Finalmente ci siamo, Il decreto che doveva essere pubblicato entro il 31
gennaio sulla rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'8 per cento, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi
e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 Maggio ( decreto del ministero delle Infrastrutture del 30 aprile 2009).
Adesso , secondo il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162/08 coordinato con
la Legge di conversione 20/08 l'appaltatore, che vorra' usufruire dei
benefici, dovra' presentare alla stazione appaltante l'istanza di
compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto ministeriale con le variazioni dei prezzi. ( 9
Giugno)
I materiali che hanno subito variazioni sono, per la maggior parte, i metalli
con punte di aumento del 27% rispetto al 2007 e circa 140% rispetto al 2003.
VISIONA
IL DECRETO CON ALLEGATE LE TABELLE DEGLI AUMENTI.
Sunto del decreto che stabilisce le modalita' per ottenere la
compensazione:
( decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162/08 coordinato con
la Legge di conversione 20/08)
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31
gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali (( su
base semestrale, )) in aumento o in diminuzione, superiori all'otto
per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali
da costruzione piu' significativi.
La compensazione e' determinata ... per le variazioni eccedenti l'8 per
cento
se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento
complessivo
se riferite a piu' anni. ))
Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore
presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto ministeriale con le variazioni dei
prezzi.
Per variazioni in diminuzione, la procedura e' avviata d'ufficio
dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data;
Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il
collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il
responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma,
un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa
esecutrice, la compensazione (o il credito) e' subordinata alla
costituzione, da parte dell'appaltatore, di una
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo
dell'adeguamento. La garanzia e' escussa nel caso di mancata
restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove
l'imputabilita' del ritardo all'impresa risulti definitivamente
accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.