EDILIZIA RESIDENZIALE. NUOVA PROPOSTA DI LEGGE PER IL RILANCIO DELL'EDILIZIA. Un nuovo disegno di legge recante interventi strategici e urgenti
Data: 22/06/2009
Argomento: Mercato e Impresa


E' stato presentato alla Camera dall'onorevole Mauro Pili, componente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, un nuovo disegno di legge (in allegato) recante interventi strategici e urgenti per il rilancio dell'economia attraverso un piano di ammodernamento del patrimonio edilizio.

Il provvedimento mira ad avviare un piano straordinario sul risparmio energetico, riqualificare il patrimonio edilizio attraverso una gamma organica di interventi da nuove costruzioni a demolizioni e ricostruzioni, ristrutturazioni e ampliamenti, promuovere azioni tese al perseguimento di un'efficiente e moderna attivita' urbanistica e edilizia con il principio della premialita' volumetrica legata alla classificazione energetica, favorire la riqualificazione del sistema turistico ricettivo.

Il ddl si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 elenca le finalita' della legge
, ripartendo dall'accordo Stato-Regioni del 1° aprile scorso. Le Regioni dovranno legiferare prevedendo interventi di edificazione di nuove aree attraverso incrementi di diritti edificatori esistenti fino ad un massimo del 35%, programmi integrati di intervento, recupero della volumetria di edifici in stato di degrado, interventi di rivitalizzazione del turismo con incrementi di cubatura fino ad un massimo del 35% e aumento dei diritti edificatori a destinazione ricettiva fino al 35%.

L'articolo 2 condiziona gli ampliamenti all'incremento delle prestazioni energetiche "entro il limite del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bi familiari o comunque di' volumetria non superiore ai 1000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi, fatte salve diverse determinazioni regionali che possono promuovere ulteriori forme di incentivazione volumetrica" ed "interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente".

Con l'articolo 3 e l'articolo 4 sono regolate invece le competenze delle Regioni e degli enti locali, con la previsione per le Regioni di fissare ulteriori ambiti di esclusione della norma ed altre fattispecie di riqualificazione del patrimonio immobiliare e con la possibilita' per i Comuni di redigere un documento di prescrizioni attraverso il quale coniugare gli interventi con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti


Secondo l'articolo 5 l'ammissibilita' della proposta di intervento e' subordinata al passaggio a classe energetica superiore dell'edificio interessato, qualora esso gia' non sia classificato in una delle prime tre. Per un aumento del 20% di abitazioni mono e bifamiliari e' richiesta la classe C.

La rigenerazione urbana, presente nell'articolo 6, prevede la sostituzione edilizia di immobili obsoleti o in stato di gravi condizioni di degrado e abbandono, accompagnata a miglioramento dell'efficienza energetica, compatibilita' ambientale e gradevolezza estetica. I premi di cubatura sono ammissibili solamente se viene certificata almeno la classe energetica C.

Coinvolte le strutture alberghiere grazie all'articolo 7, con interventi di rivitalizzazione urbana, potenziamento e riorganizzazione della capacita' ricettiva e con l'incremento del diritto edificatorio detenuto fino ad un massimo del 35%.

L'articolo 8 suddivide gli incrementi di edificabilita' in base all'efficienza energetica. Saranno quindi possibili ampliamenti del 20% della volumetria su edifici per i quali puo' essere certificata l'appartenenza alla classe energetica C, del 30% per gli immobili della categoria B, del 35% per gli edifici di classe A.

L'articolo 9 individua i proprietari degli edifici pubblici e privati quali soggetti attuatori. I lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle leggi regionali e terminare non oltre i 36 mesi.


Secondo l'articolo 10 il Comune potra' promuovere processi partenariali finalizzati alla ricerca di soluzioni virtuose in termini di sviluppo urbano


In base all'articolo 11 gli interventi potranno essere realizzati con Dia, permesso di costruire o autorizzazione paesaggistica se gli ampliamenti riguardano immobili sotto tutela.

L'articolo 12 prevede detrazioni fiscali fissando al 55% le detrazioni per le spese documentate e sostenute dopo l'entrata in vigore della legge.

L'articolo 13 indica la copertura finanziaria ottenuta riducendo il fondo previsto dall'articolo 6 del. DDL 112/2008.


Previsti, infine, dall'articolo 14 poteri sostitutivi del Governo, che intervengono in caso di ritardi nell'approvazione delle leggi regionali


Fonte: ANIEM


scarica allegato







Questo Articolo proviene da aedilweb.it - edilizia in rete
http://www.aedilweb.it

L'URL per questa storia è:
http://www.aedilweb.it/modules.php?name=News&file=article&sid=1906