ANNULLAMENTO GARA D'APPALTO IN CASO DI ERRONEA INDICAZIONE DELLA CATEGORIA PREVALENTE. Un Comune e' incorso nell'errore
Data: 19/06/2009
Argomento: Procedure di gara


L'Autorita' di Vigilanza, in un recente parere, ha esaminato la legittimita' dell'operato di una stazione appaltante che ha omesso di indicare in un bando di gara la categoria prevalente, necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.


Nel caso specifico, in particolare, un Comune e' incorso nell'errore di utilizzare un modello di bando di gara predisposto per lavori di importo inferiore ai 150.000 euro e, dunque, non adatto all'importo dei lavori da appaltare (pari a 314.200 euro), indicando, per lo piu', nel bando di gara la categoria OS 26 (Pavimentazioni e sovrastrutture speciali), anziche' la categoria OG 3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari).

Conseguentemente, a parere dell'Autorita', l'ente appaltante avrebbe dovuto valutare la possibilita' di adottare un provvedimento di rettifica del bando pubblicato, correggendo le inesatte indicazioni ivi riportate, onde scongiurare il rischio, da un lato, di restringere la partecipazione alla procedura di gara ai soli soggetti in possesso di una qualificazione per una categoria non pertinente ai lavori oggetto dell'appalto, e, dall'altro, di affidare il contratto ad un soggetto con una capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa non pertinente alla tipologia di opere da realizzare.


Il Comune, invece, ha espletato le operazioni di gara, peraltro ammettendo concorrenti in possesso della qualificazione sia per la categoria OG 3 sia per la categoria OS 26, e quindi titolari di requisiti speciali difficilmente comparabili tra di loro, ed ha adottato, altresi', il provvedimento di aggiudicazione provvisoria.L'Autorita' ha ritenuto il bando di gara non conforme alla normativa in materia di contratti pubblici, ritenendo, quindi, che il Comune avrebbe dovuto valutare il possibile annullamento in autotutela dell'intera procedura di gara.


Fonte: Aniem












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