L'Autorita' di Vigilanza, in un recente parere, ha
esaminato la legittimita' dell'operato di una stazione appaltante che ha omesso
di indicare in un bando di gara la categoria prevalente, necessaria ai fini
della partecipazione alla procedura.
Nel caso specifico, in particolare, un Comune e' incorso nell'errore di
utilizzare un modello di bando di gara predisposto per lavori di importo
inferiore ai 150.000 euro e, dunque, non adatto all'importo dei lavori da
appaltare (pari a 314.200 euro), indicando, per lo piu', nel bando di gara la
categoria OS 26 (Pavimentazioni e sovrastrutture speciali), anziche' la
categoria OG 3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee
tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere
complementari).
Conseguentemente, a parere dell'Autorita', l'ente appaltante
avrebbe dovuto valutare la possibilita' di adottare un provvedimento di
rettifica del bando pubblicato, correggendo le inesatte indicazioni ivi
riportate, onde scongiurare il rischio, da un lato, di restringere la
partecipazione alla procedura di gara ai soli soggetti in possesso di una
qualificazione per una categoria non pertinente ai lavori oggetto dell'appalto,
e, dall'altro, di affidare il contratto ad un soggetto con una capacita'
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa non pertinente alla tipologia
di opere da realizzare.
Il Comune, invece, ha espletato le operazioni di gara, peraltro ammettendo
concorrenti in possesso della qualificazione sia per la categoria OG 3 sia per
la categoria OS 26, e quindi titolari di requisiti speciali difficilmente
comparabili tra di loro, ed ha adottato, altresi', il provvedimento di
aggiudicazione provvisoria.L'Autorita' ha ritenuto il bando di gara non conforme
alla normativa in materia di contratti pubblici, ritenendo, quindi, che il
Comune avrebbe dovuto valutare il possibile annullamento in autotutela
dell'intera procedura di gara.
Fonte: Aniem