IL DECRETO ANTICRISI ILLUSTRATO DALL'ANCE. Previsti premi e ammortizzatori..
Data: 08/07/2009
Argomento: Fisco


Illustrate in una nota Ance le disposizioni del dl 78/09, pubblicato in Gazzetta, a sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi economica. Da segnalare, in particolare, le misure relative ai premi per l'occupazione e al potenziamento degli ammortizzatori sociali 

Si riepilogano qui di seguito i provvedimenti varati con il Decreto Legge n. 78 del 1° luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio scorso, relativi alle misure per sostenere i lavoratori colpiti dalla crisi.

In particolare, l`art. 1 co. 1 del richiamato decreto prevede, in via sperimentale, per il biennio 2009 - 2010, la possibilita` per le imprese di appartenenza di utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito ( cassa integrazione e contratti di solidarieta`), in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione professionale, anche con la partecipazione all`attivita` produttiva.

Con tale sistema, il datore di lavoro, durante il periodo di integrazione salariale, puo` richiamare il lavoratore in azienda, consentendo a quest`ultimo il cumulo tra ammortizzatore sociale e integrazioni retributive a carico dell`impresa. 

Con un apposito decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell`Economia, da emanarsi entro trenta giorni dall`entrata in vigore del D. L. n. 78/09, saranno disciplinate le modalita` relative all`accordo sindacale e alle procedure di comunicazione all`Inps, anche al fine di monitorare l`utilizzo degli ammortizzatori da parte del Ministero dell`Economia stesso.

Al fine di rendere operativo il progetto formativo, sara` necessario uno specifico accordo stipulato, in sede ministeriale, dalle parti sociali. 

Relativamente all`integrazione del datore di lavoro, che consente al lavoratore di ottenere il 100% della propria retribuzione, questa consiste nella differenza fra il trattamento a sostegno del reddito e la retribuzione. La quota datoriale, pertanto, ha natura retributiva e per tale motivo sull`importo corrisposto sono dovute le ordinarie trattenute previdenziali e fiscali. 


Il comma 6 dell`art. 1 del decreto in oggetto, invece, introduce, sempre per il biennio 2009-2010, una novita` relativamente ai contratti di solidarieta` difensivi. Per effetto della nuova previsione, l`ammontare del trattamento di integrazione salariale per tali contratti e` aumentato nella misura del 20%; pertanto, i lavoratori che riducono l`orario di lavoro, hanno diritto ad una integrazione salariale fino all`80% della retribuzione persa a seguito della suddetta riduzione dell`orario, per un massimo di 24 mesi e in deroga al massimale mensile, ferma restando la ritenuta pari al 5,84%. Tale onere, si legge nel decreto, e` a carico delle risorse stanziate dal Fondo sociale per l`occupazione e formazione. Anche in questo caso, sara` un apposito decreto emanato dal Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell`Economia, a disciplinare le modalita` di attuazione di tali misure e quelle di raccordo con gli interventi previsti per gli ammortizzatori sociali in deroga. L`Inps, in merito, avra` il compito di monitorare i provvedimenti autorizzativi, consentendone l`erogazione nei limiti delle risorse disponibili. 


Con riferimento al comma 7 del medesimo art. 1, il legislatore ha previsto, per il lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito che intenda intraprendere un`attivita` autonoma, avviare una auto o micro impresa o associarsi in cooperativa, la possibilita` di vedersi riconosciuto in un`unica soluzione l`incentivo di cui all`art. 7 ter, co. 7 della legge n. 33/09. In particolare, si tratta di quello stesso incentivo riconosciuto: ``ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell`articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumano lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell`attivita` o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla medesima legge n. 223 del 1991``.

Successivamente all`ammissione al beneficio e prima dell`erogazione dello stesso, il lavoratore che intenda incassarlo in un`unica soluzione, in caso di cassa integrazione guadagni ordinaria in deroga, deve dimettersi dall`impresa di appartenenza. 

Ad un apposito decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell`Economia, sono rinviate le modalita` e le condizioni per l`applicazione di tale misura, nonche` di quella prevista dal successivo comma 8 dell`art. 1 del D. L. n. 78/09.

Tale ultimo comma, infatti, prevede che, per gli anni 2009-2010, al lavoratore che intenda intraprendere un`attivita` autonoma, avviare una auto o micro impresa o associarsi in cooperativa e che sia gia` percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell`impresa, di procedura concorsuale o nel caso in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale, sia liquidato il trattamento di integrazione salariale straordinario per il numero di mensilita` di trattamento di sostegno al reddito non ancora erogate. 

Anche in tale circostanza il lavoratore, successivamente all`ammissione al beneficio e prima dell`erogazione dello stesso, deve dimettersi dall`impresa di appartenenza. 

Le indennita` sono riconosciute dall`Inps nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa. Tale incentivo e` erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.

fonte: Ance ( Associazione Nazionale Costruttori Edili)

Decreto Legge n. 78 del 1° luglio 2009





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