''Valutazione del rumore nei cantieri temporanei o mobili''
Data: 23/01/2007
Argomento: Sicurezza


La valutazione del rumore nei cantieri temporanie e mobili può essere effettuata sulla base di valutazioni statistiche effettuate a priori?

L'articolo 16 del Decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 non comporta modificazioni rilevanti per quanto attiene gli obblighi dell'impresa relativi all'obbligo di valutazione del rischio da rumore di cui all'articolo 40 del D. Lgs. 15 agosto 1991 n. 277.
Rimane invariato l'obbligo del datore di lavoro di procedere alla valutazione del rischio da rumore per i lavoratori esposti a tale agente fisico nelle strutture fisse, quali uffici, depositi, impianti, stabili, ecc..

L'elemento innovativo è costituito dall'art. 16 comma 1 del D. Lgs. n. 494/96, ai sensi del quale "l'esposizione quotidiana personale (Lep/d) al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione prevenzione infortuni".

Tuttavia l'espressione letterale utilizzata dalla norma in esame subordina la possibilità di adottare la stima preventiva anziche' la rilevazione diretta dei valori di rumorosità alla presenza simultanea di due condizioni strettamente collegate l'una all'altra: 1) esistenza di studi e misurazioni dei tempi di esposizione e dei livelli di rumore standard; 2) il riconoscimento della validità di tali studi effettuato dalla Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui agli articoli 393 e 394 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547.

Ora gli aspetti considerati dal Legislatore sono due: il primo è l'esistenza oggettiva e scientificamente fondata di tali studi, che però non è sufficiente a renderli utilizzabili in conformità alla previsione legislativa di cui all'articolo 16 comma 1 D. Lgs. n. 494/96. Infatti il secondo e decisivo requisito è quello della validità giuridica ai fini previsti dall'art. 16 comma 1 del D. Lgs. n. 494/96, che deriva esclusivamente dal riconoscimento esplicito effettuato dalla Commissione prevenzione infortuni.

Questo in base al fondamentale criterio interpretativo contenuto nelle Disposizioni sulla legge in generale (c.d. Preleggi al Codice Civile) all'articolo 12, il quale prescrive che "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore".

In effetti nessuna raccolta di misurazioni e studi esistenti ha ancora avuto il riconoscimento di tale Commissione, anche se i Comitati paritetici territoriali di Padova e Torino hanno inoltrato domanda di accreditamento dei propri studi sul rumore nei cantieri edili.

L'art. 16 comma 1 riconosce la possibilità di valutare il Lep per i lavoratori dei singoli cantieri in maniera semplificata, ricorrendo a dati e studi della letteratura scientifica purche' siano riconosciuti validi dalla Commissione prevenzione infortuni, al fine di evitare alle imprese valutazioni complesse per ogni cantiere, che risulterebbero in effetti di scarso significato preventivo, poco verificabili e non ripetibili. Comunque sul rapporto di valutazione va riportata la fonte documentale convalidata dalla Commissione prevenzione infortuni a cui si è fatto riferimento (art. 16 c. 2 D. Lgs. n. 494/96). L'obbligo di riportare la fonte documentale conferma la nostra interpretazione: la fonte deve essere indicata proprio al fine di verificare e controllare se si tratta di studio e misurazioni validata dalla Commissione prevenzione infortuni.

Nello stesso senso anche il magistrato Soprani ne La sicurezza nei cantieri, Il Sole 24 Ore, 2000, pag. 259, laddove cita il seguente esempio: "l'effettiva rumorosità di un martello pneumatico potrà essere determinata facendo riferimento al livello di rumore assunto come standard di riferimento, per le attrezzature di lavoro del medesimo tipo, in uno studio esistente e che soddisfi le condizioni di validità richieste". Si noti come anche Soprani individui la necessaria compresenza delle due condizioni sottolineate dalla presente analisi: esistenza di uno studio scientificamente fondato e riconoscimento dello stesso come valido dalla Commissione prevenzione infortuni prevista dalla legge.

Ed anche i verbali del servizio ispezione del lavoro citano genericamente "una ricerca del Comitato paritetico Prevenzione Infortuni di Torino" che non può surrogare e sostituire i rilievi fonometrici da eseguirsi a cura di un tecnico competente secondo i criteri di cui alla tabella VI del D. Lgs. n. 277/1991 così come previsto dall'art. 40 comma 2 del D. Lgs. n. 277/1991, perche' trattasi appunto di una mera "ricerca" e non di uno "studio riconosciuto valido dalla Commissione Prevenzione Infortuni", secondo la precisa disposizione di cui all'art. 16 comma 1 D. Lgs. n. 494/1996.

Articolo a cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano.

fonte: puntosicuro






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