IRPEF/IRES - DEDUCIBILITA` DELLA QUOTA IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO E DEGLI INTERESSI PASSIVI.modello predisposto dall`Agenzia delle Entrate
Data: 15/06/2009 Argomento: Fisco
A partire da venerdi` 12 giugno, si potra` procedere, attraverso un apposito modello predisposto dall`Agenzia delle Entrate, all`invio delle istanze di rimborso a seguito della deduzione del
10% dell`IRAP dalle imposte sui redditi (cfr. News ANCE n.472 del 22 aprile 2009).
In particolare, si ricorda che l`art. 6 del DL 29 novembre 2008, n. 185 (cd. ``decreto anticrisi``), convertito, con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha riconosciuto, a partire dal periodo d`imposta in corso al 31 dicembre 2008, la parziale
deducibilita` dalle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) di un ammontare pari al 10% dell`IRAP, forfetariamente riferita alla quota imponibile degli interessi passivi (al netto degli interessi attivi) e del costo del lavoro per il personale dipendente o assimilato (al netto delle deduzioni spettanti[1]).
Tale deducibilita` e`, altresi`, prevista anche per i periodi d`imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre
2008, per i versamenti effettuati entro i 48 mesi anteriori alla data del 29 novembre 2008 (quindi, a partire dal 29 novembre 2004).
L`istanza di rimborso va presentata esclusivamente in via telematica, a partire dalle ore 12 di venerdi` 12 giugno 2009, e puo` essere inoltrata attraverso il software
``RimborsodaIrap``, scaricabile dal sito internet dell`Agenzia delle Entrate, in cui sono anche rese disponibili le istruzioni per la corretta compilazione del modulo.
Si consiglia un rapido invio delle istanze, in quanto il rimborso sara` eseguito nell`ordine cronologico[2] di presentazione delle stesse
Fonte: ANCE
|
|