MEDICI COMPETENTI. Istituito l'elenco Nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro
Data: 03/07/2009
Argomento: Sicurezza


E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 26 Giugno 2009, il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali relativo all'elenco nazionale dei medici competenti. Il decreto contiene interessanti indicazioni per lo svolgimento della attivita' di medico competente.

riportiamo il decreto:

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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI 
DECRETO 4 marzo 2009 
Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro. (09A07172) (GU n. 146 del 26-6-2009 ) 

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto...  omissis

Decreta:


Art. 1.

1. L'elenco dei medici competenti di cui all'art. 38, comma 4, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e' tenuto presso l'Ufficio
II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ne cura anche
l'aggiornamento.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritti tutti i medici che
svolgono l'attivita' di medico competente in possesso dei titoli e
dei requisiti previsti dall'art. 38, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81.


Art. 2.

1. I sanitari che svolgono l'attivita' di medico competente, sono
tenuti a comunicare, mediante autocertificazione, all'Ufficio
indicato all'art. 1 comma 1, il possesso dei titoli e requisiti
abilitanti per lo svolgimento di tale attivita', previsti dall'art.
38 del sopra richiamato decreto legislativo; sono altresi' tenuti a
comunicare, con le stesse modalita', eventuali successive variazioni
comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e
la cessazione dello svolgimento dell'attivita'.
2. Il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale
di educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei
crediti mancanti entro l'anno successivo alla scadenza del medesimo
programma triennale di educazione continua in medicina, previsto
dall'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile
2008, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di
medico competente, comporta, per l'interessato, l'obbligo della
comunicazione del possesso del necessario requisito formativo
mediante l'invio all'Ufficio indicato all'art. 1, comma 1, della
certificazione dell'Ordine di appartenenza o di apposita
autocertificazione.


Art. 3.

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
effettua con cadenza annuale verifiche, anche a campione, dei
requisiti e dei titoli autocertificati.
2. L'esito negativo della verifica di cui al comma 1, comporta la
cancellazione d'ufficio dall'elenco di cui all'art. 1.


Art. 4.

1. L'elenco dei medici competenti e' consultabile attraverso il
portale del Ministero del lavoro della salute e delle politiche
sociali.
2. L'iscrizione all'elenco non costituisce di per se' titolo
abilitante all'esercizio dell'attivita' di medico competente.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo
per la registrazione.

Roma, 4 marzo 2009

p. Il Ministro: Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 246








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