DETRAZIONE DEL 55% ELASTICHE . Bonus ecologico anche per le case riscaldate da vecchi impianti come caminetti, stufe e scaldacqua.
Data: 01/09/2009
Argomento: Fisco


Con la risoluzione n. 215/E del 12 agosto, l'agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti, aprendo le porte ad altre voci riguardo le detrazioni del 55%.
Rientrano nelle detrazioni anche i contribuenti che decidono di ristrutturare un immobile dichiarato inagibile per motivi statici dopo un terremoto e gia' dotato di tre focolari e una stufa fissa. 


È il caso da cui prende le mosse il documento di prassi, che risponde all'istanza di interpello presentata dal proprietario di un edificio situato nel centro storico di un Comune italiano, regolarmente accatastato e attualmente classificato come "unita' collabente", ossia come fabbricato pericolante in seguito agli eventi sismici che hanno interessato la zona.


Una costruzione gia' destinata ad abitazione e che l'interpellante intende rimettere a nuovo migliorandone anche l'involucro dal punto di vista termico. I costi sostenuti per questo tipo di lavori rientrerebbero, secondo il contribuente, tra quelle detraibili dall'Irpef in base alle norme che promuovono gli interventi di riqualificazione energetica.



Un'interpretazione condivisa dai tecnici dell'Agenzia delle Entrate, che ripercorrono a grandi linee la storia dell'incentivo ecologico, nato con la Finanziaria del 2007 e successivamente prorogato fino a comprendere le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Un beneficio riconoscibile, cosi' come chiarito dalla circolare 36/E di due anni fa, ai fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, a patto che siano esistenti.



A questo proposito, il documento precisa che l'esistenza dell'immobile e' provata dall'iscrizione in catasto e dal pagamento dell'Ici, se dovuta. Restano quindi fuori dal perimetro dell'agevolazione le case di nuova costruzione, che devono gia' rispettare in partenza determinati standard energetici.



In secondo luogo, per fruire del bonus gli immobili devono rispettare una serie di standard tecnici e, piu' precisamente, essere in possesso di impianti di riscaldamento funzionanti e installati negli ambienti in cui si realizza l'intervento di risparmio energetico, a meno che non si montino pannelli solari.


L'esistenza dell'edificio e la presenza di un sistema di riscaldamento funzionante sono, dunque, le due condizioni essenziali per poter usufruire della detrazione del 55 per cento dalle imposte sui redditi.


Nel caso specifico preso in esame dalla risoluzione, il fatto che l'edificio sia classificato come "unita' collabente" per via del terremoto non esclude che si tratti di un manufatto esistente, essendo gia' costruito e individuato a livello catastale, anche se non produttivo di reddito. 


Se quindi la prima condizione per accedere al bonus verde risulta immediatamente soddisfatta, per verificare che anche la seconda lo sia occorre prendere in considerazione le caratteristiche del vecchio impianto di riscaldamento installato nell'abitazione.


Questo, stando alle dichiarazioni dell'autore dell'interpello, e' costituito da tre camini e una stufa fissa con una potenza complessiva al focolare superiore ai 15 kw. Una precisazione importante, dal momento che generalmente le stufe, i caminetti, gli apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante e gli scaldacqua unifamiliari non sono di per se' considerati impianti termici.



Per rientrare in questa definizione, pero', e' sufficiente che gli apparecchi siano fissi e che la somma delle loro potenze nominali sia maggiore o uguale a 15 kw. È il caso del vecchio sistema di riscaldamento della casa per cui il contribuente chiede la detrazione del 55 per cento.


Di conseguenza, i lavori di miglioramento termico dell'involucro dell'edificio rientrano a pieno titolo tra quelli agevolabili dal Fisco verde.

Fonte: nuovofiscooggi








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