Con la circolare n. 82/09, di cui si allega copia, l`Inps ha fornito una sintesi degli aspetti normativi e giurisprudenziali in materia di indennita` di malattia e integrazioni salariali. In particolare, l`Istituto ha evidenziato che, relativamente alla Cassa integrazioni guadagni straordinaria, l`art. 3 della L. n. 464/72 prevede che questa sostituisca in caso di malattia
l`indennita` giornaliera a carico dell`Ente assicurativo.
Analoga previsione deve estendersi anche in caso di Cassa integrazione guadagni ordinaria, in quanto la sospensione a zero ore produce gli stessi effetti, a prescindere dalla misura integrativa che l`ha determinata. Il lavoratore, pertanto, ha diritto alla integrazione salariale, poiche` e` totalmente sospesa l`attivita` lavorativa; in tale caso, il medesimo lavoratore e` esonerato dalla comunicazione di inizio malattia al datore di lavoro e quindi dall`inviare il relativo certificato medico.
Anche con riferimento alle situazioni legate all`insorgenza dello stato di malattia in un periodo antecedente alla sospensione, per CIGO o per
CIGS, la disciplina trova analoga soluzione. Infatti, se viene sospesa l`attivita` dell`intera unita` produttiva, coinvolgendo tutti i lavoratori, anche il lavoratore malato deve essere interessato dalla
Cassa integrazione dall`inizio della stessa.
Diversamente, in caso di sospensione che coinvolga parte del personale in forza all`ufficio, reparto o squadra del lavoratore malato, il lavoratore puo` continuare a percepire la relativa indennita` di malattia.
Gli ultimi chiarimenti della nota in oggetto riguardano i lavoratori ad orario ridotto, per i quali, in caso di Cigo e di Cigs, prevale l`indennita` di malattia.
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Fonte: Ance