SOCIETÀ COLLEGATE POSSONO PARTECIPARE ALLA STESSA GARA. I giudici europei correggono la legge italiana sugli appalti
Data: 21/08/2009 Argomento: Procedure di gara
La legge di uno Stato membro non puo' stabilire un divieto assoluto che due
aziende collegate partecipino ad una medesima gara d'appalto. Lo ha deciso la Corte
di giustizia europea nell'ambito della causa tra una societa' di consegna
e ritiro di posta, la Assitur e la Camera di commercio di Milano.
Quest'ultima non aveva escluso dalla gara la SDA e la Poste italiane,
benche' collegate da partecipazioni azionarie, tanto che la SDA ha finito per
vincere l'appalto grazie all'offerta piu' bassa. L'Assitur e' ricorsa al
giudice sostenendo che la legge italiana vieta la partecipazione ad una medesima
procedura di aggiudicazione di appalto, in modo separato e concorrente, di societa'
tra le quali sussista un rapporto di controllo o delle quali una eserciti
sulle altre un'influenza notevole.
In effetti il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha rilevato che
la legge italiana 109 del 1994 sugli appalti di lavori stabilisce una
presunzione assoluta di conoscibilita' dell'offerta della controllata da parte
della controllante. Di conseguenza, gli operatori economici interessati non
sarebbero ritenuti dal legislatore in grado di formulare offerte tali da
dimostrare l'indipendenza, la serieta' e l'affidabilita' necessarie, in
quanto essi sarebbero legati da una stretta comunanza di interessi.
Percio' la legge italiana comporta per le amministrazioni aggiudicatrici un
obbligo assoluto di escludere dalla gara d'appalto le imprese che presentino
offerte separate e concorrenti, qualora tali imprese siano legate fra loro da
rapporti di controllo. Essa e' intesa a scongiurare ogni possibile forma di
collusione.
Ma i giudici europei non ritengono che tale divieto assoluto sia compatibile con
il diritto comunitario perche' una soluzione di questo tipo ridurrebbe
notevolmente la concorrenza a livello comunitario. Pertanto, la normativa
nazionale eccede quanto necessario per conseguire l'obiettivo di garantire
l'applicazione dei principi di parita' di trattamento e di trasparenza.
In conclusione: la direttiva 92/50/CEE (appalti pubblici di servizi)
“non osta a che uno Stato membro preveda ulteriori cause di esclusione
finalizzate a garantire il rispetto dei principi di parita' di trattamento e
di trasparenza, a condizione che tali misure non eccedano quanto necessario
per conseguire la suddetta finalita'”.
Invece non e' consentito il divieto assoluto senza lasciare alle societa'
partecipanti alla gara "la possibilita' di dimostrare che il rapporto
suddetto non ha influito sul loro rispettivo comportamento nell'ambito di
tale gara”.
Fonte: Aziendalex
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