SICUREZZA: CASSAZIONE PRECISA LE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E DEL COMMITTENTE. Sentenza n.28197 del 9 luglio
Data: 16/09/2009
Argomento: Sicurezza


Con la sentenza n.28197 del 9 luglio u.s., la Corte di Cassazione e' intervenuta per chiarire i rapporti tra committente ed appaltatore in relazione alle responsabilita' sulla sicurezza dei lavoratori.


La sentenza ha precisato che, qualora per la natura e le caratteristiche dell'attivita' commissionata questa si possa svolgere in una zona o in un settore separato, il committente non ha alcun motivo di intervenire sull'appaltatore per esigere da lui il rispetto della normativa in tema di sicurezza, surrogandosi allo stesso, qualora non vi provveda, o revocando l'incarico e interrompendo il rapporto.


I Giudici evidenziano i contenuti dell'art. 7 del Dlgs 626/1994 ove, dopo avere previsto per il committente (nel comma 1, lett. a) "l'obbligo preliminare di verifica della idoneita' tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice a cui affidare l'incarico", si prevede (nel comma 1, lett. b) il dovere da parte del committente di fornire all'appaltatore e ai lavoratori autonomi, chiamati ad operare all'interno dell'azienda, "dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate per combatterli"


. Il comma 2, inoltre, prevede che i datori di lavoro (cioe' sia i committenti, sia gli appaltatori) cooperino all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto e coordinino gli interventi prevenzionali, "informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva".


La cooperazione richiamata dalla normativa, non puo' intendersi, secondo la Corte di Cassazione, come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori.

 

Fonte: ANIEM








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