SOCIETÀ COLLEGATE POSSONO PARTECIPARE ALLA STESSA GARA. I giudici europei correggono la legge italiana sugli appalti
Data: 21/08/2009
Argomento: Procedure di gara


La legge di uno Stato membro non puo' stabilire un divieto assoluto che due aziende collegate partecipino ad una medesima gara d'appalto. Lo ha deciso la Corte di giustizia europea nell'ambito della causa tra una societa' di consegna e ritiro di posta, la Assitur e la Camera di commercio di Milano.


Quest'ultima non aveva escluso dalla gara la SDA e la Poste italiane, benche' collegate da partecipazioni azionarie, tanto che la SDA ha finito per vincere l'appalto grazie all'offerta piu' bassa. L'Assitur e' ricorsa al giudice sostenendo che la legge italiana vieta la partecipazione ad una medesima procedura di aggiudicazione di appalto, in modo separato e concorrente, di societa' tra le quali sussista un rapporto di controllo o delle quali una eserciti sulle altre un'influenza notevole.



In effetti il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha rilevato che la legge italiana 109 del 1994 sugli appalti di lavori stabilisce una presunzione assoluta di conoscibilita' dell'offerta della controllata da parte della controllante. Di conseguenza, gli operatori economici interessati non sarebbero ritenuti dal legislatore in grado di formulare offerte tali da dimostrare l'indipendenza, la serieta' e l'affidabilita' necessarie, in quanto essi sarebbero legati da una stretta comunanza di interessi.


Percio' la legge italiana comporta per le amministrazioni aggiudicatrici un obbligo assoluto di escludere dalla gara d'appalto le imprese che presentino offerte separate e concorrenti, qualora tali imprese siano legate fra loro da rapporti di controllo. Essa e' intesa a scongiurare ogni possibile forma di collusione.


Ma i giudici europei non ritengono che tale divieto assoluto sia compatibile con il diritto comunitario perche' una soluzione di questo tipo ridurrebbe notevolmente la concorrenza a livello comunitario. Pertanto, la normativa nazionale eccede quanto necessario per conseguire l'obiettivo di garantire l'applicazione dei principi di parita' di trattamento e di trasparenza.



In conclusione: la direttiva 92/50/CEE (appalti pubblici di servizi) “non osta a che uno Stato membro preveda ulteriori cause di esclusione finalizzate a garantire il rispetto dei principi di parita' di trattamento e di trasparenza, a condizione che tali misure non eccedano quanto necessario per conseguire la suddetta finalita'”.


Invece non e' consentito il divieto assoluto senza lasciare alle societa' partecipanti alla gara "la possibilita' di dimostrare che il rapporto suddetto non ha influito sul loro rispettivo comportamento nell'ambito di tale gara”.


Fonte: Aziendalex









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