A PROPOSITO DEL MEDICO COMPETENTE. Interessante articolo edito dall'AUSL del Veneto, che illustra le principali novita' introdotte dal nuovo testo unico, in merito alla figura del medico del lavoro.
Data: 22/04/2009
Argomento: Sicurezza


Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 riunifica in un unico testo le precedenti discipline normative in tema di tutela della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro e introduce nuovi ambiti di tutela recependo direttive CEE riguardanti l'esposizione ad agenti fisici. Vengono esaminati gli aspetti di novita' per il medico competente nel campo della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Giovanni Roberto Di Giacomo - Servizio di Medicina Preventiva,
Azienda ULSS 9 Treviso
gdigiacomo@ulss.tv.it

Dopo anni di confronti e discussioni che hanno attraversato numerose legislature di diverso colore, nell'aprile 2008 ha visto la luce il cosiddetto Testo Unico in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro: in realta' Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
Tragici infortuni sul lavoro ad alta risonanza mediatica e la fine anticipata della legislatura hanno indotto l'emanazione di un testo che e' apparso ai piu' frettoloso e che avrebbe avuto sicuramente bisogno di ulteriori riflessioni.

Nonostante sia soprattutto un assemblaggio delle numerose leggi gia' esistenti, sono presenti diverse novita', molte delle quali interessano l'attivita' del cosiddetto "medico competente", pessima definizione rimasta purtroppo immutata per oltre mezzo secolo, da quando cioe' apparve nel DPR 303 del 19.3.1956.

Una prima novita' la troviamo nella definizione stessa di medico competente (MC) (art.2), nella quale viene data una prima generale indicazione del ruolo professionale del medico in azienda: collaboratore del datore di lavoro "ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti" di seguito indicati nell'art.25.

Gia' in questa definizione viene evidenziato che il MC deve avere un ruolo nella Valutazione dei Rischi (VdR), e proprio questo, secondo taluni, sarebbe uno degli aspetti piu' innovativi per il medico presenti nel decreto. Altri riferimenti in questo senso li troviamo nell'art.25 dove fra i compiti del MC (anzi obblighi come cita il titolo dell'articolo) viene espressamente indicata la collaborazione con il datore di lavoro ed il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) per la VdR (mentre cosi' non era nel D.Lgs.626/94) e nell'art.28 dove e' previsto che il Documento di VdR contenga il nominativo del "medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio".


Questi riferimenti rappresentano un ottimo spunto per il medico che vuole rivendicare una presenza piu' attiva e qualificata nel processo di valutazione, ma non credo che al momento possano tradursi immediatamente in un sistematico coinvolgimento del medico: infatti anche il D.Lgs.81 all'art.18 (come gia' nel D.Lgs.626/94 art.4)  prevede che il datore di lavoro debba "nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo". Scorrendo, pero', il testo della normativa sara' facile accorgersi che un obbligo immediato di predisposizione della sorveglianza sanitaria e' previsto solo nel caso di addetti all'uso di apparecchiature munite di videoterminale (art.176) e di addetti esposti all'amianto (art.259). Peraltro in quest'ultimo caso in modo del tutto riduttivo, per la presenza di un palese errore poiche' viene previsto solo un "controllo sanitario volto a verificare la possibilita' di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro",  con la mancanza evidente di un "anche" che avrebbe reso la norma meno paradossale.

In tutti gli altri casi (attivita' di mobilizzazione manuale di carichi, esposizione ad agenti biologici, ad agenti fisici, ad agenti chimici ed anche a cancerogeni) la previsione di sorveglianza sanitaria e' subordinata all'esito della VdR, con il risultato finale (cosi' come gia' avveniva con il D.Lgs 626/94) che il MC viene di fatto nominato solo dopo che il SPP ha eseguito la VdR e con la conseguente concreta difficolta' per il medico di apportare modifiche considerato che difficilmente un datore di lavoro sarebbe disposto a ricominciare il processo di valutazione solo per coinvolgere il medico. Meglio sarebbe stato, a mio avviso, definire le rispettive competenze del SPP e del MC nell'ambito dell'attivita' di VdR, affidando a quest'ultimo il governo delle procedure di Valutazione dei Rischi con potenziali effetti sulla salute dei lavoratori.

Un altro elemento di diversita' e, forse, di discontinuita' rispetto alla normativa precedente sta nel significato e nell'oggetto dell'attivita' di sorveglianza sanitaria. Infatti nel D.Lgs. 277/91, il controllo sanitario veniva previsto preventivamente per "accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione dell'idoneita' dei lavoratori" e periodicamente per "controllare lo stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneita'" (artt. 15 e 44). Tale impostazione veniva confermata dal D.Lgs.626/94 nel quale la sorveglianza sanitaria comprendeva "accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui sono destinati ai fini della valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica" e "accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica" (art.16). Inoltre, fra le misure generali di tutela (art.3), veniva previsto "il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici". Tutto cio' ha sempre fatto ritenere che l'oggetto della valutazione del MC fosse la compatibilita' fra lo stato di salute del lavoratore e gli specifici fattori di rischio ai quali questi e' esposto nello svolgimento della propria mansione, escludendo dalla valutazione la verifica del possesso dei requisiti fisici e/o psichici per svolgere al meglio, o anche in maniera adeguata, i propri compiti (valutazione della capacita' lavorativa).


Nel D.Lgs.81/2008,  invece, accanto ad una riproposizione di quanto gia' espresso nel D.Lgs 626/94 in tema di visite preventive e periodiche, si aggiunge che "Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite... sono altresi' finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti" e all'art.15 fra le misure generali di tutela viene previsto "il controllo sanitario dei lavoratori" non piu' specificando "in funzione dei rischi specifici": si apre cosi' la strada a possibili interpretazioni estensive delle finalita' della sorveglianza sanitaria ed allargamento di questa anche alla valutazione della capacita' lavorativa. 

Peraltro questo tipo di verifica e' esplicitamente richiesto per alcune mansioni per le quali deve essere verificata l'assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, poiche' sicuramente questi aspetti non rappresentano per il lavoratore un rischio correlato al lavoro specifico, ma bensi' legato ad abitudini personali che possono ridurre le sue prestazioni e/o rappresentare un pericolo per terze persone.

Per il medico, infine, sono previsti numerosi nuovi adempimenti di tipo burocratico che sicuramente appesantiscono il suo lavoro poco aggiungendo alla tutela della salute del lavoratore: l'obbligo di utilizzare una cartella sanitaria e di rischio i cui requisiti minimi vengono definiti per legge (Allegato 3A); l'obbligo di trasmettere per iscritto il giudizio espresso sia al datore di lavoro che al lavoratore; l'obbligo di trasmettere al servizio di vigilanza una relazione contenente le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, con anche informazioni relative ai giorni di assenza e agli infortuni (dati questi ultimi non in possesso del MC); obbligo di inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro.

Fonte: http://www.prevento.it/cms/modules/smartsection/item.php?itemid=202&catid=117&numid=113







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