LAVORO E SICUREZZA: L'IMPRENDITORE E' RESPONSABILE ANCHE IN PRESENZA DELL'ADDETTO ALLA SICUREZZA. Sentenza della Cassazione.
Data: 15/07/2009
Argomento: Sicurezza


10 luglio 2009. Sentenza della Cassazione: nei cantieri edili l'incaricato deve essere una persona tecnicamente preparata e la sua nomina deve risultare da precisi documenti aziendali. Senza questi requisiti minimi, il titolare e' sempre chiamato a rispondere in caso di incidenti di un suo operaio

MILANO - Non basta la nomina di un addetto alla sicurezza sui cantieri per cancellare tutte le responsabilita' del datore di lavoro in caso di infortunio. Con la sentenza decalogo n. 27819/2009 in materia di obblighi degli imprenditori, la Cassazione ha confermato la condanna della Corte d'Appello di Milano nei confronti del titolare di una societa' di opere stradali accusato di omicidio colposo per la morte di un operaio. I giudici della quarta sezione penale hanno sottolineato, infatti, che la presenza in cantiere del responsabile della sicurezza non e' di per se' motivo sufficiente per esonerare il titolare dell'azienda dalle colpe di un eventuale incidente.

In particolare, se e' vero che l'imprenditore puo' delegare ad altri i suoi doveri di "osservanza e sorveglianza" delle norme anti-infortuni, tuttavia questo incarico non puo' essere affidato a chiunque. Deve invece trattarsi di una "persona tecnicamente capace dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento". In sostanza: se l'incaricato non possiede dei "requisiti minimi", la sua attivita' e' come se non ci fosse e le responsabilita' restano interamente a carico del proprietario della ditta.


La delega, inoltre, deve risultare da un documento chiaro e formalmente accettato dal destinatario. Nel caso specifico che ha motivato il giudizio, il cantiere stradale non era segnalato in modo da "garantire l'incolumita' dei lavoratori": un omissione che, secondo i giudici, fu la causa del travolgimento di un operaio da parte di un camion.

La Suprema Corte ha sottolineato, ancora, una serie di disposizioni che riguardano i compiti del datore di lavoro. Essendo questi titolare di una posizione di garanzia, deve istruire il personale circa i rischi inerenti all'attivita' svolta, adottando nel contempo le opportune misure precauzionali. Le disposizioni, poi, devono essere sempre da lui controllate e osservate per evitare trascuratezze e, tanto meno, disapplicazioni.

Il "capo" ha l'obbligo, infine, di controllare in maniera continua ed effettiva che la strumentazione professionale venga utilizzata correttamente e che i processi di lavoro si svolgano senza problemi.



Fonte: Inail .it










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