LAVORI PUBBLICI: L'AUTORITA' FORNISCE NUOVE INDICAZIONI SULLA VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE. Determinazione n.6 dell'8 luglio.
Data: 28/07/2009
Argomento: Procedure di gara


Con la Determinazione n.6 dell'8 luglio u.s. (il testo integrale in allegato), l'Autorita' di Vigilanza ha fornito nuove indicazioni sul corretto svolgimento della procedura di verifica delle offerte anomale prevista dall'art. 88, comma 7 del Codice.



La norma, modificata dal terzo decreto correttivo, prevede che "La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.


 All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala."



La Determinazione dell'Autorita' dovrebbe consentire di accelerare notevolmente i tempi di gara. Finora, infatti, dopo aver fissato la soglia di anomalia, l`amministrazione avviava una lunga fase di verifica che iniziava con le giustificazioni scritte depositate dal concorrente e si concludeva con un confronto tra impresa e stazione appaltante. 



Solo dopo aver verificato, una per volta, le posizioni delle imprese la stazione appaltante procedeva ad eventuali esclusioni e poi a determinare l'aggiudicatario. Ora l`Autorita' prevede le varie fasi istruttorie della verifica siano svolte in contemporanea, partendo dalla migliore offerta, proseguendo subito con le altre, anche se non ancora concluse le fasi precedenti, seguendo l`ordine progressivo dei ribassi offerti.



L'Autorita' ha precisato che la procedura deve articolarsi in tanti sub procedimenti quante sono le offerte da verificare. Occorre, anzitutto, procedere alla determinazione della soglia di anomalia: 


a) si forma l'elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente dei ribassi; le offerte contenenti ribassi uguali vanno singolarmente inserite nell'elenco collocandole senza l'osservanza di alcuno specifico ordine;

b) si calcola il dieci per cento del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all'unita' superiore;

c) si accantona in via provvisoria un numero di offerte, pari al numero di cui alla lettera b), di minor ribasso nonche' un pari numero di offerte di maggior ribasso (cosiddetto taglio delle ali);

d) si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l'operazione di accantonamento di cui alla lettera c);e) si calcola -sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di accantonamento di cui alla lettera c) - lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui alla lettera d) e, cioe', la differenza fra tali ribassi e la suddetta media;

f) si calcola la media aritmetica degli scarti e cioe' la media delle differenze; qualora il numero dei ribassi superiori alla media di cui alla lettera d) sia pari ad uno la media degli scarti si ottiene dividendo l'unico scarto per il numero uno;

g) si somma la media di cui alla lettera d) con la media di cui alla lettera f); tale somma costituisce la "soglia di anomalia".



Lo stesso risultato puo' essere conseguito sostituendo alle operazioni di cui alle lettere e), f) e g) l'unica operazione: si calcola la media aritmetica dei ribassi superiori alla media di cui alla lettera d); tale media aritmetica costituisce direttamente la soglia di anomalia.Successivamente, per gli appalti dotto 1 milione di Euro, si procede:


alla esclusione effettiva di tutte le offerte i cui ribassi siano pari o superiori alla soglia di anomalia e, quindi, anche di quelle offerte relative a quel dieci per cento che non ha contribuito alla determinazione delle medie;



ad aggiudicare l'appalto al concorrente la cui offerta di ribasso si avvicina di piu' alla "soglia di anomalia"; in caso di parita' si procede per sorteggio;
alla verifica -qualora il ribasso offerto in base ad elementi specifici appaia anormalmente basso - della congruita' dell'offerta
Per gli appalti di importo superiore ad 1 milione di Euro si procede:


alla valutazione, ai sensi dell'articolo 88 del Codice, della congruita' di tutte le offerte ammesse - comprese, quindi, anche le offerte relative a quel dieci per cento, di cui al punto A, lettera c) della presente determinazione, che non hanno contribuito alla determinazione della "soglia di anomalia") e quelle il cui ribasso e' superiore a detta "soglia di anomalia" - a partire dalla prima migliore offerta; la valutazione termina quando si ritiene una offerta non anomala;
ad aggiudicare l'appalto al concorrente la cui offerta di ribasso sia stata ritenuta, a seguito della valutazione di anomalia, non anomala.


Le stazioni appaltanti possono comunque procedere a valutare la congruita' di ogni altra offerta, purche' vi sia un sospetto di anomalia.


All'esito del procedimento di verifica, le stazioni appaltanti dichiarano le eventuali esclusioni e pronunciano l'aggiudicazione.


Nel merito degli elementi che devono essere oggetto della verifica, l'Autorita' ha precisato che l'elencazione proposta dal Codice non e' tassativa, ma meramente esemplificativa.Inoltre, nella procedura di verifica di anomalia, e' ammissibile la modifica delle giustificazioni relative alle varie componenti del prezzo dell'offerta, ferma restando la immodificabilita' dell'offerta stessa nel suo complessivo importo economico.

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Fonte: Aniem.it







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