COMPENSAZIONI PER L'AUMENTO DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE. Pubblicato in Gazzetta il decreto del ministero delle Infrastrutture sulle variazioni, superiori all'8 per cento, relative all'anno 2008. 30 giorni di tempo per l'appaltatore per p
Data: 12/05/2009
Argomento: Lavori Pubblici


Finalmente ci siamo, Il decreto che doveva essere pubblicato entro il 31 gennaio sulla rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'8 per cento, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 Maggio ( decreto del ministero delle Infrastrutture del 30 aprile 2009).

Adesso , secondo il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162/08 coordinato con la Legge di conversione 20/08  l'appaltatore, che vorra' usufruire dei benefici, dovra' presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del decreto ministeriale con le variazioni dei prezzi. ( 9 Giugno)

I materiali che hanno subito variazioni sono, per la maggior parte, i metalli con punte di aumento del 27% rispetto al 2007 e circa 140% rispetto al 2003. 

VISIONA IL DECRETO CON ALLEGATE LE TABELLE DEGLI AUMENTI. 

Sunto del decreto che stabilisce le modalita' per ottenere la compensazione:
( decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162/08 coordinato con la Legge di conversione 20/08)

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31
gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali (( su
base semestrale, )) in aumento o in diminuzione, superiori all'otto
per cento, relative all'anno 2008
, dei singoli prezzi dei materiali
da costruzione piu' significativi.

La compensazione e' determinata ... per le variazioni eccedenti l'8 per cento 
se riferite esclusivamente all'anno 2008
ed eccedenti il 10 per cento complessivo 
se riferite a piu' anni.
))

Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore
presenta
alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto ministeriale con le variazioni dei prezzi.

Per variazioni in diminuzione, la procedura e' avviata d'ufficio
dalla stazione appaltante
, entro trenta giorni dalla predetta data;

Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il
collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il
responsabile del procedimento, riscontri,
rispetto al cronoprogramma,
un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa
esecutrice
, la compensazione (o il credito) e' subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di una 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo
dell'adeguamento. La garanzia e' escussa nel caso di mancata
restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove
l'imputabilita' del ritardo all'impresa risulti definitivamente
accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.







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