PROCEDURE DI GARA: IL DISCIPLINARE VA SEGUITO ALLA LETTERA. Escluso dalla partecipazione il concorrente che disattende le prescrizioni.
Data: 26/05/2009
Argomento: Procedure di gara


>Un`impresa ha chiesto il parere dell`Autorita` rappresentando di aver partecipato ad una procedura di gara per l`affidamento di lavori e di esserne stata esclusa per aver allegato alla documentazione prodotta il certificato della C.C.I.A.A. in copia con autentica notarile, anziche` in originale come espressamente prescritto dal disciplinare di gara, a pena di esclusione.


Il disciplinare stabiliva, infatti, che detto certificato rilasciato nel periodo di pubblicazione del presente invito dovesse riportare le annotazioni relative alla situazione ``Fallimentare`` e ``Antimafia`` e precisava che non era ammessa in alcun caso l`autocertificazione di detto documento, in quanto e` strettamente necessario ed indispensabile acquisirlo in forma originale. 


Nel contestare il citato provvedimento di esclusione, l`impresa ha fatto presente di aver partecipato a due procedure di gara indette dalla stessa S.A., - entrambe con lo stesso termine di scadenza delle offerte - di aver provveduto ad allegare alla documentazione di partecipazione relativa alla prima gara il certificato della C.C.I.A.A. in originale e di aver allegato, invece, alla documentazione di partecipazione relativa alla seconda gara il medesimo certificato in copia con autentica notarile, corredandolo di una dichiarazione che attestava che l`originale del certificato era stato inserito nella documentazione relativa alla prima procedura di gara. 



Sulla controversa questione concernente la legittimita` di un provvedimento di esclusione disposto nei confronti di un concorrente che, nella presentazione della documentazione di partecipazione alla gara, non abbia rispettato le prescrizioni formali previste dalla lex specialis, l`Autorita` ha espresso il principio, ormai consolidato, secondo cui la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo a S.A., cui compete l`attuazione delle regole stabilite nel bando, residui alcun margine di discrezionalita` sul rispetto della disciplina del procedimento. 


Pertanto, nel caso illustrato nell`allegato parere n. 53 - a fronte di una prescrizione del disciplinare di gara che sancisce in maniera chiara e non equivoca l`obbligo di produrre il certificato della C.C.I.A.A. in originale - la S.A. e` tenuta a darne precisa e incondizionata esecuzione: conseguentemente, l`offerta dell`impresa in parola corredata di documentazione amministrativa contenente il certificato della C.C.I.A.A. in copia autenticata e non in originale deve essere esclusa dalle successive fasi della procedura.



La stessa giurisprudenza ritiene, infine, che un documento esibito in ``copia informale`` nell`ambito di una procedura di gara, in cui risulta stabilita la produzione dello stesso ``in originale`` o ``in copia autentica``, e` semplicemente un documento non prodotto. Tale principio e` stato ritenuto applicabile anche al caso relativo alla produzione di un documento ``in copia conforme`` anziche` ``in originale``, come prescritto in via esclusiva dalla lex specialis .


Fonte: Ance







Questo Articolo proviene da aedilweb.it - edilizia in rete
http://www.aedilweb.it

L'URL per questa storia è:
http://www.aedilweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=1869