IVA ALLA CASSA, DAL GOVERNO I CHIARIMENTI IN UNA CIRCOLARE. Dal 28 aprile, le imprese con volume d'affari non superiore a 200mila euro possono avvalersi della facolta' di non anticipare il versamento dell'IVA, ma posticiparlo al momento dell'effett
Data: 05/05/2009
Argomento: Fisco


dal sito del Governo: 

Presentazione
Piena operativita' per il regime dell'IVA alla cassa. Dal 28 aprile, le imprese con volume d'affari non superiore a 200mila euro possono avvalersi della facolta' di non anticipare all'erario il versamento dell'imposta sul valore aggiunto ma posticiparlo al momento dell'effettivo incasso, con conseguenti vantaggi sotto il profilo finanziario.

La disciplina non interessa i consumatori privati. Cosi' come sono esclusi i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e le operazioni poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'IVA mediante il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. reverse charge).

L'IVA alla cassa e' una misura introdotta dal decreto "anticrisi". Le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge n. 185 del 2008 sono state adottate nell'attuale momento di crisi economica globale per far fronte agli effetti negativi che si riversano soprattutto sulle piccole e medie imprese, piu' vulnerabili sul piano finanziario. 

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile scorso del decreto ministeriale 26 marzo 2009 recante le disposizioni attuative, l'Agenzia delle Entrate - con la circolare n.20/E del 30 aprile scorso, ha dato utili chiarimenti sulle modalita' applicative della norma. 

Rientrano nella disciplina dell'IVA alla cassa le operazioni effettuate a decorrere dal 28 aprile 2009 (entrata in vigore del decreto ministeriale) individuate secondo i criteri generali previsti dall'articolo 6 del Dpr 633/1972. 

Il pagamento differito dell'IVA viene calcolato su ogni singola operazione e deve essere esplicitato nella fattura. Sulla fattura deve essere riportata la dicitura “operazione con imposta ad esigibilita' differita”, in caso contrario, l'operazione sara' assoggettata all'imposta con esigibilita' immediata.

Il differimento dell'esigibilita' dell'IVA era gia' previsto nel nostro ordinamento (art. 6, quinto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), ma riguardava solo le operazioni effettuate nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi in genere natura pubblica, tra i quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le unita' sanitarie locali, le camere di commercio, etc.. 

Il Decreto ministeriale del 26 marzo 2009 ha previsto che possono emettere fatture con Iva differita i soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare nell'anno in corso un volume d'affari non superiore a 200mila euro. 

L'applicazione del regime differito cessa dunque dal momento in cui la soglia di 200mila euro viene superata. Il differimento del pagamento dell'IVA e' limitato nel tempo: l'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. 

L'efficacia della disciplina in esame e' stata subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006. Tuttavia, a tale riguardo, la Commissione europea ha chiarito che e' gia' consentito agli Stati membri di stabilire, per talune categorie di soggetti o di operazioni, che l'imposta diventi esigibile non oltre il momento dell'incasso del prezzo. 

Redazione Internet - Rosella Rega (r.rega@governo)

Vai al dossier sul sito del Governo, ci trovi:
-- Decreto ministeriale 26 marzo 2009 
-- Relazione illustrativa del decreto 
-- Circolare n.20 del 30 aprile 2009







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