento della casistica dell`allegato I e la previsione che introduce, in sostituzione della reiterazione, le violazioni plurime, peggiorano il provvedimento per questa fattispecie.

Infatti, la contestuale realizzazione di almeno 3 gravi violazioni sulla base dei casi elencati nell`allegato I, riguarda in particolare ipotesi proprie dell`edilizia, in quanto destinatario principale del suddetto allegato e` il comparto delle costruzioni.

Al riguardo, risultera` necessario, laddove tale versione restasse immutata, chiarire anche l`aspetto della contestualita` delle tre gravi violazioni, evitando che interpretazioni sulla norma possano condurre alla conclusione che la suddetta contestualita` non si riferisca ad un`unica impresa ma alla somma delle violazioni commesse da piu` imprese coinvolte nel medesimo appalto. 

Piu` agevolativa, invece, appare l`ulteriore previsione che, diversamente dalla reiterazione intesa come ripetizione di condotte illecite ``gravi`` nell`arco temporale dell`ultimo quinquennio, fissa in un biennio il termine perche` si verifichi la ripetizione di una stessa grave violazione propedeutica alla sospensione.

(ALTRE VALUTAZIONI DELL'ANCE

Si evidenzia inoltre che, nonostante i numerosi solleciti in sede istituzionale, non e` stata ancora definita la questione relativa al finanziamento del Fondo di cui all`art. 52. Si tratta in particolare di dare certezza ad una previsione che necessariamente deve escludere dalla partecipazione al Fondo tutte quelle realta` imprenditoriali in cui siano presenti forme di rappresentanza per la sicurezza dei lavoratori, sia aziendale che territoriale.

Occorre poi approfondire ulteriormente la previsione che introduce la certificazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e della sicurezza sul lavoro da parte delle Universita` e degli enti bilaterali, richiamati dall`art. 76, comma 1, lettere a) e c) del d. lgs. n. 276/03.

Inoltre si segnala che, durante la fase di approvazione dei correttivi, era stata introdotta una modifica al D. Lgs. n. 231/01, di cui all`art. 300 del TU, che prevedeva una riduzione delle sanzioni a carico delle imprese nell`ipotesi di responsabilita` amministrativa per i casi di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche (misura pari a mille quote). Nella versione uscita dal Consiglio dei Ministri tale modifica non sembra aver trovato un positivo riscontro. 

Infine, si segnala la nuova previsione relativa all`art. 302 ed in particolare alla definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell`arresto. Risulta, allo stato, comunque cancellata la lettera c) dell`art. 55, comma 2, del citato decreto n. 81, concernente la omessa o incompleta valutazione dei rischi che, pertanto, non contempla piu` la pena esclusiva dell`arresto.

Il legislatore ha circoscritto la conversione dell`arresto in ammenda esclusivamente alle restrizioni che non superino i dodici mesi, escludendola in modo assoluto quando la violazione abbia contribuito a causare un infortunio mortale o con lesione personale che abbia comportato l`incapacita` del lavoratore per un periodo superiore ai 40 giorni.



Dopo l`approvazione in sede preliminare da parte del Consiglio dei ministri, l`iter di approvazione dello schema di decreto legislativo prevede che il testo sia sottoposto al vaglio della Conferenza Stato - Regioni per far ritorno poi al Consiglio dei ministri che, in via definitiva, sottoporra` all`approvazione del Parlamento il testo del provvedimento di attuazione dell`art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123.

Si fa riserva di aggiornare tempestivamente sulle novita` che interesseranno il provvedimento durante la suddetta fase di approvazione, anche a seguito degli interventi emendativi che l`ANCE sta effettuando presso le sedi istituzionali. Si evidenzia, tra l`altro, che ad oggi non sono ancora disponibili gli allegati tecnici che rappresentano parte integrante del provvedimento e che risultano essere stati anch`essi modificati.

Queste sono: Le valutazioni dell'ance sul testo di modifica del D.Lgs 81/08

(In rosso sono riportate alcune precisazioni di Aedilweb)







Questo Articolo proviene da aedilweb.it - edilizia in rete
http://www.aedilweb.it

L'URL per questa storia è:
http://www.aedilweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=1802