E' stato presentato alla Camera dall'onorevole Mauro Pili,
componente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, un nuovo
disegno di legge (in allegato) recante interventi strategici e urgenti per il
rilancio dell'economia attraverso un piano di ammodernamento del patrimonio
edilizio.
Il provvedimento mira ad avviare un piano straordinario sul risparmio
energetico, riqualificare il patrimonio edilizio attraverso una gamma
organica di interventi da nuove costruzioni a demolizioni e ricostruzioni,
ristrutturazioni e ampliamenti, promuovere azioni tese al perseguimento di
un'efficiente e moderna attivita' urbanistica e edilizia con il principio della
premialita' volumetrica legata alla classificazione energetica, favorire la
riqualificazione del sistema turistico ricettivo.
Il ddl si compone di 14 articoli.
L'articolo 1 elenca le finalita' della legge, ripartendo dall'accordo
Stato-Regioni del 1° aprile scorso. Le Regioni dovranno legiferare prevedendo
interventi di edificazione di nuove aree attraverso incrementi di diritti
edificatori esistenti fino ad un massimo del 35%, programmi integrati di
intervento, recupero della volumetria di edifici in stato di degrado, interventi
di rivitalizzazione del turismo con incrementi di cubatura fino ad un massimo
del 35% e aumento dei diritti edificatori a destinazione ricettiva fino al 35%.
L'articolo 2 condiziona gli ampliamenti all'incremento
delle prestazioni energetiche "entro il limite del 20% della
volumetria esistente di edifici residenziali uni-bi familiari o comunque di'
volumetria non superiore ai 1000 metri cubi, per un incremento complessivo
massimo di 200 metri cubi, fatte salve diverse determinazioni regionali che
possono promuovere ulteriori forme di incentivazione volumetrica" ed
"interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per
edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria
esistente".
Con l'articolo 3 e l'articolo 4 sono regolate invece le
competenze delle Regioni e degli enti locali, con la previsione per le
Regioni di fissare ulteriori ambiti di esclusione della norma ed altre
fattispecie di riqualificazione del patrimonio immobiliare e con la possibilita'
per i Comuni di redigere un documento di prescrizioni attraverso il quale
coniugare gli interventi con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti
Secondo l'articolo 5 l'ammissibilita' della proposta di intervento e'
subordinata al passaggio a classe energetica superiore dell'edificio
interessato, qualora esso gia' non sia classificato in una delle prime tre. Per
un aumento del 20% di abitazioni mono e bifamiliari e' richiesta la classe C.
La rigenerazione urbana, presente nell'articolo 6,
prevede la sostituzione edilizia di immobili obsoleti o in stato di gravi
condizioni di degrado e abbandono, accompagnata a miglioramento dell'efficienza
energetica, compatibilita' ambientale e gradevolezza estetica. I premi di
cubatura sono ammissibili solamente se viene certificata almeno la classe
energetica C.
Coinvolte le strutture alberghiere grazie all'articolo 7,
con interventi di rivitalizzazione urbana, potenziamento e riorganizzazione
della capacita' ricettiva e con l'incremento del diritto edificatorio detenuto
fino ad un massimo del 35%.
L'articolo 8 suddivide gli incrementi di edificabilita'
in base all'efficienza energetica. Saranno quindi possibili ampliamenti del 20%
della volumetria su edifici per i quali puo' essere certificata l'appartenenza
alla classe energetica C, del 30% per gli immobili della categoria B, del 35%
per gli edifici di classe A.
L'articolo 9 individua i proprietari degli edifici
pubblici e privati quali soggetti attuatori. I lavori dovranno iniziare entro 12
mesi dall'entrata in vigore delle leggi regionali e terminare non oltre i 36
mesi.
Secondo l'articolo 10 il Comune potra' promuovere processi partenariali
finalizzati alla ricerca di soluzioni virtuose in termini di sviluppo urbano
In base all'articolo 11 gli interventi potranno essere realizzati con
Dia, permesso di costruire o autorizzazione paesaggistica se gli ampliamenti
riguardano immobili sotto tutela.
L'articolo 12 prevede detrazioni fiscali fissando al
55% le detrazioni per le spese documentate e sostenute dopo l'entrata in vigore
della legge.
L'articolo 13 indica la copertura finanziaria ottenuta
riducendo il fondo previsto dall'articolo 6 del. DDL 112/2008.
Previsti, infine, dall'articolo 14 poteri sostitutivi del Governo, che
intervengono in caso di ritardi nell'approvazione delle leggi regionali
Fonte: ANIEM
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